Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MACERATA e il Comune di Sarnano - 12 novembre 2019 - 19 dicembre 2024
19 dicembre 2024
Tribunale di MACERATA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI dell’art. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e dell’art. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, con le successive modifiche di cui alla L.120/2010.
Premesso
che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che l’art. 33 della L.29/07/2010 n.120 ha inserito il co.9 bis dell’art.186 e il co.8 bis dell’art. 187 del d.lgs 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) prevedendo che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale in composizione monocratica possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo cit., secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.L.vo cit.;
che con delibera n. 140 del 22-08-2019 la Giunta Municipale del Comune di Sarnano (MC) ha espresso la volontà di prevedere progetti di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa;
Ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Gianfranco COCCIOLI Presidente del Tribunale di Macerata e l’ente Comune di SARNANO (MC) che interviene al presente atto nella persona dell’Avv. Franco Ceregioli delegato del Sindaco Luca Piergentili;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'ente consente che n. 1 (uno) soggetto che deve effettuare lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti, presso le sue strutture attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha come oggetto le seguenti prestazioni: attività per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, manutenzione e decoro dei beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale ivi compresi i giardini e i parchi; attività a carattere socio assistenziale; attività per finalità di prevenzione nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna.
Art. 3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti, o loro delegati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Il responsabile Settore Affari Generali ;
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente s’impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
L’Ente può attivare per l’anno 2019 la suddetta copertura assicurativa attingendo al fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La procedura è attuabile consultando il sito INAIL.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di n. 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale , per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
Macerata, 12 novembre 2019
Per l’Ente Comune di Sarnano
L’Avv. Franco Ceregioli delegato
del Sindaco Luca Piergentili
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott. Gianfranco Coccioli
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis cp, art. 464-bis cpp e art. 2 co.1 DM 8/06/2015 n.88 del Ministro della Giustizia.
PREMESSO
Che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’art. 168 bis, co.3 il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28/04/2014 n. 67 e dell’art. 2 co.1 del DM 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1 co.1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2 co.1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
che con delibera n. 151 del 29/08/2019 la Giunta del Comune di SARNANO ha approvato la stipula di tale convenzione;
ciò premesso
Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Gianfranco Coccioli Presidente del Tribunale di Macerata, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente COMUNE DI SARNANO nella persona dell’Avv. Franco Ceregioli delegato dal Sindaco pro-tempore Luca Piergentili , identificato mediante documento di riconoscimento,
si conviene e si stipula quanto segue:
art.1
l’ente consente che n. 1 (uno) soggetto svolga presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art.2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’ente le attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell’art.2 co.4 del DM n. 88/2015. L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale eterna.
Art.3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate nel citato art. 2 co.4 DM n. 88/2015, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dall’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convezione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
L’Ente può attivare per l’anno 2019 la suddetta copertura assicurativa attingendo al fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La procedura è attuabile consultando il sito INAIL.
Art.5
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3 co.6 del DM. 88/2015. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del C.P.P.
L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art.6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988 n. 271.
Art.7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente. L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art.8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4 co.3 del DM n. 88/2015.
Art.9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazione della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;
viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Macerata, li 12 novembre 2019
Il rappresentante dell’Ente
Comune di SARNANO (MC)
Avv. Franco Ceregioli
delegato dal Sindaco pro-tempore Luca Piergentili
Il Presidente del Tribunale
Dott. Gianfranco Coccioli
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi dell’ art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, degli artt. 186 co. 9 bis e 187 co.8 bis del d.lgs 285/1992 C.D.S.(come modificati con L.120/2010), dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001
Premesso
che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 33 della L.29/07/2010 n.120 ha inserito il co.9 bis dell’art.186 e il co.8 bis dell’art. 187 del d.lgs 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) prevedendo che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale in composizione monocratica possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività;
che il D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lvo 274/2000, disciplina il lavoro di pubblica utilità e all’art. 2, comma 1, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.L.vo cit.;
che con delibera n.155 del 21/11/2024 la Giunta Comunale del Comune di SARNANO (MC) ha espresso la volontà di prevedere progetti di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa;
La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con modalità di firma digitale (PAdES) ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da effettuarsi nella propria sede di competenza.
La data della Convenzione sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell’ultimo firmatario.
Ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Paolo Vadalà Presidente del Tribunale di Macerata e il Comune di SARNANO (MC) che interviene al presente atto nella persona del Geom. Fabio Fantegrossi, sindaco pro-tempore, legale rappresentante dell’ente,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'ente consente che n. 2 (due) soggetti che devono effettuare lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino, contemporaneamente, presso le sue strutture attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha come oggetto le seguenti prestazioni: attività per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, manutenzione e decoro dei beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale ivi compresi i giardini e i parchi; attività a carattere socio assistenziale; attività per finalità di prevenzione nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna.
Art. 3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- il funzionario amm.vo – titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area Affari Generali;
- il funzionario tecnico – titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area Tecnica;
L'ente s’impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente s’impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
L’Ente potrà beneficiare, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto dall’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020. La procedura è attuabile consultando il sito INAIL.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale , per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
Macerata, 19/12/2024
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Vadalà
Per il Comune di SARNANO (MC)
Geom. Fabio Fantegrossi
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 168 bis cp e dell’art. 464 bis cpp introdotti con Legge 28 aprile 2014, n. 67; ai sensi dell’art. 2 co.1 DM 8/06/2015 n.88 del Ministro della Giustizia.
PREMESSO
Che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3 il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28/04/2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del DM 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1 co.1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2 co.1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
con delibera n. 155 del 21/11/2024 la Giunta comunale del Comune di SARNANO (MC) ha approvato la stipula di tale convenzione.
La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con modalità di firma digitale (PAdES) ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da effettuarsi nella propria sede di competenza.
La data della Convenzione sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell’ultimo firmatario.
ciò premesso
Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Paolo Vadalà Presidente del Tribunale di Macerata, giusta delega di cui all’atto in premessa, e il Comune di SARNANO (MC) che interviene al presente atto nella persona del Geom. Fabio Fantegrossi, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante dell’Ente,
si conviene e si stipula quanto segue:
art.1
l’ente consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art.2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’ente le attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell’art.2 comma 4 del DM n. 88/2015. L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale eterna.
Art.3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate nel citato art. 2 co.4 DM n. 88/2015, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dall’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convezione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
L’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, come in premessa.
Art.5
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3 co.6 del DM. 88/2015. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del C.P.P.
L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art.6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988 n. 271.
Art.7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente. L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art.8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4 co.3 del DM n. 88/2015.
Art.9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazione della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;
viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Macerata, li 19/12/2024
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Vadalà
Per il Comune di SARNANO (MC)
Il Sindaco Pro Tempore
Geom. Fabio Fantegrossi