Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e l’Associazione Oasi dell’accoglienza Onlus - 28 settembre 2022
28 settembre 2022
TRIBUNALE DI PESARO
Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001
PREMESSO CHE
A norma dell’art. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
Il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Lorena Mussoni, in qualità di Presidente f.f. del Tribunale di Pesaro e l’ente denominato ASSOCIAZIONE OASI DELL’ACCOGLIENZA ONLUS, con sede legale e operativa in via Sant’Andrea in Villis, n. 21 – 61032 Fano (PU), nella persona del legale rappresentante p.t. identificato nella sig.ra Maria Chiera
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che un numero di soggetti pari a non meno di 20 (venti) salvo ulteriori interessati in base alle esigenze dell’Associazione ed alle eventuali richieste che, appunto, dovessero pervenire medio tempore rispetto alla sottoscrizione della presente convenzione, condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: l’ente accoglie gratuitamente minori, provenienti da tutto il mondo, che necessitano particolari e specifiche cure mediche, fornendo vitto, alloggio sostegno ed ogni assistenza necessaria a loro e alle loro famiglie per tutto il tempo necessario a completare il percorso terapeutico. In questo ambito i soggetti prestano servizio per ogni tipo di necessità connessa all’attività dell’Associazione a titolo meramente semplificativo: assistenza ai malati, animazione, sostegno scolastico, trasferimento da e per la struttura (se sussistono le condizioni), collaborazione nella preparazione dei pasti e nella manutenzione della struttura.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Maria Chiera e Silvia Nicusanti.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle norme stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà durata di cinque anni (5) a decorrere dal 09/09/2022, fatta comunque salva la possibilità per l’ente di recedere dalla stessa con comunicazione scritta da inviarsi almeno un mese prima della scadenza annuale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Pesaro per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.
Letto, confermato e sottoscritto
Pesaro, lì 28/09/2022
OASI DELL’ACCOGLIENZA
Il legale rappresentate p.t.
Maria Chiera
TRIBUNALE DI PESARO
Lorena Mussoni