Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e l’Associazione Animal House onlus - 3 maggio 2017

3 maggio 2017

TRIBUNALE DI PESARO

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO

E

ASSOCIAZIONE ANIMAL HOUSE ONLUS

PREMESSO

che, a norma dell’art. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

che l’art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del Codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 45 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. Lgs. n. 274 del 2000;

che l’art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309/90 consente al giudice limitatamente ai casi di reati di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e, sentito il PM, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D. Lgs. n. 274/2000 secondo le modalità ivi previste;

che l’art. 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del CdS il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 186 comma 9 bis e l’art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada, così come modificati dalla L. n. 120/2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, Regioni, Provincie, Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16.07.2001;

CONSIDERATO

che l’associazione ANIMAL HOUSE ONLUS presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dell’art. 54 del citato decreto legislativo,

SI STIPULA

La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Marinelli, Presidente del Tribunale f.f. e l’Associazione Animal House Onlus nella persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Francesca Binda autorizzata alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

Disponibilità di accoglienza dei condannati – Colloquio preliminare

L’Associazione Animal House Onlus consente che un numero indefinito di condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa ed in conformità del decreto ministeriale citato.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di 4 unità.

L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni:

- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

- partecipazione a campagne e iniziative associative;

- attività di segreteria ed accoglienza soci;

- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate e dalle Forze di polizia;

- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

A richiesta del condannato o del suo difensore la fattibilità dell’inserimento del condannato nelle attività dell’associazione proponente verrà verificata in un colloquio preliminare con un membro dell’associazione appositamente formato.

Per il primo contatto il referente esclusivo è individuato nell’avv. Linda Baioni al numero (omissis) e inviando una mail al seguente indirizzo lpuanimalhouseonlus@gmail.com

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato dal lunedì alla domenica per un massimo di n. 4 ore giornaliere (fascia oraria 8.30 – 12.30 salvo diversa disposizione del giudice e comunque per non più di 6 ore giornaliere).

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, nella sig.ra Francesca Binda in qualità di presidente pro tempore ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato, di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche.

Il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che riferiranno direttamente alla stessa.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni del coordinatore indicato.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2 e ss. del citato decreto legislativo.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbondona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro 2 mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.

Pesaro, lì 03/05/2017

ANIMAL HOUSE ONLUS
Francesca Binda

TRIBUNALE DI PESARO
Stefano Marinelli