Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e S.E.A. Servizio Emergenza Anziani Alta Val Tanaro - 8 febbraio 2019

8 febbraio 2019


TRIBUNALE DI CUNEO

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI

SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni dì assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Marcello PISANU, Presidente della sezione penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente Vicario del Tribunale in data 3.2.2016

e

S.E.A. Servizio Emergenza Anziani “Alta Val Tanaro”, con sede in Bagnasco Piazza Municipio, iscritta al Registro Regionale del volontariato con provvedimento N. 3084/3 del 25-05-2005 (di seguito denominato Ente) nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Carazzone

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso dì sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell’art. 168 bis. c.p.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Attività da svolgere presso la sede dell’Ente per ricevere le prenotazioni di persone anziane che necessitano di essere accompagnate a visite mediche, analisi, terapia o altro, e quindi provvedere telefonicamente alla ricerca del volontario disponibile per il giorno e l’ora dell’appuntamento.
  • Visite di cortesia a persone anziane sole per un eventuale aiuto per svolgere piccole attività quali: disbrigo di pratiche burocratiche, sgombero di modeste quantità di neve, provvista di legna/ pellet per il riscaldamento quotidiano, acquisto di medicinali, spesa presso gli esercizi commerciali siti in Bagnasco, altro. L’attività sarà svolta nell’ ambito del territorio comunale nei giorni e orari da concordare dal lunedì al venerdì, e comunque, prevalentemente nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Giuseppe Carazzone presidente dell’Ente S.E.A.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che í condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 6 a decorrere dall’ 11 Febbraio 2019

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Bagnasco 30.01.2019 

Il Presidente dell’Ente
Giuseppe Carazzone

Cuneo, 8/2/2019

Il Presidente di Sezione
Dott. Marcello Pisanu