Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e l’Ente A.I.A.S. - Associazione Italiana Assistenza Spastici - ODV Sez. provinciale di Pesaro e Urbino - 31 ottobre 2022

31 ottobre 2022

TRIBUNALE DI PESARO

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso che, a norma dell’art. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Che all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo;

Tanto premesso, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Lorena Mussoni, in qualità di Presidente del Tribunale di Pesaro f.f. e l’ente:

A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) ODV Sezione Provinciale di Pesaro e Urbino, con sede a Pesaro, Corso XI Settembre, 209 - 61121, nella persona del legale rappresentante p.t., sig. Franco Tonucci.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L’ente consente che numero 10 (dieci) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Per i servizi gestiti dall’Associazione l’equipe educativa elabora una programmazione annuale rivolta agli utenti con gravi patologie psico-motorie inseriti nel centro diurno, sito in Pesaro Corso XI Settembre, 209 e nella Comunità Residenziale, sita in Pesaro Via Tesei, 14.

La funzione del volontario all’interno delle strutture deve essere di supporto agli educatori e agli operatori socio sanitari nello svolgimento delle seguenti attività:

- attività di tipo relazionale e di sostegno affettivo;

- attività di accompagno all’interno o all’esterno del centro;

- attività di collaborazione nella somministrazione dei pasti solo in presenza dell’operatore dipendente;

- attività di collaborazione nell’organizzazione e realizzazione degli eventi ricreativi e di animazione socio – culturale.

È tenuto al rispetto delle libertà, della dignità personale, dei diritti e della riservatezza degli utenti.

È compito del personale in servizio vigilar sull’operato dei volontari e predisporre azioni per il buon inserimento degli stessi nell’organizzazione del centro. È cura dell’associazione sensibilizzare i volontari alla comprensione dei bisogni della persona diversabile.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’ente che consente alla prestazione non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di accettare e di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Dott.ssa Michela Patrignani, dipendente AIAS sez. di Pesaro, con qualifica di Responsabile delle strutture centro diurno “Anna Giardini” e comunità residenziale “Casa Leonardo”.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima, presso gli Uffici preposti del Tribunale di Pesaro, fatta comunque salva la possibilità, per l’Ente, di recedere dalla stessa con comunicazione scritta da inviarsi almeno un mese prima della scadenza annuale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.

Pesaro, lì 31/10/2022

IL PRESIDENTE PROVINCIALE A.I.A.S.
Geom. Franco Tonucci

TRIBUNALE DI PESARO
Dott.ssa Lorena Mussoni