Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e il Comune di S.Agnello - 3 luglio 2024

3 luglio 2024


Tribunale di Torre Annunziata

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL

D.LGS. 28/8/2000 n. 274 e 2 del D.M. 26/3/2001 nonche art. 3 della L. 28 aprile 2014 n. 67, STIPULATA TRA IL TRIBUNALE Dl TORRE ANNUNZIATA E COMUNE Dl SANT'AGNELLO

PREMESSO:

che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare su richiesta dell'imputato, Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retributiva in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, dal citato Decreta Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta

sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Sant'Agnello, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreta Legislativo;

Visto l'art. 3 comma 1della L 28 aprile 2014 n. 67 "Modifiche al Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova";

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Francesco Abete, Presidente F.F. del Tribunale di Torre Annunziata, giusta Ia delega di cui in premessa, e I'Ente sopraindicato, nella persona del Sindaco, Coppola Antonino

Sl CONVIENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

II Comune di Sant'Agnello consente che n. 3 condannati ogni anno alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme citate in premessa, prestino presso di se Ia loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del citato decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: lavori di manovalanza e lavori di tipo impiegatizio, secondo Ia preparazione e le attitudini, nei settori dell’'Ente.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanta disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alia prestazione dell'attività non retribuita individua nei Funzionari Titolari di P.O. delle Unità Organizzative cui saranno assegnati i condannati alia pena di pubblica utilità, le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni;

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, I'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità delle persone.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative di condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di Iegge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di anni 2 a decorrere alla data di sottoscrizione della presente convenzione e potrà essere rinnovata previa trasmissione di apposita delibera comunale che ne determina

Ia prosecuzione. Copia della stessa è inserita nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché trasmessa, a cura del Tribunale di Torre Annunziata, al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Torre Annunziata, 03/07/2024

Per il Comune di S.Agnello
IL SINDACO
dott. Antonino Coppola

per il Tribunale di Torre Annunziata
IL PRESIDENTE F.F.
Dr Francesco Abete