Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di AGRIGENTO e il Comune di Camastra - 30 novembre 2021 - 27 novembre 2024

27 novembre 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO

 

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
(ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)

tra il

TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO

E

COMUNE DI CAMASTRA

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di Agrigento e L’UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001;

che, ai sensi di tale accordo. L’UEPE fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis del

D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 1 86 e 1 87 del D.Lgs. n. 255 del 30.4. 1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nel la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato. le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 200 1 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1. comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001 :

CONSIDERATO

che il Comune di Camastra con sede in Camastra qui rappresentato dal Dott. Dario Gaglio che interviene nella sua carica di Sindaco pro tempore e legale rappresentante è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia. che interviene al presente atto nella persona del dott. Pietro M.A. Falcone Presidente del Tribunale di Agrigento giusta delega di cui in premessa e il Comune Camastra come sopra identificato e rappresentato.

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

Il comune di Camastra, in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

Il comune di Camastra specifica che, presso le proprie strutture l’attività non retribuita in fav ore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni di cui all’allegato tecnico.

ART. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma del1’anicolo 33, comma 2, del decreto legislativo o, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

Il Comune di Camastra che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il comune di Camastra per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi comunica al Tribunale e all’UEPE l’avvio della prestazione dell’attività non retribuita, man- tiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all’UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Comune di Camastra si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. il comune di Camastra si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’ integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l ‘attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. conformemente a quanto dispone 1 art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

Il Comune di Camastra si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche che e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto al Comune di Camastra corrispondere ai condannati una retribuzione. in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

E ’obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo al1’UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordina- mento al funzionamento dell’Ente.

ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

Il Comune di Camastra previa comunicazione all’UEPE, predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 10
Durata dell’accordo

Il presente accordo ha la durata di anni tre a decorre dalla data di sottoscrizione delle parti.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per esse- re incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’an.7 del decreto ministeriale citato in premessa. nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale Giustizia Penale.

Agrigento, 30/11/2021

IL Legale rappresentante pro-tempore del Comune di Camastra
Dario Gaglio

Il Presidente del Tribunale
Pietro M.A. Falcone

 

Identificativo della convenzione: 17460646

Convenzione tra il TRIBUNALE DI AGRIGENTO

e

l'Ente COMUNE DI CAMASTRA

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6,del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. ALFONSO MALATO, Presidente del TRIBUNALE DI AGRIGENTO , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI CAMASTRA (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. DARIO GAGLIO, in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi 'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari

interni. lì 27/11/2024

II Presidente del TRIBUNALE DI AGRIGENTO
ALFONSO MALATO

Il legale rappresentante dell’Ente
Dario Gaglio