Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e il Comune di Colli al Metauro - 16 giugno 2021 - 19 giugno 2024
19 giugno 2024
TRIBUNALE DI PESARO
Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001
L'anno 2021 il giorno 16 del mese di giugno in Pesaro e nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli, Presidente del Tribunale di Pesaro, ed il Comune di Colli al Metauro (che sarà di seguito chiamato semplicemente “Comune”) in persona del Sindaco Giuliani Andrea
Premesso
- Che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 Agosto 2000, n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del codice della Strada, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l’ati.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e S4 (commi 2, 3, 4, e 6) del Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
- che in base all'art. 73 comma 5 bis p.r. 309 del 1990, inserito dall'art. 4 bis, comma l lett.g) del DL. 30 Dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07,2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati ne1l'arti, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali;
- che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato lla delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Colli al Metauro rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo; Ciò detto, le parti suddette
Convengono:
Art.1
Attività da svolgere
- Il Comune di Colli al Metauro consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 2 due persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati con "assegnati"), ai sensi dell’art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.
- Detta attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del
Decreto Ministeriale citato in premessa, consiste in lavori da svolgere, dal lunedì al venerdì lavorativi di ciascuna settimana, a di 2 soggetti, da assegnare al Settore Tecnico e/o al Settore Servizi Sociali in qualità di assistenza agli operatori e supporto al personale esterno;
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinai e le prestazioni
- Il Comune di Colli al Metauro individua: nei Responsabile de1l’UTC e del Responsabile Settore Servizi Sociali e loro eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione (limitatamente alle persone loro affidate), nonché di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
- L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
- Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme, e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
- In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
- il Comune si impegna altresì in termini che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
- E’ fatto divieto al Comune di Colli al Metauro di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
- E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, per l'attività in parola ed a valere per i condannati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.6
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell'esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l'attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell’Esecuzione penale ed al P.M.
Art. 7
Risoluzione della convenienza
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o dei Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal data di sottoscrizione della medesima. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Pesaro, lì 16/06/2021
Per il Comune di Colli al Metauro
Il Sindaco Giuliani Andrea
Per il Ministero della Giustizia
Presidente del Tribunale di Pesaro
Giuseppe Luigi Pietro Fanuli
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.
L'anno 2024 il giorno 19 del mese di giugno in Pesaro e nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Pesaro F.F, Dott.ssa Lorena Mussoni per esso giusta la delega di cui in premessa ed il Comune di Colli al Metauro (che sarà di seguito chiamato semplicemente “Comune”) in persona del Sindaco Pietro Briganti
Premesso
Che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 Agosto 2000, n.274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del codice della Strada, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l’art.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e S4 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
- che in base all'art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309 del 1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1 lett.g) del DL. 30 Dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07,2010 n.120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'arti, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali;
- che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Colli al Metauro rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Ciò detto, le parti suddette
Convengono:
Art.1
Attività da svolgere
- II Comune di Colli al Metauro consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 2 (due) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati con "assegnati"), ai sensi dell’art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l’Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.
- Detta attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, consiste in lavori da svolgere, dal lunedì al venerdì lavorativi di ciascuna settimana, a di 2 soggetti, da assegnare al Settore Tecnico e/o al Settore Servizi Sociali in qualità di assistenza agli operatori e supporto al personale esterno;
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
- Il Comune di Colli al Metauro individua: nei Responsabile dell’UTC e del Responsabile Settore Servizi Sociali e loro eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione (limitatamente alle persone loro affidate), nonché di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
- L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
- Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme, e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
- In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
- il Comune si impegna altresì in termini che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
- E’ fatto divieto al Comune di Colli al Metauro di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
- E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, per l'attività in parola ed a valere per i condannati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.6
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell’esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l’attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell’Esecuzione penale ed al P.M..
Art. 7
Risoluzione della convenienza
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal data di sottoscrizione della medesima.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Pesaro, lì 19/06/2024
Per il Ministero della Giustizia
Lorena Mussoni – Presidente F.F. del Tribunale di Pesaro
Per il Comune di Colli al Metauro:
Il Sindaco Briganti Pietro