Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e Il Comune di Limbiate - 11 novembre 2022 - 22 dicembre 2025

22 dicembre 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

 

COMUNE DI LIMBIATE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS D.LGSL 30.4.1992 N. 285 E SS.MM. E II. (CODICE DELLA STRADA), 168-BIS COMMA 3 C.P. (MESSA ALLA PROVA) E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26.3.2001

Premesso che

  • L'art. 186 comma 9 bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e
  • consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, Je regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";
  • L'art. 187 comma 8 bis C.d.S. prevede: "AI di fuori dei casi previsti da1 comma I-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi e -opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreta legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socioriabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreta del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.";
  • L'art. 168-bis c.p. (Sospensione del procedimento con messa alia prova dell'imputato) inserito dall'art. 3, comma 1, della Legge 28 aprile 2014, n. 67 stabilisce che: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alia prova....OMISSIS.... La concessione della messa alia prova e inoltre subordinata alia prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ...OMISSIS.....La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alia prova dell'imputato non può essere concessa più di una .. OMISSIS;
  •  L'istituto dei lavori di pubblica utilità voluto dal legislatore va incentivato e diffuso in quanto:
  • porta un'immediata utilità alla collettività, dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società e conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo);
  • L'art. 2, comma I, del D.M. 26 marzo 2011, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28.8.2000 n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest 'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. I, comma I , del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

II Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alia stipula delle convenzioni della durata non superiore a cinque anni.

II Comune di Limbiate e un'Amministrazione Pubblica che rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale ordinario di Monza, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")

e

il Comune di Limbiate con sede legale in Via Monte Bianco n. 2- Limbiate nella persona del Don. Giuseppe Cogliati che interviene esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Limbiate (C.F. 83005620154 P. IVA 00986290963 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Welfare (di seguito "l'Ente")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Attività da svolgere)

L'Ente dà la disponibilità ad accogliere annualmente n. 4 (quattro) condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis C.d.S ovvero imputati ex art. 168-bis del Codice Penale, ai quali sia stata concessa la messa alla prova, che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.

In conformità a quanto previsto dall'articolo I del Decreto ministeriale 26.3.2011, l'Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto, le seguenti prestazioni:

  1. attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta, scannerizzazione dei documenti nell'ottica della digitalizzazione della PA, inserimento di dati a pc, accoglienza dell'utenza e indicazione alla stessa dell'ubicazione dei vari uffici (presso aa sede dell’Ente ed eventualmente, verificata la disponibilità, anche presso la Biblioteca comunale)
  2. attività di manutenzione ordinaria e decoro del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle forze di polizia;
  3. attività in favore di anziani e disabili presso i centri accreditati (es. accompagnamento)

Nell’individuazione della struttura/ufficio presso il quale i condannati verranno inseriti, l’Ente terrà conto delle proprie contingenti necessita e della specifica professionalità dei richiedenti e delle loro eventuali ulteriori competenze.

I lavori socialmente utili saranno svolti nei giorni e negli orari di apertura dell’Ente, tenuto conto altresì della flessibilità degli orari dei singoli uffici. E' possibile svolgere tali lavori il sabato mattina, sino alla chiusura dell'Ente, compatibilmente con le necessita dello stesso e con la disponibilità di postazioni presso gli uffici aperti anche in tale giorno.

L'Ente esprimerà la propria disponibilità ad accogliere il condannato previo colloquio di orientamento e di raccolta delle principali informazioni utili a verificare la possibilità di espletamento di lavori socialmente utili presso l'Ente, all'esito del quale rilascerà apposita dichiarazione di disponibilità nella quale dovranno essere specificate la struttura ove il lavoro sarà prestato e la natura, i giorni e gli orari della prestazione lavorativa da espletare, tenuto conto dei vincoli familiari e delle esigenze lavorative del condannato. La dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione e, dunque anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art.54, comma 3, del Decreto Legislativo 28.8.2000 n . 274. L'Ente si riserva la possibilità di estendere la propria disponibilità ad accogliere altre 2 (due) persone nell'arco del medesimo anno, oltre alle 4 già previste (pertanto fino ad un massimo di n . 6 persone all’anno) previa verifica presso gli uffici comunali della effettiva necessita di tale tipo di attività.

ART.2
(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33 comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità . Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione e l'ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Milano.

Il tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale o l'ordinanza all’UEPE e al referente dell’Ente (Responsabile dei Servizi Sociali del Settore Welfare).

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di disponibilità o nel programma inviato a UEPE, l'Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all'UEPE e o ad altro soggetto eventualmente competente.

ART.3
(Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni)

L'Ente individua nel Responsabile dei Servizi sociali del Settore Welfare il soggetto coordinatore incaricato di individuare, prima del rilascio della dichiarazione di disponibilità da parte dell'Ente, i servizi/uffici che possono accogliere il condannato per l'espletamento delle attività inerenti i lavori di pubblica utilità.

I responsabili delle strutture di svolgimento dei lavori (responsabili attività) prima del rilascio della dichiarazione di disponibilità indicheranno altresì i giorni ed orari in cui l'attività può essere svolta, specificheranno la tipologia di attività di cui necessita l'Ente e le mansioni di cui sarà incaricato il condannato.

In fase di avvio dei lavori e durante gli stessi i responsabili dell’attività impartiranno le istruzioni operative e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti riferendo eventuali problematiche al soggetto coordinatore, Responsabile dei Servizi Sociali del Settore Welfare.

In caso di sostituzione del coordinatore, l'Ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale, comunicazione cu i dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'inesistenza di procedimenti e condanne penali a carico dello stesso.

ART.4
(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessaria a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs.vo 28.08.2000, n. 274.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle sue pendenze ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
(Divieto di retribuzione)

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da loro svolta.

ART.6
(Assicurazione)

E' obbligatoria ed e a carico delle strutture indicate dall'Ente, presso le quali l'attività viene prestata, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi.

ART.7
(Verifiche sul lavoro svolto)

L’Ente attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, comunica quanto prima all'U.E.P.E. di Milano o ad altro soggetto eventualmente competente, individuato dal Giudice, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo 28.8.2000 n. 274 e ogni inottemperanza alle prescrizioni impartite comunicate dai responsabili delle attività (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, o le presta in difformità dalle disposizioni ricevute, ecc...)

ART.8
(Relazione sul lavoro svolto)

Al termine dell' esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione (Responsabile dei Servizi Sociali del Settore Welfare) inoltrerà all'U.E.P.E o ad altro Soggetto eventualmente competente, la comunicazione di fine lavori unitamente ad apposita relazione finale sul lavoro svolto sottoscritta dal responsabile dell’attività, corredata dai fogli di presenza, debitamente firmati dal condannato e dal responsabile del servizio presso cui lo stesso ha prestato l'attività, al fine di documentare l'osservazione del calendario dei lavori e l'esito positivo degli stessi.

ART.9
(Lavoro di pubblica utilità nell'ambito della Messa alla prova)

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito del programma di messa alla prova è disciplinata dal regolamento del Ministro di Giustizia 8/06/2015 n.88.

ART.10
(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte de Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.11
(Durata della convenzione e adempimenti successivi)

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e sarà tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione é trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art, 7 del Decreto del Ministero della Giustizia 26.3.2001 nonché al Ministero della Giustizia -Direzione Generale per gli Affari Penali. La stessa Cancelleria provvederà poi a trasmettere a tutti gli Uffici Giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco degli enti convenzionati.

Data, 11/11/ 2022

Il dirigente del settore Welfare
Don. Giuseppe Cogliati

Il Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda

 

Identificativo della convenzione: 17608484

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

PREMESSO

- che a norma dell’art. 54 del D. L.gs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta la delega di cui in premessa

E

Comune di Limbiate ( (C.F. 83005620154 P. IVA 00986290963) con sede legale in Via Monte Bianco n. 2 - Limbiate nella persona del Dott. Giuseppe Cogliati che interviene esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Welfare

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La sede presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa è il Comune di Limbiate. Potrà essere svolta tale attività anche in altri luoghi pubblici che verranno indicati di volta in volta nella dichiarazione di disponibilità di accoglienza rilasciata dall'Ente (esempio non esaustivo: scuole pubbliche, parchi/giardini pubblici, centro diurno disabili, centro diurno integrato, biblioteca)

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi,quali fotocopiatura, smistamento posta, scannerizzazione dei documenti nell'ottica della digitalizzazione della PA, inserimento di dati a pc, accoglienza dell'utenza e indicazione alla stessa dell'ubicazione dei vari uffici
  2. attività di piccola manutenzione ordinaria e decoro del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle forze di polizia;
  3. attività in favore di anziani e disabili presso i centri accreditati (es. accompagnamento)

Nell'individuazione della struttura/ufficio presso il quale i condannati verranno inseriti, l'Ente terrà conto delle proprie contingenti necessità e della specifica professionalità dei richiedenti e delle loro eventuali ulteriori competenze.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabili dei Servizi di assegnazione del lavoratore (Posizione Organizzativa o suo delegato).

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (anni tre) a decorrere dalla data della firma ed è rinnovabile solo previo accordo tra le parti.

Limbiate, lì 22.12.25

PER L’ENTE 
(DIRIGENTE SETTORE WELFARE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  ALL'UOPO DELEGATO)
Dott. Giuseppe Cogliati

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dott.ssa Gabriella Mariconda

 

Identificativo della convenzione: 17608442

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

- che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;

- che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alia prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Limbiate (C.F. 83005620154 P. IVA 00986290963) con sede legale in Via Monte Bianco n. 2 - Limbiate nella persona del Dott. Giuseppe Cogliati che interviene esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Welfare

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale.

La sede presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa è il Comune di Limbiate. Potrà essere svolta tale attività anche in altri luoghi pubblici che verranno indicati di volta in volta nella dichiarazione di disponibilità di accoglienza rilasciata dall'Ente (esempio non esaustivo: scuole pubbliche, parchi/giardini pubblici, centro diurno disabili, centro diurno integrato, biblioteca)

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  1. attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi,quali fotocopiatura, smistamento posta, scannerizzazione dei documenti nell'ottica della digitalizzazione della PA, inserimento di dati a pc, accoglienza dell'utenza e indicazione alla stessa dell'ubicazione dei vari uffici
  2. attività di piccola manutenzione ordinaria e decoro del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle forze di polizia;
  3. attività in favore di anziani e disabili presso i centri accreditati (es. accompagnamento)

Nell'individuazione della struttura/ufficio presso il quale i condannati verranno inseriti, l'Ente terrà conto delle proprie contingenti necessità e della specifica professionalità dei richiedenti e delle loro eventuali ulteriori competenze.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente individua in ciascun Responsabile del Servizio dell'ufficio di destinazione (Posizione organizzativa o eventualmente suo delegato) il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o imputati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di effettuare le necessarie verifiche.

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre anni) a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo previa intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità· e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente .

Limbiate, li 22.12.25

II Rappresentante dell'Ente
Dott. Giuseppe Cogliati

 II Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Mariconda