Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese - 1 giugno 2023
1 giugno 2023
TRIBUNALE DI BOLOGNA
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
Via Matteotti n. 77 - 40024 Castel S. Pietro Terme (Bo) --- P. IVA 02799561200
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL’ARTICOLO 2 – COMMA 1- DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:
- art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
- legge 11 giugno 2004 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto- legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”
- decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
Considerato che:
- l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato Decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo.
Si conviene e si stipula la presente convenzione
TRA
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona Dr. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa
e
l’Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese (di seguito ASP), nella persona della Presidente/Legale rappresentante dott.ssa Veronica Gioiellieri, domiciliata per la carica presso ASP Circondario imolese, a Castel San Pietro Terme (BO) in via Matteotti n. 77.
Art. 1 - Attività da svolgere
L’Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese consente che massimo n. 8 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art 54 del decreto legislativo citato, prestino contemporaneamente, all’interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ASP specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree:
_ supporto alle attività ricreative e di socializzazione;
_ supporto nelle attività di segretariato sociale e di sorveglianza;
_ supporto agli accompagnamenti esterni;
_ supporto nelle attività di riordino e pulizia delle aree di pertinenza delle strutture aziendali;
_ supporto alle attività di segretariato, amministrative e di orientamento a favore degli utenti dei servizi sociali gestiti dall’Azienda;
_ supporto nelle attività di manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle strutture aziendali.
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’ASP indica nel presente atto al Presidente del Tribunale i nomi delle persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
- Melandri Barbara - Coordinatore Casa Residenza Anziani “Fiorella Baroncini” - Imola
- Benvenuti Loredana Sonja - Coordinatore Casa Residenza Anziani - Medicina
- Ortolani Anna - Coordinatore Casa Residenza Anziani “Cassiano Tozzoli” e relativo Centro Diurno – Imola
- Susi Lamieri - Responsabile Servizio Sociale Territoriale
- Stefania Dazzani - Responsabile Settore Amministrativo e Finanziario
- Fiumi Barbara – Responsabile Unità Operativa Servizio Attività Tecniche
- Gurioli Nadia – Responsabile Unità Operativa Servizio Provveditorato
- Bona Loretta – Responsabile Unità Operativa Bilancio
L’ASP si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.
Art. 4 - Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ASP si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo.
L’ASP si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 - Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all’ASP di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ASP l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’ASP ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 26 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, termina l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7 - Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8 - Relazione sull’applicazione della convenzione
Le strutture/servizi dell’ASP coinvolti, predispongono semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.
Art. 9 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal 01/06/2023
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Castel San Pietro Terme (Bo), 01-06-2023
Il Presidente della Il Presidente Vicario Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese
Veronica Gioiellieri
Tribunale di Bologna
Presidente Vicario
Alberto Ziroldi