Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BARI e la Regione Puglia - 17 novembre 2016
17 novembre 2016
TRIBUNALE DI BARI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata, da ultimo, introdotta con Legge n.120/2010, con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la Legge n.67/2014 prevede per l'Istituto della "messa alla prova" prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Giovanni Mattencini, Presidente del Tribunale di Bari, giusta la delega di cui in premessa,
E
La Regione Puglia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente, Dott. Michele Emiliano,
E
La ASL Bari nella persona Direttore Generale, Dott. Vito Montanaro, il quale dichiara che l'Ente rappresentata è attualmente in possesso dei requisiti d'iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art.2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994, si conviene e si stipula quanto segue;
Art.1
L'ente consente che n. 50 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 50 unità.
L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo I del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Manutenzione del verde,
- Servizi di riordino e sistemazione degli ambienti,
- Attività di supporto ai servizi di accoglienza,
- Accompagnamento disabili,
- Attività di segreteria, archiviazione,
- Portierato / rilascio informazioni.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova
- dal lunedì alla domenica
- dalle ore 08:00 alle ore 20:00
per un totale di n. 7 giorni alla settimana
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Dott. Nicola Buonvino, Dirigente Responsabile del S.A.I. della Casa Circondariale di Bari, il responsabile del coordinamento delle persone incaricate, nei vari servizi della ASL distribuiti sul territorio, del coordinamento diretto delle prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il referente succitato sarà il preposto a garantire i rapporti con il Presidente del Tribunale e la Direzione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari/Bat.
L'Ente si impegna
- a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati,
- a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari/Bat (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé,
- - a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna,
- - a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna Bari /Bat, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di L.P.U. l'Ente si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna Bari/Bat, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, mediante espressa volontà delle parti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa:
- alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, - alla Direzione dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna Bari/Bat,
- al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale degli Affari Penali,
- al Ministero della Giustizia, Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.
Bari, 17 novembre 2016
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BARI,
Dott. Giovanni Mattencini
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA,
Dott. Michele Emiliano
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL BARI,
Dott. Vito Montanaro