Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e Il Comune di Ornago - 6 febbraio 2023
6 febbraio 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9-BIS E 187 COMMA 8-BIS DEL D. LGS. 285/1992, E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26.03.2001 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE (MESSA ALLA PROVA)
PREMESSO CHE
L’art. 189 comma 9 bis del C.d.S. prevede: “al di fuori dei casi previsti dal comma 2bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
L’art. 187 comma 8 bis del c.d.S. prevede: “ al di fuori dei casi previsti dal comma 1 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
L’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 comma 6 del D.lvo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l’attività non retribuita in favore della comunità è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) presso i quali può esser svolto il lavoro di pubblica utilità.
Il Comune di Ornago rientra tra quelli indicati nell’art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo 28.08.2000 n. 274.
L’art. 3 della Legge 28.04.2014 n. 67 ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento, dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), il quale stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo di quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova…(omissis)…La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavori di pubblica utilità. Il Lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non
inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…(omissis)... La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…(omissis)..”
Il Ministro della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 68/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168-bis del codice penale.
Il Tribunale di Monza, la Camera Penale di Monza, l’Ordine degli avvocati di Monza e l’UEPE di Milano e Lodi hanno sottoscritto un Vademecum contenente “Linee giuda di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell’istituto della messa alla prova”.
Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.
Tutto ciò premesso tra,
- il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della ssa Laura Cosentini, Presidente del Tribunale di Monza, giusta la delega di cui in premessa (di seguito indicato “il Tribunale”),
- l’Amministrazione comunale di Ornago, con sede in Via Santuario, 6, codice fiscale n.05827280156 – P. Iva 00806390969, nella persona dell’architetto Barbara Arnoldi, in qualità di Responsabile dell’Area Organizzativa Pianificazione e Gestione del Territorio, giusto decreto sindacale n. 14 del 30/12/2022, allegato al presente atto,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art. 1 – Attività da svolgere
L’Ente si rende disponibile a far svolgere presso le proprie strutture attività non retribuita a favore della collettività ad un numero massimo, in contemporanea, di cinque soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis e ex 187, comma 8-bis del D.Lgs.285/1992, ovvero imputati ex art. 168-bis del Codice Penale ai quali sia stata concessa la messa alla prova, e subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
L’Ente ha facoltà di respingere le istanze di svolgimento dei lavori di pubblica utilità per motivi organizzativi ovvero per indisponibilità del richiedente a svolgere il lavoro nelle giornate e negli orari messi a disposizione dell’Ente.
In conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, nonché dal Regolamento approvato dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2004, n.67, l’Ente specifica:
- che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni specificate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente convenzione e che potrà essere modificata o sostituita su proposta dell’Ente e con l’assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente convenzione senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato/ dell’imputato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità presso l’Ente per tali attività implicherà la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex a 54 comma 3 del D.lvo n. 274;
Art. 2 – Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità, ovvero a quanto previsto nel programma di messa alla prova.
Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Milano, referente unico dell’Ente in materia di Lavori di Pubblica Utilità oggetto della presente convenzione, salvo diversa disposizione del giudice competente.
Il Tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna all’U.E.P.E. e al coordinatore dell’Ente ai sensi del successivo art. 3.
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche, in avvio o in itinere, alla struttura di svolgimento o al calendario lavori, rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al giudice, il coordinatore dell’ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente ai sensi del secondo periodo del presente articolo.
Art. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel Responsabile dell’Area Organizzativa Pianificazione e Gestione del Territorio, il soggetto incaricato di coordinare e verificare il calendario delle attività inerenti i lavori di pubblica utilità (coordinatore dell’Ente), avvalendosi della collaborazione dei relativi responsabili delle strutture di svolgimento dei lavori (responsabili attività) che impartiranno le istruzioni operative e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al coordinatore per gli atti di competenza.
Art. 4 – Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in moda da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 274/2000.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati/gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 – Divieto di retribuzione
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6 – Assicurazione
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati/degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché al riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 7 – Verifiche sul lavoro svolto
L’Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, ha l’obbligo di comunicare all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato/dell’imputato (a titolo esemplificativo se il condannato/l’imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, o non rispetta puntualmente il calendario).
Art. 8 – Relazione sul lavoro svolto
Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, dovrà redigere, utilizzando lo schema che il Tribunale si riserva di fornire, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 9 - Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Monza, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
Art. 10 – Durata della convenzione
La convenzione avrà durata di anni cinque dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.001 nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali. La stessa cancellaria provvederà a trasmettere a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell’elenco degli enti convenzionati.
Ornago, 06.02.2023
Il Presidente del Tribunale di Monza
Dr.ssa Maria Gabriella Mariconda
Il Responsabile dell’Area Organizzativa Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Barbara Arnoldi