Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di SPOLETO e il Comune di Todi - 28 maggio 2024

28 maggio 2024

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SPOLETO

CONVENZIONE

TRA

TRIBUNALE DI SPOLETO

C.F. - omissis - che interviene al presente atto nella persona della Dr. Federica FORTUNATI domiciliato per la carica presso il Tribunale di Spoleto, giusta delega del Presidente del Tribunale di Spoleto f.f. Simone Salcerini n. 100/2018 del 24.07.2018

E

IL COMUNE DI TODI con sede in Todi Piazza del Popolo n. 29/30 in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Antonino Ruggiano, nato a -omissis- domiciliato per la carica presso Comune di Todi Via Piazza del Popolo n. 29/30 TODI

PREMESSO CHE :

  • gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di Pace di applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’articolo 33 comma 1 lett. d) della legge 29 luglio 2010, n. 210, ha riformato l’articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: “Guida sotto l'influenza dell’alcool” e l’articolo 187 avente ad oggetto: “Guida in stato di alterazione psicofìsica per uso di sostanze stupefacenti”, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell’imputato, con quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 186, per lavoro di pubblica ptilità si intende la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria! nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
  • l’articolo 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova (di seguito denominata MAP) dell’imputato che, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell’articolo 168 bis del Codice penale, introdotto dalla legge sopra indicata, “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 705”;
  • l’articolo 224 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il Decreto Legislativo n. 274 del 2000;
  • l’articolo 73 commi 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • l’articolo 165 del Codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  • l’articolo 12 quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 concede la possibilità al contravventore, impossibilitato a provvedere al pagamento della sanzione, di richiedere, in alternativa, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
  • l’articolo 48 quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, introduce la possibilità per il contravventore, impossibilitato a corrispondere il pagamento della sanzione, di chiedere al Pubblico Ministero di poter svolgere, in alternativa, lavoro di pubblica utilità;
  • gli artt. 53 e 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 così come modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che, quando il giudice ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite dei tre anni, può sostituirla con i lavori di pubblica utilità;
  • l’articolo 141 bis del D. Lgs. del 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che il Pubblico Ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova in occasione della notifica ex articolo 415 bisp.p.;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni necessarie;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’Ente consente che fino ad un massimo di n. 20 soggetti ammessi alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita all’interno della struttura; specifica che l’attività non retribuita in favore della medesima, in conformità con quanto previsto dall’Art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. MANUTENZIONI
  2. AMMINISTRATIVE
  3. GUARDIANIA
  4. CULTURALI

Art. 2

L'attività non retribuita in favore dell’Ente sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" nel quale sarà esplicitato:

  • il nominativo del referente dell’Ente e dell'incaricato, se diverso dal referente;
  • la data di inizio dell’attività lavorativa e, ove possibile, la presumibile data di conclusione;
  • la sede o la struttura di impiego nonché le mansioni che saranno svolte;
  • l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
  • gli obblighi del lavoratore.

Tale "accordo" sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente dell’Ente.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve conformare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle attività previste dalla struttura stessa.

L’Ente si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso la sua struttura qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale.

Art. 3

L’Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua in un dipendente della struttura la persona incaricata a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all'autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

L’Ente si impegna a comunicare l’eventuale variazione del Responsabile di servizio già individuato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i soggetti ammessi possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

É fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

É obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

L’Ente provvederà tramite il responsabile incaricato ad annotare le presenze in uno specifico registro conservato agli atti e reso disponibile per i controlli da parte della competente autorità.

Qualora il l'Ente per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l'inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all'autorità incaricata del controllo che informerà il giudice competente.

Art. 7

I referenti incaricati, ai sensi dell’Art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del periodo di lavoro, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dall’Ente la relazione in duplice copia, unitamente alla copia del registro delle presenze, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché Ministero Della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Perugia

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Spoleto lì, 28 maggio 2024

Per il Comune di Todi
Antonino Ruggiano

Tribunale di Spoleto
Federica Fortunati

Allegati: omissis