Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CASSINO e il Comune di Ponza - 3 febbraio 2022

3 febbraio 2022

TRIBUNALE DI CASSINO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso:

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre Ia messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinate all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'168 comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in l’talia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che ai sensi dell'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per Ia messa alia prova e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegate, ha delegate i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alia prova ai sensi dell' 168 bis codice penale;
  • che I'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento,

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Capurso Massimo Presidente del Tribunale di Cassino e il Comune di Ponza (LT), nella persona del legale rappresentante Prof. Francesco Ferraiuolo, nato a Ponza (LT) il 01/12/1943,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

II Comune di Ponza (LT) consente che n. 5 (cinque) soggetti svolgano presso le proprie strutture e i servizi di propria competenza, l'attività non retribuita in favore della collettività, per I'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'ente informerà periodicamente Ia cancellaria del tribunale e I'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strut ture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015: (elencare attività) lavori di piccola manutenzione. giardinaggio. pulizia delle spiagge e dei sentieri. cura del verde pubblico e degli spazi pubblici comunali

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle prestazioni, alia cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto net programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alia prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile Ia conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alia prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, e fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati

nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal OM 88/2015 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alia sospensione del processo e messa alia prova.

Art. 4

L'ente garantisce Ia conformita delle proprie sedi aile norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di Javoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare. anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alia prova. secondo quanto previsto dal Decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per Ia copertura assicurativa contro gli infortuni e Je malattie professionali, nonche riguardo alia responsabilità civile verso terzi, dei soggetti awiati al Javoro di pubblica utilita, e a carico

dell'ente, che prvvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all' Uepe il nominative dei referenti, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire Je relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, !'eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alia prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, Je assenze e gli eventuali impedimenti alia prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonchè Ia visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente sui nominative del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alia prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislative 28 luglio 1898. n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegate, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente. L' Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attività di lavoro, I'Ufficio di Esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto Ia sospensione del processo con Ia messa alia prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà Ia durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alia prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per Ia pubblicazione sui sito

internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli. enti convenzionati presso Ia cancelleria del

Tribunale; viene inviata, inoltre, ai Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per I'Esecuzione Penale Esterna e Ia messa alia prova, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Cassino, 3 febbraio 2022

Il Rappresentante dell’ente
Prof. Francesco FERRAIUOLO

II Presidente del Tribunale
Dott. Massimo Capurso