Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORINO e l’Associazione Damamar - 13 maggio 2024
13 maggio 2024
TRIBUNALE DI TORINO
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Modestino VILLANI, Presidente del Tribunale di Torino, con sede legale a Torino Corso Vittorio Emanuele II 130, giusta la delega di cui alla premessa e la ASSOCIAZIONE DAMAMAR ODV ETS, con sede legale in TORINO, Via DEGLI ABETI 12/2
nella persona di ANTONIO DI DONNA, Presidente/Legale rappresentante DELL’ASSOCIAZIONE DAMAMAR - Iscritta nella sezione ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO del Registro Unico del terzo Settore, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15.09.2020.
Premesso
- che, a norma dell’art.54 del D.lgs. 28 agosto 2000 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.lgs., 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del Codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9 bis e l’art 187 comma 8 bis del lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada) così come modificati dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993,
- 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l’art. 3 della Legge 28 aprile 2014, 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) ha stabilito all’art. 3 l’introduzione dell’art. 168- bis c.p. che prevede che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, l’art. 8 della legge 28 aprile 2014 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale che il M. Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
- che l’art. 20 bis del Codice Penale ha introdotto quale pena sostitutiva delle pene detentive brevi il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal Capo III della legge 24 novembre 1981 689
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che la ASSOCIAZIONE DAMAMAR presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e nell’art. 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia in quanto si occupa di AIUTO E ACCOGLIENZA DI PERSONE IN STATO DI FRAGILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA ATTRAVERSO PROGETTI DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE.
si conviene e stipula quanto segue
Art.1
Attività da svolgere
La Associazione DAMAMAR consente che un numero massimo di 2 condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, (per almeno 8 ore settimanali) in conformità del decreto ministeriale citato in
premessa, presso le sottoindicate strutture e o sedi con indicazione delle attività (indicate dall’art. 2 comma 4 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 - Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità e all’art. 1 del Decreto Ministeriale 27 luglio 2023- Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71 , comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 ) che i condannati saranno tenuti a svolgere
Sedi:
VIA DEGLI ABETI 12/2 10156 TORINO
STRADA COMMENDA 8/A CASELLE TORINESE
Tipologia di attività:
MANUTENZIONE E DECORO DELLE STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE. AFFIANCAMENTO E AIUTO NELL’ATTIVITÀ LOGISTICA ALL’INTERNO DEL PROGETTO TORINO SOLIDALE.
Orari e giorni della settimana:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 16.00
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nel decreto o nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l’avranno acquisita presso la Associazione DAMAMAR indicata all’art. 1, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’ASSOCIAZIONE DAMAMAR dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo a MATTIA NOVARESE, in quanto COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ e-mail mattia.novarese@damamar.it PEC associazionedamamar@legalmail.it
L’ASSOCIAZIONE DAMAMAR si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo alla e-mail prot.tribunale.torino@giustizia.it o prot.tribunale.torino@giustiziaceret.it
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ASSOCIAZIONE DAMAMAR si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ASSOCIAZIONE DAMAMAR si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all’ ASSOCIAZIONE DAMAMAR di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’ obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali con denuncia di inizio e fine lavori all’INAIL nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato che dovrà essere inviata all’UIEPE (Ufficio Inter-distrettuale di Esecuzione Penale Esterna) alla email uepe.torino@giustizia.it. o prot.uepe.torino@giustiziacert.it
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni uno (1) a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Parte II della Tariffe allegata al D.P.R. n. 131/1986
Torino, 13.05.2024
Presidente dell’Associazione
Antonio Di Donna
Il Presidente del Tribunale
Modestino Villani