Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e l’Ente Nuovi Orizzonti Cooperativa Sociale - 1 marzo 2022
1 marzo 2022
TRIBUNALE DI PESARO
Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001
PREMESSO
Che a norma dell’art. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della Legge 11.06.2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.02.2006 n. 49 - il Giudice monocratico, possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
Che all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
CONSIDERATO
Che la Cooperativa negli ultimi 5 anni ha intercorso numerosi rapporti collaborativi:
- con UEPE per l’inserimento di tirocini ad inclusione sociale di persone con misura alternativa alla detenzione;
- con la casa di reclusione di Fossombrone per l’attuazione dei tirocini ad inclusione sociale rivolti ai detenuti;
- per l’attuazione di percorsi di ergoterapia presso le serre di Pesaro ed attività laboratoriali riservati ad utenti del Centro diurno la Fenice (Dipartimento dipendenze patologiche di Pesaro) con misure alternative alla detenzione.
Che la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa ociale con sede legale a Pesaro (PU) – cap 61122 – Via degli Abeti n. 160 – P.IVA C.F. 01339220426, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l’applicazione delle norme sopra indicate ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate;
SI STIPULA
La seguente Convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli, in qualità di Presidente del Tribunale di Pesaro e l’ente:
Nuovi Orizzonti Cooperativa Sociale, nella persona del legale rappresentante e Presidente CDA, dott. Virgilio Domizi.
Art. 1
Attività da svolgere
La cooperativa si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità/messa alla prova prestino, nella misura non superiore a 10 (dieci) unità contemporaneamente di volta in volta valutate dalla cooperativa, la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
La cooperativa specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto, di seguito riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- attività socio-educative ed assistenziali in favore di disabili, minori, adolescenti;
- attività di segreteria e di archiviazione;
- attività di supporto agli uffici amministrativi ed all’ufficio tecnico-manutenzioni;
- attività di cura del verde ed aree pubbliche e relativa manutenzione;
- servizi di giardinaggio, vivaio e relativo negozio;
- servizi di pulizia;
- tutoraggio presso laboratori;
- servizi di call center;
- tutti i servizi connessi all’attività della cooperativa;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può anche essere solo di supporto amministrativo ed organizzativo.
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere “attività non retribuita”, le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
Art. 3
Coordinatori delle prestazioni
I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26.03.2001 incaricati di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni sono:
- Coordinatrice responsabile: dott.ssa Valentina Marracino;
La Cooperativa si impegna a comunicare al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2 e ss. del citato decreto legislativo.
La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del decreto legislativo.
Art. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro sei mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.
Pesaro, lì 01/03/2022
COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI
Il Presidente del CDA
Dott. Virgilio Domizi
TRIBUNALE DI PESARO
Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli