Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASTI e l’Ente La Città del Sole S.c.s. - 23 febbraio 2024
23 febbraio 2024
TRIBUNALE DI ASTI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
PREMESSO CHE
- l’articolo 186, comma 9 bis, e l’art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”;
- a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 – comma 5 bis – del D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D. L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/02/2006 n. 49, il Giudice di Pace ed il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la legge 67/2014 che ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova prevede all’art. 168 bis comma 3 c.p. che la concessione sia subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità consistenti in una prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni;
- l’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministero Giustizia 26/03/2001, emanato a seguito dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo e l’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 della legge 67/2014, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito del circondario ed a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1, del D.M. citato;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- considerato che tali istituti, voluti dal legislatore, vanno incentivati e diffusi in quanto portano un’immediata utilità alla collettività; l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo e/o nell’art. 168 bis c.p.; tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante della presente Convenzione
SI STIPULA
la presente Convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Asti Dott. Giancarlo GIROLAMI , giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente “ LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S.”.” con sede legale in Montiglio Monferrato (AT) Frazione Albarengo Alto 14 e sede amministrativa in Asti, Via Cattedrale 17, nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Flavia Godino,
ART. 1
Attività da svolgere
L’Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di 6 (SEI) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa che presteranno la loro attività non retribuita (e senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l’attività orientativa o comunque propedeutica all’inserimento) in favore della collettività presso le proprie strutture.
L’ Ente specifica che la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità presso l’ente implicherà la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione e dunque anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle 6 ore settimanali ex art. 54 comma 3 D. Lgs. N. 274/2000 e, in ogni caso, non superiore alle 8 ore giornaliere ex art. 54, comma 3, D. Lgs. N. 274/2000 e art. 1, comma 2, D.M. 88/2015.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, e dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2001, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- interventi di minuta manutenzione, ad esempio tinteggiare pareti, spazzare cortile, riparazione di sedie o piccoli mobili
- attività di aiuto preparazione tavola insieme agli utenti delle 2 comunità
- socializzazione con gli utenti delle comunità
- aiuto alla preparazione dei pasti, in collaborazione con gli ospiti delle comunità
- se in possesso di patente B, eventuali accompagnamenti degli utenti, sempre in collaborazione con gli operatori in turno e mai in sostituzione ad essi
Le attività verranno svolte in 2 sedi: 1) CSA per disabili gravi in Frassinetto (TO) e 2) Comunità Genitore - Bambino in Frassinetto (TO), in questo caso per il condannato verrà richiesta il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori.
ART. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente Convenzione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) competente territorialmente, salvo diversa disposizione del giudice competente.
Il Tribunale di Asti trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna all’UEPE ed all’Ente.
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al giudice, l’Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’UEPE o ad altro soggetto eventualmente competente.
ART. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del DM 26/03/2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
1) sig. Francesco Mingrone
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
ART. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’articolo 54, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. N. 274/2000.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali – altri obblighi
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del D. Lgs. n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…).
I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 7
Lavoro di pubblica utilità nell’ambito della messa alla prova
Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito del programma di messa alla prova è disciplinato dal D.M. Ministro della Giustizia 08/06/2015 n. 88 cui si fa rinvio e che ha da intendersi come costituente parte integrante della presente Convenzione.
Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, al di fuori delle ipotesi di messa alla prova è disciplinato dal D.M. del Ministero della Giustizia 26/03/2001 cui si fa rinvio e che è da intendersi come parte integrante della presente Convenzione.
ART. 8
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
ART. 9
Durata della Convenzione
La presente Convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Asti, 23 febbraio 2024
Per il Tribunale di Asti
Il Presidente del Tribunale
dott. Giancarlo Girolami
Per l’Ente LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S.
Frazione Albarengo Alto 14 14026 Montiglio Monferrato (AT)
cittasole@legalmail.it
il legale rappresentante dr.ssa Flavia Godino