Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BARI e l'Associazione Volontari Italiani Sangue (A.V.I.S.) Sezione Comunale di Mola di Bari - 23 ottobre 2023

23 ottobre 2023

TRIBUNALE DI BARI

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. Giustizia 26 marzo 2001.
Presso: Associazione Volontari Italiani Sangue (A.V.I.S.) Sezione Comunale di Mola di Bari.
Indirizzo: Via Fratelli Rosselli n.11 – 70042 Mola di Bari

Premesso

  • Che, a norma dell’art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
  • Che, a norma dell’art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c.9 bis e 187 c.8 bis D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
  • Che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
  • Che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54 c.6 del D.Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altra attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9 bis e 187 c. 8bis C.d.S. prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • Che l’art. 2 c.1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Che, ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9bis e 187 c.8 bis del C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
  • Che è necessario inserire tale innovazione rispetto alla sanzione di competenza del giudice di pace nello schema delle convenzioni approvato con il D. M. 26 marzo 2001, nelle more di una sua eventuale modifica de iure condendo;
  • Che il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione;
  • Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Mattencini, Presidente della 1^ Sezione Penale del Tribunale di Bari, giusta la delega di cui in premessa, e l’Associazione in epigrafe, nella persona del legale rappresentante sig. Paolo Giuseppe Deliso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Associazione consente che numero tre condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di numero tre unità.

L’Associazione specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del D. M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti: servizi di trasporto locale di diversamente abili e anziani; collaborazione per attività di promozione finalizzate alla diffusione della cultura della donazione del sangue; collaborazione durante l’attività di raccolta di sangue, a mezzo autoemoteca e punto fisso di raccolta.

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedì al sabato per un massimo di sei ore giornaliere, per un numero di cinque giorni alla settimana.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Associazione che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Anna Francesca SUSCA – Segretario della Sezione comunale Avis Mola di Bari; Sig. Luigi BATTISTA – socio della Sezione comunale Avis Mola di Bari.

L’Associazione si impegna attraverso le suddette persone incaricate a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Marin n.ro 3, tel. 080.50.10.434) laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.
L’Associazione si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Associazione si impegna altresì a che in condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria ed è a carico dell’Associazione l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 dalla presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l’esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Miinstero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di anni tre ed è tacitamente rinnovabile a decorrere dal 23 ottobre 2013.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.

Bari, 23 ottobre 2013

Il Presidente del Tribunale
IL PRESIDENTE
Giovanni Mattencini

Per l’Associazione A.V.I.S. Mola di Bari
Il Presidente
Paolo Giuseppe Deliso