Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MATERA e il Comune di Salandra - 27 luglio 2021

27 luglio 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA

CONVENZIONE per lo svolgimento dei LAVORI di PUBBLICA UTILITA’

TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA

E

COMUNE DI SALANDRA

Premesso

  1. Che a norma dell’art.54 del D.lgs n.274/2000, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, in sostituzione, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente in attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. Che l’art.2 della L. n.145/2004, nel modificare l’art.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt.44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.lgs n.274/2000 e relative convenzioni;
  3. Che ai sensi dell’art.73 c.5 bis del D.P.R. n.309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.54 del D.lgs n.274/2000;
  4. Che l’art.24 bis del D.lgs n.285/1992 (Codice della Strada), così modificato dalla L. n.102/2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  5. Che gli artt.186 c.9 bis e 187 c.8 bis del D.lgs n.285/1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla L. n.120/2010, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità;
  6. Che l’art.2 c.1 del D.M. 26.03.2001, emanato a norma dell’art.54 c.6 del citato D.lgs, stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nel medesimo articolo;
  7. Che nei casi previsti dall’art.168 bis del Codice Penale, su richiesta dell’indagato o imputato o suo difensore, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di lavoro di pubblica utilità;
  8. Che ai sensi dell’art.168 bis c.3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni da svolgere nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’interessato;
  9. Che ai sensi dell’art.8 della L. n.67/2014 e dell’art.2 c.1 del D.M. n.88/2015 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art.1 c.1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche;
  10. La prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
  11. Che il Ministero della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  12. Che l’ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra

il Ministero della Giustizia, giusta delega di cui all’atto in premessa, interviene nella persona del Presidente del Tribunale di Matera dott. Giorgio Pica

e

il Comune di Salandra (di seguito l’ente) corrente in Salandra (MT) alla Via Regina Margherita n.4 , nella persona del Sindaco p.t. sig. Giuseppe Soranno.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1. Persone consentite e Sede Attività

L’ente consente a n.2 persone in contemporanea di svolgere presso le proprie strutture il lavoro di pubblica utilità, per l’adempimento degli obblighi di cui ai riferimenti normativi in premessa.

Le sedi presso le quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità sono nel territorio dei comuni di Salandra.

L’ente informerà periodicamente l’ufficio di esecuzione penale esterna (di seguito uepe) sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi, onde favorire l’orientamento delle persone interessate in tal senso e delle istanze indirizzate agli uffici giudiziari.

Art.2. Attività

Le persone ammesse allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presteranno, nelle strutture dell’ente, le seguenti attività: prestazione di lavoro nella manutenzione di giardini, ville, parchi etc; piccola manutenzione di strade comunali; custodia e manutenzione di impianti sportivi e/o culturali.

L’ente si impegna a comunicare ogni variazione dell’elenco delle attività all’uepe.

Art.3. Modalità di svolgimento attività

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n.274/2000.

Il giudice dispone la durata del lavoro di pubblica utilità con sentenza di condanna o con ordinanza di ammissibilità alla messa alla prova approvando il programma di trattamento predisposto dall’uepe, nel caso di messa alla prova, che conterrà le mansioni e l’impegno orario.

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato/condannato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La prestazione di lavoro deve tener conto delle esigenza di vita delle persone, delle competenze e abilità personali e professionali, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Il giudice incarica l’uepe di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’ufficio riferisce periodicamente al giudice.

Eventuali variazioni al programma di trattamento di messa alla prova avanzate dalla persona saranno sottoposte al giudice, ai fini della approvazione, per il tramite dell’uepe.

È fatto divieto all’ente di corrispondere alle persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n.88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla messa alla prova.

Art.4. Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’ente individua Giuseppe Pace (tel. 0835673961, email area.amministrativa@comune.salandra.mt.it) referente incaricato di coordinare le attività inerenti lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed ogni azione connessa alla presente convenzione.

Il referente è incaricato di accogliere e istruire le persone che svolgeranno le attività e di organizzarne gli orari e le mansioni nelle sedi individuate, delle stessa si impegna a raccogliere le presenze giornaliere in apposite schede e/o registri.

Nei casi di lavoro di pubblica utilità previsto ai sensi dei punti in premessa a) b) c) d) e) il referente darà comunicazione di avvio e conclusione direttamente al giudice e, per conoscenza, all’uepe, trasmettendo ad entrambi la copia delle predette schede e/o registri di rilevazione delle presenze.

Nel solo caso di lavoro di pubblica utilità previsto ai sensi del punto g) messa alla prova in premessa, il referente invierà la comunicazione di inizio e di conclusione dell’attività all’uepe, trasmettendo copia delle predette schede e/o registri.

Il referente si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale rifiuto a prestare il lavoro di pubblica utilità da parte delle persone e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnalerà, inoltre, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo documentazione giustificativa indicata dall’art.3 c.6 del D.M. n.88/2015. La prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti.L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’uepe incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata durante l’orario di lavoro, nonché, la visione e l’estrazione di copia del registro delle presenze.L’uepe informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità per ciascuna delle persone inserite.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente all’uepe ogni variazione circa il nominativo del referente.

Art.5. Modalità di trattamento

Gli enti garantiscono la conformità delle sedi, in cui le persone operano il lavoro di pubblica utilità, alle previsioni in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.81/2008.Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità sono a carico dell’ente. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia. 

Art.6. Risoluzione della convenzione

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità a termini di legge delle persone preposte al funzionamento dell’ente.L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima dei termini di cui al successivo articolo, in caso di cessazione dell’attività.Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione del lavoro di pubblica utilità, l’ente informerà tempestivamente il giudice che ha disposto l’attività con sentenza o con ordinanza, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti previsti dalle norme di riferimento. 

Art.7. Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa è da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet dello stesso, inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata inoltre al Ministero della Giustizia: al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali; al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna; all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.

Matera, 27/07/2021

Per il Comune di Salandra
Il Sindaco Giuseppe Soranno

Per il Tribunale Ordinario di Matera
Il Presidente Giorgio Pica