Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO CALABRIA e l'Associazione Guardie Ambientali d’Italia - 18 aprile 2024
18 aprile 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Nr. 127/2024 Prot. Int. del 18 aprile 2024
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA
TRA
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
E
ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA
PREMESSO CHE
- in caso di accoglimento della richiesta dell’imputato di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, il Giudice dispone la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (di seguito U.D.E.P.E.), subordinato all'espletamento anche di una prestazione di lavoro di pubblica utilità, che costituisce, quindi, uno degli obblighi ai quali deve sottoporsi l’imputato ammesso al beneficio, al fine di conseguire l’estinzione del reato per cui si procede, il tutto ai sensi degli artt. 168/bis e ss. CP, 464-bis e ss. CPP e 141-bis-ter Disp. Att. CPP, introdotti dalla L. 67/2014, dell’art. 72 della 354/1975, nonché del Regolamento del Ministero della Giustizia adottato con D.M. 88/2015[1];
- ai sensi dell’art. 168-bis CP, “La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.” e che l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede (art. 168-ter CP);
- ai sensi dell’art. 141-ter/1°c. Disp. Att. CPP, le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis CP, sono svolte dagli D.E.P.E., nei modi e con i compiti previsti dall'art. 72 della L. 354/1975, che dipendono dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia; l’U.D.E.P.E. territorialmente competente per il Tribunale di Reggio Calabria è l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna per le ex province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, con sede in Reggio Calabria,via Bruno Poggio n.26, CAP 89133 (contatti: tel. 0965.590591 - 593445 - 598931 - 590409, P.E.C. prot.uepe.reggiocalabria@giustiziacert.it; P.E.O.:uepe.reggiocalabria@giustizia.it);
- ai sensi del richiamato art. 72/2°c. della L. 354/1975 e succ. mod., “Gli U.D.E.P.E.:
- svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
- svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
- propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
- controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
- su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
- svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.”;
- ai sensi degli artt. 168-bis CP e 1 del D.M. 88/2015, “Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.”;
- ai sensi dell’art. 141-ter Disp. Att. CPP, “… l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare. L'ufficio …, all'esito di un’apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni.”;
- nel caso il cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-bis CPP, “all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma; il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.”;
- ai sensi dell’art. 141-ter Disp. Att. CPP, l’U.D.E.P.E. trasmette al Giudice tale programma, con l’indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono, riferendo specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio;
- ai sensi dell’art. 464-quater CPP, il Giudice titolare del processo penale decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, accogliendola quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, integrando o modificando, se necessario, il programma di trattamento con il consenso dell'imputato e sospendendo il procedimento penale a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato;
- ai sensi dell’art. 464-quinquies CPP, nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il Giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; l'ordinanza è immediatamente trasmessa al competente U.D.E.P.E., che deve prendere in carico l'imputato; anche durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il Giudice può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova;
- ai sensi dell’art. 141-ter Disp. Att. CPP, se viene concesso il beneficio, l’U.D.E.P.E. informa il Giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell’attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione; alla scadenza del periodo di prova, l’U.D.E.P.E. trasmette al Giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della messa alla prova; delle relazioni periodiche e di quella finale le parti possono prendere visione ed estrarre copia presso la Cancelleria del Giudice procedente;
- ai sensi dell’art. 464-septies CPP, decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, acquisita la relazione conclusiva dell’U.D.E.P.E. che ha preso in carico l'imputato, il Giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo; in caso di esito negativo della prova, il Giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso;
- ai sensi degli artt. 168-quater CP e 464-octies CPP, la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata dal Giudice in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, oppure in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede; in tale ipotesi il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti;
- ai sensi degli artt. 8 della L. 67/2014 e 2/1°c. del D.M. 88/2015, “L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.”;
- ai sensi dell’art. 2/3°c. del D.M. 88/2015, “Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio può favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e i tribunali.”, sul presupposto che gli U.D.E.P.E. e i rispettivi Uffici Interdistrettuali sono chiamati a operare secondo una logica di intervento di prossimità e di presenza nel territorio, a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l’azione di reinserimento ed inclusione sociale degli imputati o condannati per illeciti penali;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare dette convenzioni e che il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, con nota nr. 1264/2017 Prot. del 9/5/2017, ha dato il nulla-osta al Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di E.P.E. per la Calabria – sede Catanzaro (sul territorio di competenza, al Direttore U.D.E.P.E. – sede Reggio Calabria) a svolgere l'attività finalizzata a favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti, le organizzazioni di cui agli artt. 168 bis/3°c./CP e 1 del D.M. 88/2015;
- ai sensi dell’2/2°c. del D.M. 88/2015, la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 274/2000 e che l’Associazione firmataria della presente Convenzione rientra tra le tipologie di enti indicati dalle norme di riferimento sopra richiamate e, in particolare, sia dagli artt. 168 bis/3°c./CP e 1 del D.M. 88/2015, sia dall’art. 54 del D.Lgs. 274/2000;
- ai sensi dell’art. 2/4°c. del D.M. 88/2015, “Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di attività:
- prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.”;
- ai sensi dell’art. 4/1°c. del D.M. 88/2015 (Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilità), “Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti agli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita effettuati dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per l'esecuzione del provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.”;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena, Presidente del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, (di seguito “il Tribunale”), giusta delega di cui in premessa, e l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia, (di seguito “l’Associazione”), che interviene nella persona del Legale Rappresentante Nucera Domenico Giuseppe, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Requisiti dell’Associazione di volontariato per la stipula di convenzioni con le Pubbliche Istituzioni
Il Legale Rappresentante dell’Associazione, ai fini della stipula della presente Convenzione, dichiara che l’Associazione risulta regolarmente iscritta, da oltre sei mesi, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), mantenendone i prescritti requisiti alla data di stipula della presente Convenzione.
Art. 2
Disponibilità posti e sedi operative
L’Associazione consente, per un massimo di 4 (quattro) soggetti in contemporanea, che l’imputato ammesso, con provvedimento del Giudice ai sensi dell’art. 464-quater CPP, alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, presti presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività.
L’Associazione si impegna ad informare periodicamente l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (di seguito U.D.E.P.E.) con sede in Reggio Calabria, sulla situazione aggiornata dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, al fine di favorire l’attività dell’U.D.E.P.E. di orientamento e di avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 72 della L. 354/1975 e 141-ter Disp. Att. CPP.
L’Associazione si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell’offerta rieducativa, dei contenuti della presente Convenzione, delle eventuali modifiche successive e dei posti di volta in volta rimasti disponibili, per la consultazione a cura dei soggetti interessati e dei rispettivi Avvocati.
La sede indicata dall’Associazione, presso la quale si svolge il lavoro di pubblica utilità è la seguente:
- VIALE DELLA LIBERTA’ – 89063 MELITO DI PORTO SALVO (RC).
In caso di variazione del numero massimo di posti disponibili, l’Associazione si impegna a richiedere al Tribunale la modifica della presente Convenzione.
In caso di variazione delle sedi come sopra descritte, l’Associazione si impegna a richiedere al Tribunale la modifica della presente Convenzione, salva facoltà di entrambi i contraenti di recesso per cessazione parziale delle attività associative, ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione.
Art. 3
Tipologie di attività e mansioni
L’Associazione specifica, per la sede sopra indicata, le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori socialmente utili, riconducibili ai settori d’impiego indicati dall’art. 2/4°c. del D.M. 88/2015:
- tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. a) dell’art. 2: vigilanza ambientale, vigilanza zoofila e protezione civile.
Art. 4
Dichiarazione di disponibilità e adesione dell’Associazione
In via preliminare, l’Associazione si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture, ai fini della prestazione di lavori socialmente utili, l’imputato che ne faccia richiesta, rilasciandogli apposita dichiarazione di disponibilità da presentare all’U.D.E.P.E. per il programma di trattamento.
Ai sensi dell’art. 141-ter/2°c./Disp. Att. CPP, l’imputato (o suo difensore giusta procura speciale), che intenda accedere alla sospensione con messa alla prova, rivolge istanza all’U.D.E.P.E. affinché predisponga un programma di trattamento, depositando gli atti rilevanti del procedimento penale, eventuali osservazioni e proposte, nonché ogni altra documentazione richiesta dall’U.D.E.P.E. ai fini dell’elaborazione del programma di trattamento.
L’U.D.E.P.E., all’esito di un’apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l’adesione, da parte dell’Associazione prescelta per il lavoro di pubblica utilità, alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative indicate, ai sensi dell’art. 141-ter/3°c., primo inciso/Disp. Att. CPP (sede di impiego, struttura, settore, servizio, tipologia delle attività, mansioni, articolazione dell’orario giornaliero e settimanale, obblighi, referenti incaricati del coordinamento e quant’altro ritenuto necessario dall’U.D.E.P.E.).
Art. 5
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dall’imputato in conformità a quanto disposto dal Giudice nel provvedimento di sospensione con messa alla prova, nonché nel programma di trattamento elaborato dall’U.D.E.P.E. ritenuto idoneo e, quindi, approvato dal Giudice procedente.
Ai sensi dell’art. 3/1°c., primo inciso, del D.M. 88/2015, l’Associazione si impegna a mettere a disposizione dell’imputato, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all’espletamento delle attività stabilite e a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma di trattamento cui il soggetto è tenuto a sottoporsi.
Il programma di trattamento, nella parte dedicata al lavoro di pubblica utilità, definisce in dettaglio la prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività (della durata stabilita dal Giudice, per legge non inferiore a dieci giorni anche non continuativi) da affidare all’imputato, tenendo conto anche delle sue specifiche professionalità ed attitudini lavorative, specificando - altresì - la sede d’impiego, la struttura, il settore, il servizio, la tipologia delle attività, le mansioni, l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale, gli obblighi e il nominativo del referente incaricato del coordinamento; le mansioni alle quali adibire il singolo soggetto sono individuate fra quelle elencate all’art. 3 della presente Convenzione e l’articolazione dell’orario giornaliero non può superare le otto ore (artt. 168-bis CP e 1 del D.M. 88/2015).
Il lavoro di pubblica utilità deve essere, in ogni caso, regolamentato dal programma di trattamento nel massimo rispetto dei fondamentali diritti umani, della dignità e dell’integrità della persona, nonché delle esigenze di vita dell’imputato, quali le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute (artt. 168-bis CP, 1/2°c. e 3/3° c. del D.M. 88/2015).
L’U.D.E.P.E. cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell’Associazione, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova in sede di elaborazione del programma di trattamento, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.
La prestazione è del tutto gratuita (artt. 168-bis CP e 1/1°c. del D.M. 88/2015) ed è fatto divieto all’Associazione di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma.
Ai sensi dell’art. 3/5°c. del D.M. 88/2015, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal Giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies/1°c./CPP.
Art. 6
I referenti dell’Associazione incaricati del coordinamento
Ai sensi dell’art. 3/1°c., secondo inciso del D.M. 88/2015, l’Associazione si impegna a comunicare all’U.D.E.P.E., ai fini dell’elaborazione del programma di trattamento per ogni soggetto affidato, il nominativo di un proprio referente incaricato a coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché provvedere alle segnalazioni all’U.D.E.P.E. di seguito indicate.
Analoga comunicazione all’U.D.E.P.E. deve essere effettuata dall’Associazione per ogni eventuale successiva variazione del referente incaricato.
I soggetti incaricati dall’Associazione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire loro le relative istruzioni sono:
- il Legale Rappresentante dell’Associazione dott. Nucera Domenico Giuseppe;
- ra Megale Antonia, membro del consiglio direttivo dell’Associazione, nata a Melito di Porto Salvo (R.C.), 10 agosto 1995;
- i responsabili dei servizi appartenenti alle sedi indicate all’art. 2 della presente Convenzione, delegati dal Legale Rappresentante dell’Associazione con specifico incarico di coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché provvedere alle segnalazioni all’U.D.E.P.E. di seguito indicate.
La presenza dell’imputato presso la struttura è documentata, a cura del responsabile incaricato dall’Associazione, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica che l’Associazione si impegna a predisporre; le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità per la messa alla prova (art. 3/5°c. secondo inciso e 8°c. del D.M. 88/2015).
Art. 7
Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità
Ai sensi dell’art. 3/6°c del D.M. 88/2015, nell’ipotesi di impedimento dell’imputato a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all’Associazione ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l’impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
In ogni caso, la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal Giudice per la conclusione del periodo di messa alla prova, purché tali modalità non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto e la durata giornaliera della prestazione non superi le otto ore.
Nel caso di temporaneo impedimento dell’Associazione a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l’Associazione ne dà immediata notizia, anche per le vie brevi, all’U.D.E.P.E. e le ore non lavorate devono essere recuperate come sopra, d’intesa tra l’imputato e la struttura ospitante (art. 3/7°c del D.M. 88/2015).
Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità per la messa alla prova (art. 3/8°c del D.M. 88/2015).
Art. 8
Accertamenti, segnalazioni e relazioni sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità
Nel corso del periodo della messa alla prova, a carico dell’U.D.E.P.E. è posto l’onere di trasmettere al Giudice competente relazioni periodiche sull’attività svolta e sul comportamento dell’imputato (con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi), proponendo in itinere modifiche migliorative o peggiorative del programma di trattamento e, nel caso di grave e reiterata trasgressione agli obblighi, la revoca della sospensione con messa alla prova (artt. 464-quinquies/3°c./CPP, 168-quater CP, 464-octies/1°c./CPP e 141-ter/4°c./Disp. Att. CPP).
Alla scadenza del periodo di prova, a carico dell’U.D.E.P.E. è posto, altresì, l’onere di trasmettere al Giudice competente dettagliata relazione conclusiva sul decorso e sull’esito della prova (art. 141-ter/5°c./Disp. Att. CPP).
Nelle relazioni periodiche e conclusiva sull’andamento della messa alla prova, l’U.D.E.P.E. deve riferire anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità, proponendo in itinere modifiche migliorative o peggiorative del programma di trattamento, che il Giudice adotta ai sensi dell’art. 464-quinquies/3°c./CPP; in caso di grave o reiterata trasgressione agli obblighi ed alle prescrizioni ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, l’U.D.E.P.E. ne dà immediata comunicazione al Giudice per l’adozione del provvedimento di revoca della sospensione con messa alla prova di cui agli artt. 168-quater CP e 464-octies/1°c./CPP (combinato disposto artt. 141-ter/4°c. e 5°c./Disp. Att. CPP e 4/4°c. del D.M. 88/2015).
Le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono affidati dall’U.D.E.P.E. ad un proprio funzionario con l’incarico di seguire anche il regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 4/1°c. e 2°c. del D.M. 88/2015); l’U.D.E.P.E. informa preventivamente l’Associazione sul nominativo del proprio funzionario preposto all’attività di controllo.
Ai fini e per gli effetti di cui alle norme sopra richiamate, l’Associazione si impegna a fornire al funzionario U.D.E.P.E., incaricato di svolgere l'attività di controllo sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare l’osservanza degli obblighi e il corretto svolgimento delle prestazioni, consentendogli l’accesso presso le proprie sedi, di norma durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento elettronico di rilevazione (art. 4/1°c. e 2°c. del D.M. 88/2015).
In ogni caso, poiché l’U.D.E.P.E. deve trasmettere al Giudice competente le relazioni periodiche e quella conclusiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 141-ter/4°c. e 5°c./Disp. Att. CPP e 4/4°c. del D.M. 88/2015, l’Associazione si impegna a segnalare all’U.D.E.P.E., immediatamente e per le vie brevi:
- gli eventuali impedimenti alla prestazione lavorativa di cui all’art. 7 della presente Convenzione, trasmettendo, nell’ipotesi di assenza dell’imputato, anche la relativa documentazione sanitaria o giustificativa, nonché le modalità concordate di recupero delle ore non lavorate;
- ogni inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni indicati nel programma di trattamento in ordine al lavoro di pubblica utilità (a titolo di esempio: se l’imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, lo abbandona, si rifiuta di prestare le attività assegnate, non rispetta le articolazioni dell’orario di lavoro o le modalità di svolgimento delle mansioni affidate, non ottempera alla firma sul registro delle presenze, non consegna la documentazione giustificativa dell’impedimento o non recupera le ore non lavorate).
L’Associazione si impegna a trasmettere all’U.D.E.P.E., al termine del periodo di lavoro socialmente utile presso la propria struttura, una segnalazione finale sull’assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni indicati nel programma di trattamento in materia di lavoro di pubblica utilità, conforme alle informazioni e ai dati a tal fine richiesti dal funzionario U.D.E.P.E. preposto al controllo.
Art. 9
Garanzie e oneri a carico dell’Associazione
Ai sensi dell’art. 3/2°c. del D.M. 88/2015, l’Associazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all’art. 2 della presente Convenzione, ospitanti gli imputati avviati al lavoro di pubblica utilità, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
L’Associazione si impegna, altresì, affinché gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.
Ai sensi dell’art. 3/4°c. del D.M. 88/2015, è obbligatoria la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, i cui oneri sono a carico dell’Associazione ospitante, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti; nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.
In particolare, si rinvia alla Circolare INAIL nr. 8 del 17/2/2017 (resa disponibile anche sul sito istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria al seguente link: http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/le-convenzioni-in-materia-di-lavoro-di-pubblica-utilita-area-penale_24.html) per le modalità operative di attivazione, a cura esclusiva dell’Associazione mediante richiesta all’INAIL, della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità, a valere sulle risorse disponibili dell’apposito Fondo Nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esteso dall’art. 1/86°c. e 87°c. della Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) anche al lavoro di pubblica utilità.
L’Associazione può beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, se previsti ex lege.
Art. 10
Risoluzione, recesso e scadenza
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, nonché nella ipotesi del venir meno dei requisiti previsti ex lege per l’iscrizione nel Registro Regionale (sezione Provincia Reggio Calabria) delle Organizzazioni di Volontariato (Legge 266/1991 e Legge Regione Calabria 33/2012), la Convenzione è soggetta a risoluzione da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte all’amministrazione della struttura associativa.
Anche in caso di cessazione totale delle attività opera la risoluzione della Convenzione; nella ipotesi di cessazione solo parziale delle attività o di modifiche strutturali dell’organizzazione come sopra descritta nelle sedi operative, l’Associazione e il Tribunale potranno recedere dalla presente Convenzione prima del termine di scadenza, salva facoltà delle parti di variazione concordata della Convenzione.
La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza solo d’intesa tra i contraenti mediante stipula di nuova Convenzione.
Nelle ipotesi di risoluzione, recesso e scadenza della presente Convenzione durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova rendendo impossibile la prosecuzione delle prestazioni lavorative in corso, l’U.D.E.P.E., ai sensi dell’art. 4/3°c. del D.M. 88/2015, ne dà immediata comunicazione al Giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, una diversa struttura in convenzione per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilità ed il Giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies/3°c./CPP.
Art. 11
Disposizioni finali
Per quanto in tal sede non espressamente previsto, si rinvia al D.M. 88/2015 ed alle norme, indicate in premessa, che regolano la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi a tale beneficio.
La Convenzione si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della presente Convenzione viene inviata:
- alla redazione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia, per la pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del D.M. 88/2015;
- alla redazione del sito istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria, per la pubblicazione nell’elenco online ex art. 7 del D.M. 26/3/2001 (elenco degli enti convenzionati con il Tribunale di Reggio Calabria in materia di lavoro di pubblica utilità), al seguente link: tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/le-convenzioni-in-materia-di-lavoro-di-pubblica-utilita-area-penale_24.html, sul quale sono disponibili informazioni utili in materia di L.P.U. e Messa alla Prova;
- al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale;
- al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova;
- all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria, con sede in Catanzaro;
- all’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.) per le ex province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, con sede in Reggio Calabria;
- al Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria;
- al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria;
- all’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria;
- ai Presidenti, ai Giudici (togati ed onorari) ed al Personale di Cancelleria del Settore Penale del Tribunale di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, 18 aprile 2024
Per l’Associazione
Il Legale Rappresentante
Nucera Domenico Giuseppe
Per il Tribunale
Il Presidente
Mariagrazia Lisa Arena
[1] Legge 28 aprile 2014, nr. 67 - Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Legge 26 luglio 1975 n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Decreto 8 giugno 2015, n. 88 - Ministero della Giustizia - Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.