Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SCIACCA e il Comune di Sambuca di Sicilia - 5 maggio 2016
5 maggio 2016
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
L'anno 2016 il giorno 05 del mese di Maggio in Sciacca e nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Andrea Genna, Presidente del Tribunale di Sciacca, giusta la delega di cui in premessa ed il comune di Sambuca di Sicilia (che sarà di seguito chiamato semplicemente “Comune”) in persona del Sindaco Sig. Leonardo Ciaccio.
Premesso
Che a norma dell'art. 54 del D. Lvo 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l’art.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D. Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
- che in base all'art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309 del 1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1 lett.g) del DL. 30 Dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07,2010 n.120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'arti, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali;
- che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Sambuca di Sicilia rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Ciò detto, le parti suddette
Convengono:
Art.1
Attività da svolgere
- II Comune di Sambuca di Sicilia consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 3 (tre) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati con "assegnati"), ai sensi dell’art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l’Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.
- Detta attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, consiste in lavori da svolgere, dal lunedì al venerdì lavorativi di ciascuna settimana, a disposizione del Responsabile Settore Tecnico, con mansioni di operaio comune, aventi ad oggetto le prestazioni semplificativamente consistenti in cura e pulizia del verde pubblico (aiuole, parco, vivaio ecc..) raccolta rifiuti, spazzamento strade, cura e manutenzione della cartellonistica stradale e similari.
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
- Il Comune di Sambuca di Sicilia individua nel Responsabile dell’UTC e suoi eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
- L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
- Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme, e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli assegnati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
- In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
- il Comune si impegna altresì in termini che gli assegnati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
- E’ fatto divieto al Comune di Sambuca di Sicilia di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
- E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, por l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.6
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell’esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
In caso di inottemperanza di tali disposizioni , i soggetti incaricati di coordinare l’attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell’Esecuzione penale ed al P.M..
Art. 7
Risoluzione della convenienza
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dal data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all’altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Sciacca, 5 maggio 2016
Per il Ministero della Giustizia
Andrea Genna - Presidente del Tribunale di Sciacca
Per il Comune di Sambuca di Sicilia:
Il Sindaco Leonardo Ciaccio