Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e l’Associazione Amici di San Vittore Onlus - 5 dicembre 2017 - 3 giugno 2025

3 giugno 2025

TRIBUNALE DI TRANI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

Premesso che:

  • a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
  • che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
  • che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio De Luce, giusta la delega di cui in premessa;

E

l’Associazione “Amici di San Vittore Onlus” via Croci n.5, nella persona del legale rappresentante Don Riccardo Agresti, il quale dichiara che L’Associazione rappresentata è attualmente in possesso dei requisiti d’iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’associazione di consente che n. CINQUE condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 5 unità. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- lavori esecutivo di tipo amministrativo;

- pulizie giornaliere e riordino dei luoghi;

- laboratori artigianali/agricoli e altre attività di avvio al lavoro tendente all’autosufficienza lavorativa

-altre attività di competenza dell’Associazione pertinenti alla specifica professionalità del condannato e su valutazione dell’Ente e l'UEPE;

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Associazione “Amici di San Vittore” Onlus che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: don Riccardo Agresti, reperibile al seguente recapito telefonico: -omissis-

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell’Associazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

E' fatto divieto all’ Associazione di corrispondere ai condannati/ imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti referenti, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/ imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto,

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna;

al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria -Direzione Generale degli Affari Penali.

al Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.

Trani, 05/12/2017

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Antonio De Luce

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
don Riccardo Agresti

 

Identificativo della convenzione: 3545

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, MESSA ALLA PROVA,

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

LA PRESENTE CONVENZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE GIA’ STIPULATA IN DATA 05/12/2017

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che peraltro la sanzione del lavoro di pubblica utilità è stata introdotta dall’art. 20 bis c.p. quale sanzione sostitutiva della reclusione e dell’arresto come disciplinata dal capo III della legge 24/11/1981 n. 689;

che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della messa alla prova, prestazioni non retribuite in favore della collettività;

che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle norme sopra richiamate;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Salvatore Casiello, Presidente del Tribunale di Trani, giusta delega di cui in premessa

E

L’Associazione Amici di San Vittore Onlus, contrada San Vittore, Andria BT 76123, e-mail: sanvittore.andria@gmail.com PEC: sanvittore.andria2@pec.it C.F. 910097770722

 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Don Riccardo Agresti si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1
Oggetto e contenuti dell’accordo

L’Ente consente che, nell’anno solare, n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con messa alla prova, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di persone da prendere in carico contemporaneamente dall’Ente, è di n. 10 unità.

L’associazione specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni da espletarsi in regime di supporto e collaborazione:

Pulizie giornaliere e riordino dei luoghi.

Laboratori artigianali quali creazione di taralli, biscotti ecc., imbustamento, etichettamento; laboratori agricoli: cura dei terreni circostanti la struttura ospitante: potatura degli alberi, raccolta degli ortaggi ecc.; cura degli animali; altre attività di avvio al lavoro tendente all’autosufficienza lavorativa quali manutenzione degli ambienti esterni ed interni.

Altre attività pertinenti alla specifica professionalità e competenze del condannato e su valutazione dell’ente e dell’UIEPE professionalità di tipo idraulico, elettrico ecc. utili ad una eventuale manutenzione e/o riparazione degli oggetti e/o degli ambienti.

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati.

I soggetti individuati sono impegnati ad attivare ogni collaborazione possibile per raggiungere i luoghi indicati per svolgere il compito affidato.

 Gli orari e i giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l’UEPE e con i soggetti individuati.

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Il sabato
Dalle ore 08:00 alle ore 14:00

per un totale di n. 6 giorni alla settimana

Art. 2
Programma delle attività da realizzare

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna UEPE, e nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento di ammissione alla prova e/o di esecuzione della sanzione.

Il concordato programma di attività da svolgere specificherà, fra quelle sopra elencate nell’art.1, le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, nonché la durata e l'orario di svolgimento della sanzione del Lavoro di Pubblica Utilità, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Art. 3
Referenti comunali ed azione di coordinamento

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Il responsabile Dott Riccardo Agresti.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari via Demetrio Marin n. 3 telefono: 0805010434 mail: prot.uepe.bari@giustizia.it qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4
Obblighi dell’Ente per la sicurezza dei LPU

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Entrambe le assicurazioni sono a carico dell’Ente ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’Inail mentre per la copertura della responsabilità civile l’Ente provvede nell’ambito del programma assicurativo proprio;

Art. 5
Divieto di retribuzione

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6
Monitoraggio e relazione finale sulle attività svolte dai partecipanti

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7
Cause di risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,

al Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

nonché:

all’Ente Associazione “Amici di San Vittore” Onlus
all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari;

Trani, 03 giugno 2025

Il Presidente del Tribunale
Dr. Salvatore Casiello

Il Presidente dell’Associazione
Don Riccardo Agresti