Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e il Comune di Mondolfo - 12 settembre 2023
12 settembre 2023
TRIBUNALE DI PESARO
Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001
TRA
Il Comune di Mondolfo, avente sede in via Garibaldi n. 1, codice fiscale (omissis), rappresentato dalla dott.ssa Samanta Del Moro, nata a (omissis), in qualità di Responsabile del Settore Servizi Demografici e Sociali, che debitamente autorizzato agisce nell’interesse dell’Ente,
E
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Lorena Mussoni, in qualità di Presidente f.f., si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO
Che, a norma degli artt. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada e s.m.i., il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
Che all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Art. 1
Il Comune di Mondolfo consente a numero 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, di poter prestare presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni di manutenzione e cura del territorio comunale. Il condannato, autorizzato a prestare attività non retribuita deve avere la residenza nel Comune di Mondolfo.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Il Comune di Mondolfo che consente alla prestazione non retribuita individua nel seguente soggetto – Responsabile del Settore 5° “Progettazione, Lavori Pubblici, Manutentivo e Ambiente”- la persona incaricata a coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa del condannato e di impartire al medesimo le relative istruzioni.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
L’ente si impegna altresì a che il condannato possa fruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto al Comune di Mondolfo di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da esso svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il soggetto incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire al medesimo le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle norme stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà durata di tre anni (3) a decorrere dalla data di firma del Presidente del Tribunale di Pesaro.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Pesaro per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.
Letto, confermato e sottoscritto
Pesaro, lì 12/09/2023
COMUNE DI MONDOLFO
Dott.ssa Samanta Del Moro
TRIBUNALE DI PESARO
Dott.ssa Lorena Mussoni