Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e Azienda Speciale Consortile B02 - 30 maggio 2024

30 maggio 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

CONVENZIONE per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di violenza domestica, sessuale e di genere o contro minori

Premesso

l’art. 165 comma 5 c.p., come modificato dall'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. dispone che “Nei casi di condanna per i delitti  di  cui  agli  articoli  572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e  612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate  ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,  5  e  5.1,  e  577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la  sospensione  condizionale della pena e' comunque subordinata alla  partecipazione  a  specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che  si  occupano  di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”;

l’art. 282-quater, co. 1, c.p.p. prevede che "quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socioassistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2".

Legge 24 novembre 2023, n. 168 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” in particolare l’art. 15 secondo comma che testualmente recita: 2. All’art 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<Nei casi di cui all’articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l’effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l’’esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale>>

in data 11 ottobre 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Rete, promosso dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica di Benevento, con il quale le parti si impegnano ad elaborare programmi individualizzati di recupero cui avviare, con il loro consenso, gli autori di comportamenti violenti nelle relazioni al fine di contenere, con un precoce e appropriato sostegno, la recidiva e contribuire alla protezione della vittima del reato;

il Tribunale di Benevento si fa promotore della collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per la adozione di un modello integrato di intervento precoce, attraverso un’azione di sistema che metta in rete le competenze assicurando la formazione e la supervisione dei soggetti coinvolti;

Presa visione

della disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Benevento per far svolgere presso le proprie strutture i programmi di prevenzione della violenza e i percorsi di riabilitazione e recupero psicologico quale obbligo al quale è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165 comma 5 c.p. manifestata dal legale rappresentante dell’Azienda Consortile B02, dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Ente;

si conviene quanto segue

tra il Presidente del Tribunale di Benevento, nella persona della Dott.ssa Marilisa Rinaldi
il Direttore dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna Dott.ssa Marisa Bocchino

e

il legale rappresentante dell’Azienda Speciale Consortile B02 Salvatore Mazzone;

Art. 1
Attività da svolgere

La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Benevento, l’UEPE e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di percorsi di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere e contro i minori.

L’attività è svolta in conformità di quanto disposto con il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne e dei minori, dei maltrattamenti in famiglia, degli atti persecutori, delle violenze sessuali, dello sfruttamento della prostituzione e dei reati spia della tratta degli esseri umani” sottoscritto in data 11 ottobre 2019.

Art. 2
Linee guida e obiettivi

L’Ente o l’Associazione nei percorsi trattamentali di cui all’art. 165 comma 5 c.p. si impegna a seguire i principi richiamati nella Premessa del Protocollo sottoscritto in data 11 ottobre 2019;

il trattamento più appropriato è quello che risponde al profilo del singolo interessato secondo una prospettiva psicoeducativa, criminologica o clinica, anche integrate tra loro;

oltre a quello di prevenire la reiterazione delle condotte di reato e di proteggere le vittime, gli obiettivi principali del trattamento, sono i seguenti:

  • assumere la consapevolezza della violenza agita, attraverso la revisione critica del comportamento violento (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere);
  • sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine;
  • sviluppare la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi”;
  • promuovere una riflessione critica sul proprio comportamento e sulle sue interconnessioni con la violenza di genere e con gli atteggiamenti ostili verso le donne e verso l’altro che ne derivano;
  • costruzione di una migliore capacità relazionale con il partner;
  • valorizzazione dei fattori personali di protezione;
  • valutazione dei fattori di rischio con metodi validati dalla comunità internazionale e intervento sui fattori personali di rischio.

 

Art. 3
Durata e modalità

I percorsi trattamentali di cui all’art 165 comma 5 c.p., sono personalizzati e redatti secondo il programma, semplice e/o integrato, più adeguato al caso concreto e la loro durata è individuata, tenendo conto di percorsi e/o programmi già portati a termine o in essere.

Possono accedere al centro famiglia “Kairos” per i percorsi di cui sopra, tutti i richiedenti che sono residenti in uno dei comuni afferenti residenti all’Azienda Speciale Consortile B02 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano).

I percorsi prevedono che l’Azienda B02 garantisca:

  • quattro colloqui conoscitivi di natura preliminare volti ad esplorare e definire la problematica emergente, valutando l’attuabilità degli interventi di natura psico-educativa e contemplando un eventuale invio alla ASL per una valutazione diagnostica in caso di rischio di disturbo mentale o da uso di sostanze e, in caso di conferma del disturbo, una collaborazione con i servizi sanitari competenti. Laddove il parere dell’équipe sulla trattabilità del richiedente fosse positivo, si valuta quale sia il percorso più opportuno.
  • un percorso preferibilmente di gruppo in quanto, nell’esperienza internazionale, si è delineato come lo strumento più valido per la prevenzione della recidiva in questo tipo di reati. L’inserimento all’interno di un gruppo trattamentale prevede una frequenza almeno settimanale. Il percorso di gruppo prende avvio qualora sussista il numero minimo di partecipanti fissato a tre persone. Attraverso l’interazione con altri partecipanti (al massimo otto) è possibile confrontarsi rispetto a quanto si è vissuto e si sta vivendo e a costruire una maggior consapevolezza del disvalore delle proprie condotte, nonché più adeguate capacità sociali;
  • rilascio di attestazione di presa in carico, al termine della valutazione preliminare, che potrà essere presentata dal richiedente o dai suoi Difensori in sede di richiesta di patteggiamento con sospensione della pena ex art 165 comma 5 c.p. o in seguito a condanna con sospensione della pena ex art 165 comma 5 c.p.;
  • quando se ne ravvisi l’opportunità, e in particolare nei casi di stalking e violenza domestica, verrà comunicato alla parte offesa, tramite il suo legale, l’inizio del trattamento per l’autore;
  • rilascio di relazione su esito del trattamento, da consegnare all’UEPE che provvederà a trasmetterla all’Autorità Giudiziaria;
  • segnalazione di eventuale abbandono del percorso all’UEPE al seguente indirizzo mail: codicerosso.uepe.benevento@giustiziacert.it, detto ufficio provvederà tempestivamente ad informare il PM e il Giudice procedente.

 

Art. 4
Oneri

Tutti i richiedenti residenti in uno dei comuni afferenti all’Azienda Speciale Consortile B02 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano) non sono tenuti al pagamento di oneri per la partecipazione al percorso.

Art. 5
Verifiche e relazione sul percorso svolto

L’Azienda Speciale Consortile B02 ha l'obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE la presa in carico del soggetto, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso che hanno determinato l'interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.). L’UEPE provvederà tempestivamente ad informare il P.M. e il Giudice circa quanto sopra descritto.

All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire il soggetto preso in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione, da inviare all’UEPE, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. L’UEPE provvederà tempestivamente ad inviare relazione di valutazione al P.M. e al Giudice  procedente circa gli esiti del percorso.

Art. 6
Referente

La referente dell’Ente incaricata anche di rappresentare eventuali criticità e problematiche da parte dell’Azienda Speciale Consortile B02 è la dr.ssa Stefania Rinaldi referente dell’Area minori, famiglia e violenza di genere nonché del Centro Famiglia “Kairos”.

Art. 7
Durata e Risoluzione della Convenzione

La Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Copia della Convenzione è inserita nell’Elenco pubblicato sul sito internet del Tribunale di Benevento.

Benevento, 30/05/2024                  

                                 

Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Marilisa Rinaldi

Il Direttore dell’UEPE
dr.ssa Marisa Bocchino

Il Rappresentante Legale della B02 ASC
Salvatore Mazzone