Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SIRACUSA e la Pro Loco Marzamemi Aps - 29 maggio 2024

29 maggio 2024

TRIBUNALE DI SIRACUSA

 


Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;

che l’ente firmatario (o l’organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dal Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa, dott.ssa D. Quartararo

E

Campisi Antonino nato a Pachino (SR) il 08/08/1960 ed ivi residente in Contrada Citarella snc nella qualità di presidente di Presidente della Pro Loco Marzamemi APS con sede in Marzamemi Via Nuova snc C.F. 92023020891, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che non più di n. 5 indagati o imputati contemporaneamente svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del Codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n°2, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L’ente/associazione informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l’attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’ente/associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

L’ente/associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.

Il REFERENTE/TUTOR per le suesposte attività è individuato nella seguente persona: Antonino CAMPISI

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente comunicherà all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopraccitato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L’ente/associazione consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico che l’ente/associazione si impegna a predisporre.

L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna informerà l’ente/associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’ente/associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati nell’art. 2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’indagato/imputato all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente/associazione.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente/associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 29 maggio 2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Pro Loco Marzamemi
Antonino Campisi

IL MAGISTRATO
Carrubba Tiziana