Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e L’Ovile s.c.r.l. - 7 luglio 2020

7 luglio 2020

PROT n°122/20/RGI
n° 1/2020 Reg. Convenzioni LPU e Messa alla prova

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.V0 28 AGOSTO 2000 N. 74 e DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART 33 DELLA Legge 29 LUGLIO 2010 N. 120 NONCHE' DELL'ART. 168 BIS C.P. e DELL'ART. 165 C.P.

Premesso che:

- L’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 prevede che il Giudice possa applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità , secondo le modalità ivi previste, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;

- l’anzidetta sanzione, originariamente prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ora è applicabile a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità e attualmente trova applicazione anche:

  • come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67;
  • congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
  • come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;

- Il sopra citato art. 168 bis C.P. prevede che l’imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi;

- Il sopra citato art. 165 C.P. prevede che il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

- L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art 54 comma 6 del citato decreto legislativo 274/2000 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,

- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto Legislativo;

- che in assenza del Regolamento del Ministro della giustizia previsto dall’art 8 della legge 67/2014 debbano applicarsi per la disciplina delle Convenzioni con gli Enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168bis cp - diversi da Stato, Regione, Province, Comuni, Aziende sanitarie - presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art 168bis cp, le previsioni del D.M. 26 marzo 2001; 

Tutto ciò premesso, tra

il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di Reggio Emilia Dott.ssa Cristina Beretti,

e

L’Ovile s.c.r.l. cod.fisc. e P.I. 01541120356 con sede legale sede legale a Reggio Emilia in Largo Gerra 1, con legale rappresentante Maramotti Valerio

si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nel territorio e nelle strutture del

L’Ovile s.c.r.l. i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 D.lgs 274/2000, dell’art. 168 bis C.P. e dell’art. 165 C.P., con efficacia immediata.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L’Ovile s.c.r.l. consente che persone ammesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé e le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività in tutti i casi di cui in premessa.

L’Ovile s.c.r.l. specifica che nelle proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Corsi di informazione o formazione in favore di persone in difficoltà e degli operatori e volontari;
  2. Attività manuali o professionali svolte in collaborazione di persone in difficoltà, finalizzate al loro inserimento sociale e lavorativo;
  3. Accoglienza notturna, assistenza e sostegno delle persone accolte in dormitorio Caritas o in esperienze similari presso Parrocchie della Diocesi in strutture protette/semi protette /appartamenti di accoglienza di persone psichiatriche e di accoglienza straordinaria richiedenti accoglienza straordinaria gestiti da L’Ovile sia in orari diurni che notturni;
  4. Preparazione e distribuzione kit pap, dei pasti presso Mensa Caritas o Centri di Distribuzione presenti sul territorio.
  5. Affiancamento nell’attività di Gestione Negozi quali Edicola, Klab e alla Polveriera;
  6. Attività di segretariato a sostegno delle attività istituzionali ordinarie e straordinarie, svolte presso le varie sedi del L’Ovile.
  7. Attività di accompagnamento a persone in difficoltà, legate alla preparazione di documenti, ad aspetti sanitari, alla ricerca del lavoro, al sostegno psicologico.
  8. Accompagnamento e affiancamento nell’attività giornaliere per le persone disabili inseriti nei vari percorsi socio occupazionali.
  9. Attività rivolta ai minori quali doposcuola e/o campi estivi.
  10. Attività ambientali quali oasi, attività presso Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, ed attività di educazione ambientale in genere.

Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta tenendo conto dell’attitudine del soggetto e dell’eventuale idoneità medica se prevista dal protocollo sanitario aziendale nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro in riferimento al D.Lgs81/08.

Art 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l’ambito dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo, ovvero nell’ordinanza di messa alla prova in relazione al programma di trattamento elaborato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna con previsione di lavoro di pubblica utilità.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell’attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” nel quale sarà esplicitato:

- il nominativo del referente del L’Ovile s.c.r.l. e dell’incaricato, se diverso dal referente;

- il servizio all’interno del quale sarà impiegato, nonché le mansioni che saranno svolte;

- l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;

- gli obblighi del lavoratore.

Tale “accordo” sarà sottoscritto preliminarmente all’avvio dell’attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente del L’Ovile s.c.r.l. con l’intervento del Tribunale di Reggio Emilia o dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterno.

L’Ovile s.c.r.l. si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio Ente qualora, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l’inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale e/o all’UEPE.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione dei servizi del L’Ovile s.c.r.l. con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

Il soggetto impegnato nel lavoro di pubblica sarà sottoposto ai normali strumenti di rilevazione dell’orario di servizio presenti all’interno del L’Ovile s.c.r.l.

Art. 3

L’Ovile s.c.r.l. che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel responsabile del personale Ferroni Beniaminio e nella sig.ra Cocchi Elisa responsabile dell’inserimento lavorativo, già presenti nell’organico della struttura da molti anni le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

I Responsabili individuati seguono il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnalano eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all’autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

L’Ovile s.c.r.l.si impegna a comunicare eventuali variazioni dei Responsabile di servizio già individuati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità L’Ovile s.c.r.l.si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

E’ fatto divieto alla L’Ovile s.c.r.l. di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta, e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate, fatto salvo eventuali rimborsi km in caso di utilizzo di mezzo privato ai fini dell’attività stessa.

Il contraente Ente già provvede ad iscrivere all’Inail secondo le forme di legge i lavoratori che operino nelle proprie strutture, provvedendo anche alla loro copertura assicurativa mediante polizza collettiva a carico dello stesso Ente, per ogni ipotesi di infortunio, malattie professionali, responsabilità civile verso i terzi; s’impegna per conseguenza ad effettuare il medesimo trattamento assicurativo per le persone inviate presso le proprie strutture per l’effettuazione di lavoro di pubblica utilità.

Il contraente Ente adotta e si impegna ad osservare ogni misura di precauzione utile ai fini della sicurezza dei luoghi del lavoro, conformandosi al D.lgs 81/2008 e norme collegate.

Art. 6

Qualora L’Ovile s.c.r.l. per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l’inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all’autorità incaricata del controllo, che informerà il Giudice competente.

L’Ovile s.c.r.l. ricorrendo i presupposti testè indicati potrà anche disporre per l’immediata sospensione del rapporto di lavoro di pubblica utilità dandone contestuale comunicazione all’autorità incaricata del controllo nonchè al Giudice competente.

Art.7

I Responsabili incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dalla L’Ovile s.c.r.l. la relazione, unitamente alla stampa di rilevazione delle presenze, in duplice copia, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art.9

La presente convenzione avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tramite raccomandata a.r., almeno entro 60 giorni dalla scadenza.

Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia, 7 luglio 2020

 L’Ovile s.c.r.l.
il legale rappresentante
Maramotti Valerio

Il Ministero della giustizia
Cristina Beretti