Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e l'Ente AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets - 20 giugno 2024 - 24 luglio 2025
24 luglio 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Convenzione
tra il
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
e
AFVS - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ETS
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "AI di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività' non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."
- L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: "AI di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2POO,n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività' non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
- che l’art. 20-bis n. 3) c.p., l’art. 545 bis cpp e gli artt. 56-bis e segg. L 689/1981, come modificati dal D. Lvo 150/2022, prevedono che quando è applicata una pena detentiva non superiore a tre anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale il giudice, se ne ricorrono le condizioni e l’imputato acconsente, può sostituire la pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo che comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
- che l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, in data 05/12/2023 ha sottoscritto il rinnovo, per ulteriori 5 anni, con tacito rinnovo della Convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti, in base alla quale sul territorio di competenza del Tribunale di Monza sono a disposizione n. 10 posti, ai sensi dell’art. 168 c.p., come da allegato alla Convenzione ministeriale;
- che l’AFVS si è resa disponibile ad accogliere anche i condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta la delega di cui in premessa e l’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets (Codice Fiscale OMISSIS e P. I.VA. OMISSIS), iscrizione RUNTS n. OMISSIS, con sede legale in OMISSIS, nella persona di Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante.
Art. 1
Attività da svolgere
L'AFVS consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e n. 10 condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività, per un totale di 20 posti.
L'AFVS specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni volte primariamente alla promozione della sicurezza stradale e attuate nell’ambito dei progetti realizzati dall’Ente, di seguito indicati:
1) Progetto “Ruote ferme, pedoni salvi”, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e dell’ANCI. Gli utenti condannati ai lavori di pubblica utilità vestiranno i panni di “Assistenti pedonali”, adeguatamente formati dagli agenti di Polizia Locale, e presidieranno gli attraversamenti pedonali agevolando il transito dei pedoni principalmente in prossimità delle scuole e degli Uffici Giudiziari. Ogni utente sarà equipaggiato con pettorina ad alta visibilità e paletta. L’intento del progetto è quello, da un lato di assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, e dall’altro rieducare gli utenti che hanno commesso un reato in violazione al Codice della Strada. Tale attività consentirà loro di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico. L’esecutività di tale progetto è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con il Corpo di Polizia Locale territorialmente competente. Il relativo protocollo con il Comune di Monza è stato sottoscritto in data 05/06/2024 e ha durata triennale.
2) “Una campagna per la sicurezza stradale”. Qualora il richiedente sia un grafico o un creativo, oppure un videomaker o un art director, potrà occuparsi di ideare/realizzare campagne di sicurezza stradale, nonché creazione di materiali per diffondere le campagne esistenti. In questo caso potrebbe essere consentito anche il lavoro da remoto, visionato costantemente dai referenti dell’Associazione, che contribuiranno con idee e direttive.
L’AFVS, se nelle proprie disponibilità e al fine di implementare il contenuto dei programmi di trattamento relativi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e alle eventuali attività rieducative, mette a disposizione il progetto “PES – Prevenire, Educare, Sensibilizzare”, corso di sicurezza stradale e legalità, attualmente attivo su tutto il territorio nazionale sin dalla data di sottoscrizione della prima Convenzione Ministeriale del 5 novembre 2018. Il progetto prevede un incontro collettivo della durata di n. 2 (due) ore da svolgersi in modalità da remoto (webinar) su piattaforma dedicata e affronta i seguenti argomenti:
- Dipendenze alcol e droga: Imparare a riconoscere i pericoli dell'uso di alcol e stupefacenti al volante e le conseguenze legali e morali.
- Percezione del rischio: Approfondire la comprensione della percezione del rischio e imparate a prendere decisioni consapevoli sulla strada.
- Educazione e rieducazione alla legalità: Scoprire l'importanza dell'educazione continua e della rieducazione per migliorare la sicurezza stradale.
- Aspetti assicurativi: Esplorare le diverse opzioni assicurative disponibili e come queste possano influire sulla guida responsabile.
- Attenzione all’utenza debole: Invitare in particolar modo al rispetto dei pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini, promuovendo la convivenza armoniosa sulla strada.
- Rischio stradale nei luoghi di lavoro: Approfondire la sicurezza stradale anche in contesti lavorativi e come mitigare i rischi.
- Sistemi di protezione passiva: Scoprire come i sistemi passivi possono contribuire a ridurre le conseguenze fisiche dopo un incidente stradale.
- Tecnologie applicate alla sicurezza stradale: Informare sulle ultime tecnologie e come queste possano migliorare la sicurezza sulla strada.
- Norme per neopatentati: Illustrare le norme specifiche da seguire per guidare in sicurezza.
- Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti: Informare sulle conseguenze legali e personali di guidare sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Omicidio e lesioni stradali: Diffondere nozioni sulle conseguenze penali della Legge - 41/2016 “Omicidio e Lesioni stradali”.
- Testimonianza di una vittima o di un familiare: Accogliere durante la formazione la testimonianza di una vittima sopravvissuta o di un familiare di una vittima della strada. Questa toccante testimonianza avrà lo scopo di condividere esperienze personali e storie di vita, mettendo in luce le drammatiche conseguenze degli incidenti stradali. Questo momento emotivo mira a sensibilizzare profondamente i partecipanti all'incontro, rendendo ancora più tangibile l'importanza di guidare in modo sicuro e responsabile.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'AFVS, che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il referente incaricato è la Dott.ssa Silvia Frisina che potrà avvalersi di collaboratori per coordinare l’attività.
La sede locale dell’Associazione è sita a OMISSIS, mentre la sede legale è sita in OMISSIS.
I contatti sono i seguenti:
Telefono: OMISSIS;
Mobile: OMISSIS
Posta elettronica ordinaria: area.giustizia@afvs.it
Posta elettronica certificata: afvs.areagiustizia@pec.it
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'AFVS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'AFVS si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’AFVS di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’AFVS l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Ad integrazione, l’AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets dispone, altresì, di propria polizza infortuni con contratto di libero mercato sottoscritto in forma collettiva con primaria compagnia assicurativa. La Responsabilità Civile verso Terzi è garantita con contratto di libero mercato stipulato con primaria compagnia assicurativa in adempimento agli obblighi previsti per gli enti del Terzo Settore.
Art 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’AFVS.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Monza lì, 20/06/2024
II Presidente e Legale rappresentante dell’Ente AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets
Giacinto Picozza
Il Presidente del Tribunale di Monza
Maria Gabriella Mariconda
Identificativo della convenzione: 17537487
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets (Codice Fiscale 97524270150 e P. I.VA. 07712560965), iscrizione RUNTS n. 129974, con sede legale in Milano (MI), Viale Abruzzi 13/A – 20131, nella persona di Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
1) Progetto “Ruote ferme, pedoni salvi”, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e dell’ANCI. Gli utenti condannati ai lavori di pubblica utilità vestiranno i panni di “Assistenti pedonali”, adeguatamente formati dagli agenti di Polizia Locale, e presidieranno gli attraversamenti pedonali agevolando il transito dei pedoni principalmente in prossimità delle scuole e degli Uffici Giudiziari. Ogni utente sarà equipaggiato con pettorina ad alta visibilità e paletta. L’intento del progetto è quello, da un lato di assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, e dall’altro rieducare gli utenti che hanno commesso un reato in violazione al Codice della Strada. Tale attività consentirà loro di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico. L’esecutività di tale progetto è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con il Corpo di Polizia Locale territorialmente competente. Il relativo protocollo con il Comune di Monza è stato sottoscritto in data 05/06/2024 e ha durata triennale.
2) “Una campagna per la sicurezza stradale”. Qualora il richiedente sia un grafico o un creativo, oppure un videomaker o un art director, potrà occuparsi di ideare/realizzare campagne di sicurezza stradale, nonché creazione di materiali per diffondere le campagne esistenti. In questo caso potrebbe essere consentito anche il lavoro da remoto, visionato costantemente dai referenti dell’Associazione, che contribuiranno con idee e direttive.
L’AFVS, se nelle proprie disponibilità e al fine di implementare il contenuto dei programmi di trattamento relativi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e alle eventuali attività rieducative, mette a disposizione il progetto “PES – Prevenire, Educare, Sensibilizzare”, corso di sicurezza stradale e legalità, attualmente attivo su tutto il territorio nazionale sin dalla data di sottoscrizione della prima Convenzione Ministeriale del 5 novembre 2018. Il progetto prevede un incontro collettivo della durata di n. 2 (due) ore da svolgersi in modalità da remoto (webinar) su piattaforma dedicata e affronta i seguenti argomenti:
- Dipendenze alcol e droga: Imparare a riconoscere i pericoli dell'uso di alcol e stupefacenti al volante e le conseguenze legali e morali.
- Percezione del rischio: Approfondire la comprensione della percezione del rischio e imparate a prendere decisioni consapevoli sulla strada.
- Educazione e rieducazione alla legalità: Scoprire l'importanza dell'educazione continua e della rieducazione per migliorare la sicurezza stradale.
- Aspetti assicurativi: Esplorare le diverse opzioni assicurative disponibili e come queste possano influire sulla guida responsabile.
- Attenzione all’utenza debole: Invitare in particolar modo al rispetto dei pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini, promuovendo la convivenza armoniosa sulla strada.
- Rischio stradale nei luoghi di lavoro: Approfondire la sicurezza stradale anche in contesti lavorativi e come mitigare i rischi.
- Sistemi di protezione passiva: Scoprire come i sistemi passivi possono contribuire a ridurre le conseguenze fisiche dopo un incidente stradale.
- Tecnologie applicate alla sicurezza stradale: Informare sulle ultime tecnologie e come queste possano migliorare la sicurezza sulla strada.
- Norme per neopatentati: Illustrare le norme specifiche da seguire per guidare in sicurezza.
- Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti: Informare sulle conseguenze legali e personali di guidare sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Omicidio e lesioni stradali: Diffondere nozioni sulle conseguenze penali della Legge - 41/2016 “Omicidio e Lesioni stradali”.
- Testimonianza di una vittima o di un familiare: Accogliere durante la formazione la testimonianza di una vittima sopravvissuta o di un familiare di una vittima della strada. Questa toccante testimonianza avrà lo scopo di condividere esperienze personali e storie di vita, mettendo in luce le drammatiche conseguenze degli incidenti stradali. Questo momento emotivo mira a sensibilizzare profondamente i partecipanti all'incontro, rendendo ancora più tangibile l'importanza di guidare in modo sicuro e responsabile.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
Il referente incaricato è la Dott.ssa Silvia Frisina che potrà avvalersi di collaboratori per coordinare l’attività.
La sede locale dell’Associazione è sita a Monza in Via Marsala 13, mentre la sede legale è sita in Milano, in viale Abruzzi 13/A.
I contatti sono i seguenti:
Telefono: 800.620210;
Mobile: 370/1538069;
Posta elettronica ordinaria: area.giustizia@afvs.it
Posta elettronica certificata: afvs.areagiustizia@pec.it
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Monza, li 24/07/2025
II Rappresentante dell'Ente
Giacinto Picozza
II Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:
Monza - Via Marsala 13. Si specifica che per la natura delle progettualità rieducative inerenti alla sicurezza stradale, le attività si svolgeranno su strada, nel territorio di competenza del Comune di Monza.