Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e l’Ente Solidale Cooperativa Sociale - 28 settembre 2023 - 29 settembre 2025
29 settembre 2025
TRIBUNALE DI PESARO
Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001
PREMESSO CHE
L’art. 186 comma 9 bis C.d.S. prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
L’187 comma 8 bis C.d.S. prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e sociologico riabilitativo del soggetto tossico dipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 comma 6 del D. Lgs. n. 274/2000) stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE, sede legale in Pesaro, via Ponchielli 85, P. IVA 01606730784 la quale è impresa sociale iscritta al RUNTS e con finalità sociali nell’ambito dei servizi socioassistenziali e sanitari.
L’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dell’art. 54 del citato Decreto Legislativo.
Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a 5 anni.
Tutto ciò premesso
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Lorena Mussoni, in qualità di Presidente f.f. del Tribunale di Pesaro e l’ente:
SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE, sede legale in Pesaro, via Ponchielli 85, P., nella persona di Spezzano Francesco, in qualità di legale rappresentante – presidente del CCDA
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
L’ente consente che i condannati (massimo 15 per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestino, presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26/3/2001, l’ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
da espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell’ente nei seguenti ambiti:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezioni da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- contingenti necessità dell’ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel sig. Vito Franchini, in qualità di procuratore institore, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati, impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche.
In funzione degli specifici settori delle attività il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che impartiranno le istruzioni e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo direttamente allo stesso.
In caso di sostituzione del coordinatore, l’ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale, comunicazione cui dovrà essere unita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’inesistenza di procedimenti e condanne penali a carico dello stesso.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione
È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
Assicurazione
È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 7
Verifiche sul lavoro svolto
L’ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, ha l’obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
Art. 8
Relazione sul lavoro svolto
Al termine dell’esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione dovrà redigere, utilizzando lo schema che il Tribunale si riserva di fornire, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 9
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle norme stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 10
Durata della convenzione e adempimenti successivi
La convenzione avrà durata di anni 1 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta da una delle parti, presentata almeno 1 mese prima della scadenza prevista e inviata a mezzo pec, con la precisazione che saranno completati i progetti in corso.
Al fine di assicurare una corretta applicazione della stessa, nonché di acquisire al Tribunale i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni del flusso di esecuzione delle pene sostitutive, così da i condannati nella fruizione dei benefici connessi all’espletamento del lavoro di pubblica utilità, l’ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione o anche attraverso istituende strutture provinciali o intercomunali di coordinamento, ha l’obbligo di comunicare alla cancelleria della sezione penale e dell’Ufficio GIP a mezzo pec, nonché all’Ufficio esecuzione della Procura della Repubblica e alla segreteria della Camera Penale di Pesaro, entro l’ultimo giorno di ogni mese, il numero dei condannati già in esecuzione e di quelli in attesa di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l’ente alla fine del mese precedente.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari penali.
Pesaro, lì 28/09/2023
SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Dott. Francesco Spezzano
TRIBUNALE DI PESARO
Dott.ssa Lorena Mussoni
Identificativo della convenzione: 17550812
Convenzione tra il TRIBUNALE DI PESARO
e
L’ENTE - SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Lorena Mussoni, Presidente del TRIBUNALE DI PESARO , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente SOLIDALE COOPERATIVA SOCALE (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Spezzano Francesco, in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 11 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi 'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Pesaro, lì 29/09/2025
II legale rappresentante dell’Ente Solidale cooperativa Sociale
Spezzano Francesco
Per il Presidente del TRIBUNALE DI PESARO,
Lorena Mussoni