Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e la Cooperativa Sociale l’Imprevisto - 2 febbraio 2023 e modifica 29 ottobre 2024
29 ottobre 2024
TRIBUNALE DI PESARO
Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001
TRA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO, nella persona del Presidente f.f., dott.ssa Lorena Mussoni
E
La COOPERATIVA SOCIALE “L’IMPREVISTO”, con sede a Pesaro, Strada delle Marche n. 69, nella persona del Presidente, Dott. Silvio Cattarina
PREMESSO
che, a norma dell’art. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
che l’art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del Codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 45 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. Lgs. n. 274 del 2000;
che in base all’art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309/90, inserito dall’art. 4 bis, comma 1 lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, il giudice può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità;
che l’art. 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla L. n. 102/2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del CdS il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
che l’art. 186 comma 9 bis e l’art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada, così come modificati dalla L. n. 120/2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possano essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, Regioni, Provincie, Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16.07.2001;
che la Cooperativa Sociale “L’IMPREVISTO”, presso la quale potrà essere svolto lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo.
Tutto ciò premesso le parti suddette
CONVENGONO
Art. 1
Attività da svolgere
Disponibilità di accoglienza dei condannati – Colloquio preliminare
La Cooperativa Sociale “L’Imprevisto” di Pesaro consente l’ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 2 (due) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000 e dell’art. 265 c.p., affinché questi prestino presso l’ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Detta attività non retribuita, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
cura e pulizia del verde e manutenzione degli spazi comuni.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’ente individua, nel sig. Valerio Tomè, operatore all’interno della struttura, e suoi eventuali delegati, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, di impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali variazioni del nominativo ora indicato.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’ente, attraverso la figura indicata all’art. 3 della presente convenzione, riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto del condannato di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.
L’incaricato ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, terminata l’esecuzione della pena, dovrà redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.
Pesaro, lì 02/02/2023
COOPERATIVA SOCIALE “L’IMPREVISTO”
Il Presidente
Dott. Silvio Cattarina
TRIBUNALE DI PESARO
Dott.ssa Lorena Mussoni
Il sottoscritto Silvio Cattarina, 7 in qualità di Presidente e rappresentante legale della cooperativa sociale L’imprevisto a r.l. Onlus con sede nel Comune di Pesaro (PU), in Strada delle Marche 69, C.a.p. 61122 ed iscritta all’albo delle cooperative sociali al N. A104007, Cod.fiscale 01366340410.
COMUNICA
che con il Signor Valerio Tomè, quale soggetto incaricato di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati di cui all’art. 3 della Convenzione, è stato risolto il rapporto di lavoro.
Indica, pertanto, il dott. Alessio Raffaello come soggetto incaricato ai sensi dell’art. 3.
Pesaro, 29/10/2024
Dott. Silvio Cattarina