Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia - Modifica art. 23 e art. 28-bis - 3 agosto 2022
3 agosto 2022
Convenzione tra il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A.
per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori
e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia,
ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Modifica dell’articolo 23 (“Contributo per la copertura dei costi”) e
dell’articolo 28-bis (“Efficacia, periodo transitorio e modifiche della convenzione”)
L’anno 2022, il giorno 3 del mese di agosto,
tra
il Ministero della giustizia, con sede in Roma, via Arenula n. 70, C.F. 80184430587, nella persona del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia pro tempore Nicola Russo e del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi pro tempore Barbara Fabbrini, domiciliati per la carica presso la sede del Ministero (di seguito anche “l’Amministrazione” o “il Ministero”),
e
Equitalia Giustizia S.p.A., con sede legale in Roma, viale di Tor Marancia n. 4, P.IVA 09982061005, rappresentata dall’amministratore delegato Paolo Bernardini, domiciliato per la carica presso la sede (di seguito anche “la società”),
premesso che
- le parti hanno sottoscritto, in data 28 dicembre 2017, la convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale convenzione è stata approvata con decreto del 16 gennaio 2018 e registrata alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2018;
- nelle premesse della medesima convenzione si dà atto che il Ministero è stato “messo al corrente dell’esistenza di un considerevole arretrato nella lavorazione delle partite di credito da parte della società, segnatamente nel settore civile, generato dalla circostanza che Equitalia Giustizia S.p.A., con l’attuale struttura del ramo d’azienda dedicato al recupero crediti, non riesce a smaltire completamente la sopravvenienza annuale. Per lo smaltimento di tale magazzino arretrato, oggetto di monitoraggio ai sensi dell’art. 28-bis della presente convenzione, si provvederà con un separato piano, all’esito della determinazione della consistenza effettiva dello stesso quantificata al momento in cui Equitalia Giustizia S.p.A. avrà adeguato la propria struttura in misura tale da garantire lo smaltimento corrente di tutta la sopravvenienza. Per tutto il periodo transitorio, come definito dalla presente convenzione, entro il quale Equitalia Giustizia S.p.A. dovrà provvedere a adeguare la propria struttura, il Ministero, nella valutazione dei tempi di lavorazione delle partite di credito, si impegna a tenere conto dell’attuale inadeguatezza delle risorse della società”;
- gli aspetti economici dell’attività svolta da Equitalia Giustizia S.p.A. sono regolati dall’art. 23 (“Contributo per la copertura dei costi”) e dall’art. 24 (“Modalità di incasso del contributo”) della medesima convenzione. In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 23, è previsto che, per un periodo transitorio fissato nel successivo art. 28-bis, viene riconosciuto alla società un contributo annuo pari all’importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio, quali risultanti da apposito piano triennale - approvato dal Consiglio di Amministrazione della società con cadenza annuale e comunicato al Ministero - nel quale è indicato l’ammontare delle spese di gestione previsto per l’anno successivo; tale piano è redatto sulla base della previsione del numero di note da lavorare, avuto riguardo alla media delle note ricevute nel biennio precedente l’anno di approvazione del piano. Per il periodo successivo a quello transitorio, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, invece, che le parti, tenendo conto degli importi occorrenti per la gestione del servizio in funzione della stabilizzazione della struttura organizzativa della società, concordano con cadenza triennale un tetto massimo di contribuzione derogabile solo in presenza di circostanze obiettive e non prevedibili e con l’approvazione esplicita del Ministero;
- l’art. 28-bis della convenzione in esame (“Efficacia, periodo transitorio e modifiche della convenzione”), così come modificato da ultimo con atto in data 24 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 12 marzo 2021, prevede l’immediata efficacia della medesima, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2, 3, 4, 5 e 6, che entreranno in vigore al termine di un periodo transitorio che si concluderà, al più tardi, il 31 dicembre 2021. Il secondo comma della norma in esame stabilisce, inoltre, che “per monitorare la conclusione del periodo transitorio, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente per l’anno 2021 - entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre dello stesso anno - una valutazione dei dati sulla adeguatezza della struttura di Equitalia Giustizia S.p.A. rispetto ai flussi di lavoro, sul numero di note ricevute dalla società nel periodo 2017 - 2020 e sulla composizione di tali note per anno di irrevocabilità del titolo di credito, valutando l’adozione delle eventuali misure che si rendano necessarie per giungere il prima possibile alla conclusione di tale periodo”;
- la nota, trasmessa dalla società il 17 dicembre 2021, con la quale l’amministratore delegato di Equitalia Giustizia S.p.A., ha formulato la proposta di revisione del sistema di remunerazione di Equitalia giustizia del ramo di azienda “Crediti di giustizia” tesa a consentire il superamento dell’attuale meccanismo del “ribaltamento integrale dei costi” evidenziando, in particolare: che le ragioni che hanno determinato il procrastinarsi dell’attuale modalità di rimborso sono da rinvenire in una serie di fattori, endogeni ed esogeni all’attività societaria, che hanno comportato nel tempo una mancata adeguatezza della struttura societaria rispetto ai flussi di lavoro, quali l’incremento esponenziale dei sotto fascicoli trasmessi dagli uffici giudiziari, lo spin off dal gruppo Equitalia ai sensi del D.L. 193/2016, i vincoli normativi per l’assunzione di nuovo personale previsti per le società partecipate; che la revisione del sistema di remunerazione deve necessariamente tener conto del fatto che la struttura organizzativa ed economica del ramo d’azienda “ Crediti di giustizia”, seppur in fase di completamento, non può ad oggi ritenersi definitivamente stabilizzata, in virtù del fatto che non si è realizzato lo smaltimento del magazzino delle giacenze, anche con il contributo di personale distaccato; risultano ancora trasmessi dagli uffici giudiziari nell’ultimo triennio un consistente numero di sotto fascicoli non correnti pari a circa il 35% dei flussi; che sono in corso le procedure di assunzione di nuovo personale, il cui completamento è previsto nel corso del secondo semestre 2022; che, premesso quanto sopra, la società ritiene possibile sperimentare, già dal 2022, un sistema di remunerazione diverso, incentrato sulla realizzazione di obiettivi numerici e/o qualitativo-caratteristici, da declinare in accordo con il Ministero, relativi ad esempio all’abbattimento del magazzino patologico sulla base dei parametri contenuti nel Piano strategico 2021/2023, approvato nel corso del C.d.A. del 15/07/2021; che il sistema di remunerazione proposto dalla Società prevede la ripartizione in tre quote: la quota A (da riconoscere direttamente) pari alle spese sostenute e di diretta competenza dell’esercizio nella percentuale del 93% dei costi imputabili al ramo “Crediti di giustizia”; la quota B (misura variabile) pari agli ammortamenti, nella percentuale del 7% dei costi imputabili al ramo “Crediti di giustizia”, prevedendo l’attribuzione della predetta quota al raggiungimento di alcuni parametri legati all’obiettivo; la quota C (premiante) da corrispondere in caso di over-performance, per livelli di conseguimento dell’obiettivo superiori al 100%; che il nuovo sistema di contribuzione delineato dalla Società prevede pertanto l’individuazione del valore target quale dato numerico sulla base del quale correlare la remunerazione in funzione dei risultati raggiunti e che tale valore target è rappresentato dal valore della produzione per l’anno 2022 secondo cui il numero delle lavorazioni dei sottofascicoli per lo stesso anno deve essere superiore alla sommatoria del numero medio delle lavorazioni rilevate nel triennio 2019/2021 e il numero dei sottofascicoli giacenti nel magazzino arretrati (da determinare percentualmente sulla base dell’obiettivo di smaltimento); la previsione del predetto regime sperimentale del criterio di remunerazione indicato dalla Società deve essere limitato al periodo temporale a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, prevedendosi altresì che, fatto salvo il riconoscimento diretto della quota del 93% di diretta competenza dell’esercizio 2022 dei costi imputabili al ramo “Crediti di giustizia”, la quota variabile, nella percentuale del 7% dei costi imputabili allo stesso ramo aziendale, potrà essere riconosciuta solo al raggiungimento di un obiettivo, commisurato allo smaltimento del magazzino arretrato inizialmente ipotizzato in misura non inferiore all’80% delle giacenze rilevate al 31 dicembre 2021, escludendosi comunque la possibilità di riconoscere la quota premiale in caso di over-performance.
- con nota trasmessa in data 6 giugno 2022 dall’amministratore delegato, la società ha rappresentato che, sussistendo ancora fattori esogeni ed endogeni che impediscono il consolidamento strutturale della società rispetto ai flussi di lavoro, la proposta di smaltimento del magazzino in misura non inferiore all’80% delle giacenze entro il 31 dicembre 2022, non risulta di fatto praticabile, ritenendo più realistico attestarsi in una misura non inferiore al 10% delle note A e A1 visualizzabili, quale valore congruo in ragione della media triennale 2019/2021 dei flussi in ingresso;
considerato che
- il nuovo criterio di remunerazione proposto in via sperimentale, legato al raggiungimento di obiettivi strategici, non appare discostarsi in modo sostanziale dal sistema finora adottato, in vigenza del regime transitorio, considerato che si prevede di riconoscere direttamente alla società il 93% dei costi imputabili al ramo “Crediti di giustizia”, con la possibilità di recuperare la percentuale del 7%, relativa al valore della quota ammortamenti, al raggiungimento di alcuni parametri legati agli obiettivi, in primis lo smaltimento del magazzino arretrato, e con l’introduzione di una quota premiante di “over performance” nel caso di conseguimento degli obiettivi in misura superiore al 100% del target fissato;
- l’esigenza di conseguire lo smaltimento integrale del magazzino, rappresenta un obiettivo imprescindibile per la Società come anche indicato nel Piano strategico 2021/2023 approvato nel corso del C.d.A. del 15/07/2021, in coerenza con le continue sollecitazioni da parte del Comitato per il controllo analogo di Equitalia Giustizia S.p.A./del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze, tese a dare definitiva soluzione al fenomeno patologico dell’arretrato;
- i dati contenuti nel report andamentale del 2021 dei Crediti di giustizia richiesto dal Comitato per il controllo analogo di Equitalia Giustizia S.p.A, evidenziano un trend in costante diminuzione delle giacenze delle note A e A1, passate da 470.398 unità al 31 dicembre 2020 a 400.267 unità al 31 dicembre 2021, alla luce del significativo apporto del personale distaccato da Poste Italiane S.p.A., che continuerà a fornire il necessario contributo anche per l’anno 2022;
- l’aggiornamento mensile inerente all’evoluzione del magazzino dei crediti di giustizia, l’andamento dei flussi in ingresso e della produzione al 30 aprile 2022, che conferma la diminuzione delle note A e A1 in misura di - 8,3 punti percentuali, rispetto al 30 aprile 2021, sebbene la ripresa delle attività di riscossione e notifica degli atti - sospese per l’emergenza epidemiologica Covid-19 abbia determinato l’esigenza di revisionare l’organizzazione dei carichi di lavoro assegnati al personale in servizio presso Equitalia giustizia S.p.A, producendo nuovamente dei rallentamenti nella lavorazione delle pratiche di magazzino da smaltire;
- il prospetto relativo all’analisi della composizione del magazzino Crediti di giustizia al 31.06.2022 (note A e A1) trasmesso in data 07 luglio 2022 dalla Società, dal quale risulta che il magazzino a tale data è costituito da 382.057 Note A/A1;
- in virtù del venir meno dei limiti assunzionali, le nuove unità di personale inserite nel piano di reclutamento avviato dalla Società, potranno ragionevolmente fare ingresso nel corso del secondo semestre dell’anno 2022, a seguito dello svolgimento dei colloqui di selezione secondo i dati e le informazioni fornite dalla Funzione risorse umane e Organizzazione e delle conseguenti attività amministrative inerenti alla formalizzazione contrattuale;
- ciò premesso, la previsione del regime sperimentale del criterio di remunerazione indicato dalla Società deve essere limitato al periodo temporale dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, prevedendosi altresì che, fatto salvo il riconoscimento diretto della quota del 93% di diretta competenza dell’esercizio 2022 dei costi imputabili al ramo “Crediti di giustizia”, la quota variabile, nella percentuale del 7% dei costi imputabili allo stesso ramo aziendale, potrà essere riconosciuta solo al raggiungimento di un obiettivo commisurato allo smaltimento del magazzino arretrato in misura non inferiore al 15% delle giacenze delle note A e A1 rilevate al 31 dicembre 2021, escludendosi la possibilità di riconoscere la quota premiale in caso di over-performance.
tanto premesso, le parti
convengono quanto segue:
Articolo 1
(Modifica dell’art. 23 e dell’art. 28 bis della convenzione)
- Alla convenzione tra il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. del 28 dicembre 2017 come modificata, da ultimo con atto in data 24 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 12 marzo 2021, per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 23:
- il comma 1 è sostituito dal seguente “1. In via sperimentale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, per le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione e tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, il Ministero riconosce alla società un contributo annuo pari al 93% dell’importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio. Il restante 7% sarà corrisposto al raggiungimento dell’obiettivo da concordare con la società entro il 15 settembre 2022, legato allo smaltimento dell’arretrato in misura, comunque, non inferiore al 15% delle giacenze rilevate al 31 dicembre 2021.”;
- al comma 3, le parole “Al termine del periodo transitorio di cui all’articolo 28-bis” sono sostituite dalle seguenti: “Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1”.
- all’articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Efficacia, periodo sperimentale e modifiche della convenzione”;
- i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La presente convenzione è immediatamente efficace, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2, 3, 4, 5 e 6, che entreranno in vigore al termine di un periodo sperimentale che si concluderà, al più tardi, il 31 dicembre 2022.
2. Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi nel corso del periodo sperimentale, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente per l’anno 2022 - il 30 settembre e il 30 novembre dello stesso anno - una valutazione dei flussi di lavoro in entrata e del numero delle lavorazioni complessive, rispetto agli obiettivi concordati, valutando l’adozione delle eventuali misure che si rendano necessarie per il conseguimento degli stessi. A tali fini, la Società si impegna a comunicare, a mezzo di specifica nota informativa da inoltrarsi entro la data del 30 ottobre 2022, le sue valutazioni previsionali circa il conseguimento dell'obiettivo di cui all’art. 23 comma 1, precisando, laddove la previsione dovesse essere negativa, le ragioni per cui si ritiene che l'obiettivo non possa essere raggiunto”.
- all’articolo 23:
- La presente modifica della convenzione sarà vincolante per l’Amministrazione dopo l’approvazione nei modi di legge. Di tale approvazione l’Amministrazione darà prontamente comunicazione alla società.
Roma, 3 agosto 2022
Per il Ministero della giustizia:
Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Nicola Russo
Il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Barbara Fabbrini
Per Equitalia Giustizia S.p.A.:
L’Amministratore delegato
Paolo Bernardini