Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e Ageop Ricerca Odv - 15 settembre 2023
15 settembre 2023
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA) DA SETTEMBRE 2023 A SETTEMBRE 2025
TRA
AGEOP RICERCA ODV (di seguito Associazione) con sede in Bologna Via Massarenti 11 nella persona del Presidente pro-tempore Carla Tiengo,
E
Il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Bologna dott. Alberto Ziroldi
Premesso che
- La Legge 28/04/2014 n. 67 pubblicata in G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ai 4 anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’Art. 550 comma 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità;
- A norma dell’art 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto della UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- Tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale, ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti e associazioni anche internazionali che operano in Italia per l’assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis comma 3 c.p.);
- In data 8 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministero della Giustizia previsto all’art. 8 della legge n. 67 del 2014 che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; per la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- Le parti hanno concordato di estendere la previsione dei lavori di pubblica utilità nell’ipotesi di pena sostitutiva ai sensi dell’Art 56 bis L. 689/1981, come modificato dal D.Lvo 150/2022 sia nel caso in cui detta pena sia inflitta con sentenza di condanna o applicata con sentenza ex art 444 C.p.p. o con decreto penale.
- Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni.
Considerato che
AGEOP RICERCA ODV rientra tra gli enti indicati all’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e che nel Settembre 2021 è stata siglata analoga convenzione per concordare le modalità con cui viene esplicata presso l’Associazione l’attività di pubblica utilità in base al procedura di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Si stipula la seguente Convenzione
Art. 1 Attività da svolgere
AGEOP RICERCA ODV si impegna ad ospitare fino a 4 persone ammesse alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le proprie strutture.
AGEOP RICERCA si riserva di esprimere un parere preventivo sull’inserimento dei singoli imputati, ammessi con ordinanza del Giudice alla messa alla prova - lavoro di pubblica utilità, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità dell’attività svolta dall’Associazione e dei servizi erogati alle famiglie che hanno minori in cura per malattia onco-ematologica.
In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, AGEOP RICERCA ODV specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- piccola manutenzione e micro interventi di ripristino delle sedi, delle case accoglienza, veicoli ed attrezzature dell’Associazione;
- lavori di giardinaggio nelle aree esterne delle case accoglienza;
- trasporto materiali, persone, logistica;
- collaborazione e supporto in attività di promozione dell’Associazione, per eventi, manifestazioni, iniziative varie (Es. predisposizione banchetti, montaggio installazioni, distribuzione di materiali promozionali e informativi);
- attività di supporto nella Bottega Solidale di AGEOP RICERCA ODV, riordino del magazzino, allestimenti;
- lavori di ufficio, segreteria, data entry;
- altri interventi pertinenti alla professionalità della persona in Lavoro di pubblica utilità o messa alla prova e sempre con l'assenso del medesimo soggetto;
Art. 2 Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale è indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1. L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato anche delle esigenze del servizio.
Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art.3 del D.M. 8 Giugno 2015 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso l’Associazione sono:
Francesca Testoni, responsabile dell’Associazione E-mail: francesca.testoni@ageop.org
Giada Oliva, responsabile Promozione E-mail: giada.oliva@ageop.org
Luciano Musolesi, responsabile Logistica E-mail: luciano.musolesi@ageop.org
Flavia Giampetruzzi, Bottega solidale E-mail: flavia.giampetruzzi@ageop.org
Nicola Brunelli, segreteria E-mail: nicola.brunelli@ageop.org
Giulia Mari, responsabile Assistenza E-mail: giulia.mari@ageop.org
Filippo Cambise, coordinatore case accoglienza E-mail: filippo.cambise@ageop.org
Maria Bergese, coordinatrice case accoglienza E-mail: maria.bergese@ageop.org
Cecilia Baltieri, Ufficio accoglienza E-mail: cecilia.baltieri@ageop.org
I soggetti individuati per le specifiche attività da svolgere presso l’Associazione, hanno il compito di coordinare l’attività del singolo imputato messo alla prova, impartire le relative istruzioni, provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla trasmissione della documentazione inerente all’assolvimento degli obblighi del lavoro svolto dall’imputato, la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima all’UEPE di Bologna.
L’Associazione cura l’inserimento degli imputati, previo accordo con gli stessi, seguendo di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne, l’ordine dei programmi di trattamento redatti dall’UEPE di Bologna.
Art. 4 Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale degli imputati, curando altresì che l’attività sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani e la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 comma 2-3-4 del citato decreto legislativo.
Gli imputati impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli secondo le istruzioni fornite dall’Associazione e in base a quanto previsto dalla normativa vigente e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze relative ad AGEOP RICERCA ODV ed ai suoi assistiti,
comunque acquisiti durante lo svolgimento dell’attività.
AGEOP RICERCA - ODV tratta i dati personali e le categorie particolari di dati personali degli imputati, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per l’attivazione e gestione del lavoro di pubblica utilità presso la propria sede. I dati sono trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché nel rispetto delle procedure organizzative e tecniche interne adottate dal Titolare.
Art. 5 Divieto di retribuzione – Assicurazione
E’ fatto divieto all’Associazione di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è carico dell’Associazione l’assicurazione degli imputati contro infortuni e malattie professionali.
AGEOP RICERCA ODV garantisce inoltre la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di publica utilità.
Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Associazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima alla UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (Es. se questi senza giustificato motivo non si reca al luogo dove deve svolgere la prestazione o lo abbandona e si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…)
Al termine della messa alla prova il Coordinatore, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, dovrà redigere una relazione del lavoro svolto (da inviare alla UEPE che ha predisposto il programma di trattamento nel quale inserisce la prestazione di lavoro gratuito) che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni provvedendo alla rendicontazione delle presenze giornaliere.
Art. 7 Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
Art. 8 Durata
La convezione avrà durata di due anni, a decorrere dal 15 Settembre 2023. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero.
Art. 9 Imposta di Bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26 aprile 19866 n. 131 Tariffe – parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo; le parti provvederanno ad assolvere all’imposta di bollo ciascuna sull’originale di propria competenza.
Bologna, 15-09-2023
AGEOP RICERCA ODV
La Presidente
Carla Tiengo
Tribunale di Bologna
Presidente Vicario
Alberto Ziroldi