Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e l’Ente Associazione di Volontariato denominato La città della Gioia – OdV - 26 settembre 2022

26 settembre 2022

TRIBUNALE DI PESARO

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001

PREMESSO CHE

A norma dell’art. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Lorena Mussoni, in qualità di Presidente f.f. del Tribunale di Pesaro e l’ente Associazione di Volontariato denominato “La città della Gioia – OdV”, via dell’Aquedotto 23, 61121 Pesaro, nella persona del legale rappresentante p.t. identificato nel sig. Stefano Giorgi, nato a (omissis)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che un numero di soggetti pari a non meno di 30 (trenta) salvo ulteriori interessati in base alle esigenze dell’Associazione ed alle eventuali richieste che, appunto, dovessero pervenire medio tempore rispetto alla sottoscrizione della presente convenzione, condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Pronta accoglienza per cittadini comunitari ed extracomunitari maschi senza fissa dimora presso la struttura “Casa Mariolina” sita i via dell’Acquedotto 23, Pesaro, per un periodo di 10 giorni ogni 4 mesi. Si offre la cena, un comodo posto letto (totale 7) bagno e doccia, colazione. Si offre inoltre l’ascolto e la possibilità di accedere alle altre strutture sul territorio (Mensa, Caritas, Servizi Sociali ecc…). I volontari si occupano di gestire l’ingresso degli ospiti, curare la pulizia della struttura, preparare la cena, essere disponibili all’ascolto e monitorare la permanenza notturna, fino alla preparazione della colazione e il congedo mattutino.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Daniele Gramolini - coordinatore.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il soggetto incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle norme stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di cinque anni (5) a decorrere dalla data di deposito della convenzione de qua, compilata e corredata dalla documentazione necessaria, presso gli Uffici preposti del Tribunale di Pesaro, fatta comunque salva la possibilità per l’ente di recedere dalla stessa con comunicazione scritta da inviarsi almeno un mese prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Pesaro per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.

Letto, confermato e sottoscritto

Pesaro, lì 26/09/2022

LA CITTA’ DELLA GIOIA
Il legale rappresentate p.t. Dott. Maurizio Di Palma

TRIBUNALE DI PESARO
Per la Dott.ssa Lorena Mussoni
Stefano Giorgi