Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PISA e Ven. Confraternita di Misericordia di Castelfranco di Sotto Odv - 5 marzo 2024 - 29 settembre 2025
29 settembre 2025
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ e per la MESSA ALLA PROVA
ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto n. 274, art 2 del DM 26 marzo 2001, art 2 DM 8.06.2015 n. 88 e DM 27.07.2023
L’anno 2024 il giorno 5 del mese di MARZO
tra
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dr.ssa Beatrice Dani, Presidente Vicaria del Tribunale di Pisa, giusta la delega agli atti
E
L’Ente Venerabile Confraternita di Misericordia di Castelfranco di Sotto odv con sede legale in Castelfranco di Sotto (PI) alla via dei Mille n. 1 nella persona del legale rappresentante protempore Bini Paolo nato il OMISSIS a OMISSIS
Premesso
- che, a norma dell’art.54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 c.p., ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309/1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna e che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che il d.l. 122 del 1993 aveva infatti previsto all’art. 11bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l’art. 12 quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 concede la possibilità al contravventore, impossibilitato a provvedere al pagamento della sanzione, di richiedere, in alternativa, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
- l’art. 48 quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, introduce la possibilità per il contravventore, impossibilitato a corrispondere il pagamento della sanzione, di chiedere al Pubblico Ministero di poter svolgere, in alternativa, lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 53 e 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 così come modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che, quando il giudice ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite dei tre anni, può sostituirla con i lavori di pubblica utilità;
- che l’art. 141 bis del D. Lgs. del 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che il Pubblico Ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova in occasione della notifica ex articolo 415 bis c.p.p.;
- che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo e l’art. 2 comma 1 del DM 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 L. 67/2014, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 1 comma 2 del DM 27 luglio 2023, elenca e specifica le mansioni a cui possono essere adibiti i soggetti destinatari della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che l’Ente Ven. Confraternita di Misericordia di Castelfranco di Sotto odv presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nelle disposizioni in premessa e ha espresso ha propria disponibilità in tal senso;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Beatrice Dani, Presidente Vicaria del Tribunale di Pisa, giusta la delega di cui alla premessa e la Ven. Confraternita di Misericordia di Castelfranco di Sotto odv nella persona del legale rappresentante Bini Paolo
si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
L’Ente consente che un numero massimo di 5 condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità o soggetti ammessi alla messa alla prova ai sensi delle norme indicate in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività presso di sé.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- servizi sanitari;
- servizi sociali;
- attività di manutenzione e pulizia della struttura
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati o dai soggetti ammessi alla messa alla prova, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ove il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del d.lgs. 26/3/2001, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati o dei soggetti ammessi alla messa alla prova fa capo a Bini Paolo, in quanto responsabile dell’attività svolta all’interno dell’associazione.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o dei soggetti ammessi alla messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4, del citato D.lgs. 274/2000.
L’Ente Ven. Confraternita di Misericordia di Castelfranco di Sotto odv si impegna altresì a che i condannati e i soggetti ammessi alla messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali – Altri Obblighi
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati o ai soggetti ammessi alla messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati o dei soggetti ammessi alla messa alla prova contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente presso cui il condannato o il soggetto ammesso alla messa alla prova presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato e del soggetto sottoposto alla messa alla prova secondo l’art. 56 del citato Decreto Legislativo.
Al termine del periodo indicato nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione - da inviare all’UEPE - che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dal soggetto sottoposto alla messa alla prova. L’UEPE ne curerà la trasmissione al giudice.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza, da inviare mediante lettera raccomandata A/R o posta certificata all’indirizzo prot.tribunale.pisa@giustiziacert.it ;
Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.
Pisa, 05.03.2024
La Presidente Vicaria del Tribunale
Beatrice Dani
per L’Ente Ven. Confraternita di Misericordia di Castelfranco di Sotto odv
Bini Paolo
Identificativo della convenzione: 17550669
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott Beatrice Dani, Presidente del Tribunale di TRIBUNALE DI PISA ,
giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOTTO ODV nella persona di Mirco Bini per delega del Legale Rappresentante dell’Ente
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
Prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali.
Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’ organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Pisa, lì 29/09/2025
Per delega del Legale Rappresentante,
Mirco Bini
II Presidente del TRIBUNALE DI PISA,
Beatrice Dani
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Venerabile confraternita di misericordia di castelfranco di sotto odv - via dei mille, 1