Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e la Croce Rossa Italiana Comitato Di Toano Odv - 13 febbraio 2024

13 febbraio 2024

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PRESIDENZA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEGLI ART 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART 33 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120

Premesso che:

  • Gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8-bis del nuovo Codice della strada come modificati dall’art. 33 della Legge 120\2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o Decreto Penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
  • L’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. fo54 del citato Decreto Legislativo;

Tutto ciò premesso,

Tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia dott.ssa Cristina Beretti, e CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV con sede legale in TOANO (RE), via Provinciale, 6, rappresentata dal Presidente pro tempore FERRARI MARIO, si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nelle strutture di CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV, i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 D.lgs. 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/03/2001 e di cui all’art. 186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8-bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV consente che fino ad un massimo di quattro persone contemporaneamente ammesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Organizzazione di Volontariato specifica che sul proprio territorio e sulle proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • lavori esecutivi di tipo amministrativo;
  • attività di supporto nell’ambito dei servizi socialmente utili previsti dalle convenzioni in essere;
  • attività di socializzazione in appoggio ai Volontari nell’ambito dei servizi alla persona;
  • lavori vari di piccola manutenzione;
  • lavori di pulizia.

Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta tenendo conto dell’attitudine del soggetto.

Art 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l’ambito dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell’attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” nel quale sarà esplicitato:

  • il nominativo del Referente di CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV e dell’incaricato, se diverso dal Referente;
  • il servizio all’interno del quale sarà impiegato, nonché le mansioni che saranno svolte;
  • l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
  • gli obblighi del lavoratore.

Tale “accordo” sarà sottoscritto preliminarmente all’avvio dell’attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente di CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV, con l’intervento del Tribunale di Reggio Emilia o dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterno.

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio ente qualora, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l’inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale e/o all’Ufficio Esecuzione Penale Esterno.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

Il soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità sarà sottoposto ai normali strumenti di rilevazione dell’orario di servizio presenti all’interno di CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV.

Art. 3

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV, che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei Responsabili dei propri servizi le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all’autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV si impegna a comunicare eventuali variazioni del Responsabile di servizio già individuato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto a CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

È obbligatoria ed è a carico di CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV l’assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Qualora CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV, per il tramite del Responsabile del servizio, rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l’inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio, formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all’autorità incaricata del controllo, che informerà il Giudice competente.

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV, ricorrendo i presupposti testé indicati, potrà anche disporre per l’immediata sospensione del rapporto di lavoro di pubblica utilità dandone contestuale comunicazione all’autorità incaricata del controllo nonché al Giudice competente.

Art.7

I Responsabili incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l’’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire da CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO ODV la relazione, unitamente alla stampa di rilevazione delle presenze, in duplice copia, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art.9

La presente convenzione avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti ad comunicarsi tramite raccomandata a.r.

Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Reggio Emilia, 13/02/2024

Il Ministero della Giustizia Croce Rossa Italiana Comitato di Toano ODV
nella persona del Presidente
Cav. Mario Ferrari

Il Ministero della giustizia
nella persona del delegato
Cristina Beretti