Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) onlus sezione provinciale di Monza e Brianza - 13 febbraio 2023 rinnovata il 27 febbraio 2024
27 febbraio 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS D.LGSL 30.4.1992 N. 285 E SS.MM. E II. (CODICE DELLA STRADA), 168-BIS COMMA 3 C.P. (MESSA ALLA PROVA) E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26.3.2001
Premesso che
- L'art. 186 comma 9 bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, Je regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- L'art. 187 comma 8 bis C.d.S. prevede: "AI di fuori dei casi previsti da1 comma I-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi e -opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreta legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socioriabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreta del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.";
- L'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicate in base all'art. 54 comma 6 del D.lgs.vo 28/812000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono ·presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art . 1 dello stesso decreto (ossia Stato, ·Regioni, Provincie, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Ente Nazionale Protezione Animale (E.N. P.A) onlus, sezione provinciale di Monza e Brianza. L'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo.
- II Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.
Tutto ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dottoressa Anna Maria Di Oreste, Presidente del Tribunale ordinano di Monza, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale”) ·
e
Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) onlus, sezione provinciale di Monza. e Brianza, con sede in Monza Via Lecco 164, nella persona di Giorgio Riva, in qualità di Presidente pro tempore (di seguito "l’Ente"), giusta delibera del 16/12/2011 n. 395 (allegata alla presente),
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
“Attività da svolgere”
L'Ente consente che i condannati (massimo 15 per ogni anno di durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestino presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto ministeriale 26/3/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni:
- specificate nelle schede allegate, che costituiscano parte integrante della presente convenzione, con precisazione dei giorni e degli orari nei quali la prestazione lavorativa dovrà essere espletata; la dichiarazione di disponibilità del condannato alia prestazione di lavoro di pubblica utilità presso I ‘Ente per tali attività implicherà la piena conoscenza e accettazione delle modalità e dei tempi indicati nelle schede allegate e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavora per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54 comma 3 del D. Lvo 28/8/2000 n. 274; le schede, eventualmente modificate o sostituite su proposta dell’Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, saranno senza ritardo allegate alia convenzione, di cui entreranno a far parte integrante senza ulteriori variazioni ai termini e alia durata della stessa;
- da espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti ambiti:
- sicurezza ed educazione stradale;
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ed opera di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole e di custodia dei musei, gallerie, o pinacoteche;
- tutela della flora e della fauna e prevenzione del randagismo di animali;
- manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del -Demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini; ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- contingenti necessita dell'Ente anche in relazione alia specifica professionalità del condannato.
ART. 2
“Modalità di svolgimento”
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanta disposto nella sentenza o nel decreta penale di condanna, ove il giudice. a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreta legislative. indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART. 3
“Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”
L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Dott. Giorgio Riva in qualità di presidente pro tempore il soggetto incaricato, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare te necessarie verifiche.
In funzione degli specifici settari delle attività (a titolo esemplificativo: protezione civile, dipartimento lavori pubblici- dipartimento Parco- settore verde ed ecologia, ecc.) il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che impartiranno le istruzioni e· vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo direttamente allo stesso.
In caso di sostituzione del coordinatore, I ‘Ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale, comunicazione cui dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio - in merito all'inesistenza di procedimenti e condanne penali a carico dello stesso.
ART. 4
“Modalità del trattamento”
Durante lo svolgimento del lavoro I ‘Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrista fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere aa dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle sue dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
“Divieto di retribuzione”
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
ART. 6
“Assicurazione”
E 'obbligatoria ed e a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alia responsabilità civile verso i terzi.
ART. 7
“Verifiche sul lavoro svolto”
L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, ha l’obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato, senza giustificalo motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc)
ART. 8
“Relazione sul lavoro svolto”
Al termine della esecuzione della pena il coordinatore incaricata ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione dovrà redigere, utilizzando lo schema che il Tribunale si riserva di fornire, una relazione da inviare al giudice che ha applicate la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. ·
ART. 9
“Risoluzione della convenzione”
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale di Monza, da esso delegate, salve le eventuali responsabilità, a termine di Legge, delle persone preposte secondo il relative ordinamento , al funzionamento dell'Ente.
ART. 10
"Durata della convenzione e adempimenti successivi"
La convenzione avrà durata di anni uno dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
AI fine di assicurare una corretta applicazione della stessa, nonché di acquisire al Tribunale i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni del flusso di esecuzione delle pene sostitutive, così da i condannati nella fruizione dei benefici connessi all'espletamento del lavora di Pubblica utilità. L'Ente, attraverso il coordinatore -delle prestazioni indicate · ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione o anche attraverso istituende strutture provinciali o intercomunali di coordinamento, 'ha l'obbligo di comunicare alla Cancelleria della Sezione Penale (fax 0392372830) e dell'Ufficio del Giudice perle indagini Preliminari (fax 039384167), nonché all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica e alla Segreteria della Camera Penale di Monza, entro l'ultimo giorno di ogni mese, il numero dei condannati già in esecuzione e di quelli in attesa di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso I ‘Ente alla fine del mese precedente.
Copia della convenzione e trasmessa alia Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreta del ministero della giustizia 26/3/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali. La stessa cancelleria provvederà poi a trasmettere a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco degli enti convenzionati.
Monza, lì 13/02/2013
Il presidente del Tribunale di Monza
Anna Maria D’Oreste
Il legale rappresentante dell’Ente convenzionato
Giorgio Riva
RINNOVATA IN DATA 27.02.2024
Il Presidente del Tribunale di Monza
Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda
Presidente E.N.P.A. Monza Brianza
Giorgio Riva