Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e il Comune Di Casina - 6 ottobre 2022

6 ottobre 2022

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO PRESIDENZA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART 33 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120.

PREMESSO CHE:

  • gli art 186 - comma 9 bis e 187 comma 8-bis del nuovo codice della strada come modificati dall’art 33 della legge 120\2010, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
  • l’art. 2 - comma 1 - del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,
  • l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
  • con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 25.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione con il Tribunale di Reggio Emilia per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28/08/2000 n. 74 e del Decreto Ministeriale 26/03/2001 in relazione a quanto previsto dall'art. 33 della L. 29/07/2010 n. 120,

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di Reggio Emilia dott.ssa Cristina Beretti,

ed il COMUNE DI CASINA, P. IVA 00447820358, con sede a Casina (RE) in Piazza IV Novembre n. 3, rappresentato dal Sindaco Pro Tempore Stefano Costi,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

la presente convenzione è volta ad accogliere sul territorio e nelle strutture del Comune di Casina i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 del D.Lgs. 74/2000, del D.M. Min. Giustizia 26/03/2001 e degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.

ART. 1

Il Comune di Casina consente che fino ad un massimo di 5 persone ammesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune specifica che sul proprio territorio e nelle proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • lavori esecutivi di tipo amministrativo;
  • assistenza e collaborazione nella gestione del servizio bibliotecario;
  • lavori di manutenzione del patrimonio comunale;
  • lavori di pulizia del verde pubblico.

Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta tenendo conto dell’attitudine del soggetto.

ART. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l’ambito dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell’attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” nel quale sarà esplicitato:

  • il nominativo del referente del Comune di Casina e dell’incaricato, se diverso dal referente;
  • il servizio all’interno del quale sarà impiegato, nonché le mansioni che saranno svolte;
  • l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
  • gli obblighi del lavoratore.

Tale “accordo” sarà sottoscritto preliminarmente all’avvio dell’attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente del Comune di Casina con l’intervento del Tribunale di Reggio Emilia.

Il Comune di Casina si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio ente qualora, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l’inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

Il soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità sarà sottoposto ai normali strumenti di rilevazione dell’orario di servizio presenti all’interno del Comune di Casina.

ART. 3

Il Comune di Casina che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei Responsabili dei propri servizi le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all’autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Il Comune di Casina si impegna a comunicare eventuali variazioni del Responsabile di servizio già individuato.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Casina si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Casina si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E’ fatto divieto al Comune di Casina di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta, e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Casina l’assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

Qualora il Comune di Casina, per il tramite del Responsabile del servizio, rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l’inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all’autorità incaricata del controllo, che informerà il Giudice competente.

Il Comune di Casina ricorrendo i presupposti testè indicati potrà anche disporre per l’immediata sospensione del rapporto di lavoro di pubblica utilità dandone contestuale comunicazione all’autorità incaricata del controllo nonchè al Giudice competente.

ART. 7

I Responsabili incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dal Comune di Casina la relazione, unitamente alla stampa di rilevazione delle presenze, in duplice copia, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

ART. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

ART. 9

La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. La stessa potrà essere tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia, 06/10/2022

Il Comune di Casina
nella persona del Sindaco
Costi Stefano

Il Ministero della giustizia
nella persona del delegato
Presidente del Tribunale
Cristina Beretti