Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e il Comune di Mondolfo - 12 settembre 2023 - 9 settembre 2026

9 settembre 2026

TRIBUNALE DI PESARO

 

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001

TRA

Il Comune di Mondolfo, avente sede in via Garibaldi n. 1, codice fiscale (omissis), rappresentato dalla dott.ssa Samanta Del Moro, in qualità di Responsabile del Settore Servizi Demografici e Sociali, che debitamente autorizzato agisce nell’interesse dell’Ente,

E

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Lorena Mussoni, in qualità di Presidente f.f., si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

Che, a norma degli artt. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada e s.m.i., il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Che all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Art. 1

Il Comune di Mondolfo consente a numero 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, di poter prestare presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni di manutenzione e cura del territorio comunale. Il condannato, autorizzato a prestare attività non retribuita deve avere la residenza nel Comune di Mondolfo.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Mondolfo che consente alla prestazione non retribuita individua nel seguente soggetto – Responsabile del Settore 5° “Progettazione, Lavori Pubblici, Manutentivo e Ambiente”- la persona incaricata a coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa del condannato e di impartire al medesimo le relative istruzioni.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L’ente si impegna altresì a che il condannato possa fruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto al Comune di Mondolfo di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da esso svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il soggetto incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire al medesimo le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle norme stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di tre anni (3) a decorrere dalla data di firma del Presidente del Tribunale di Pesaro.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Pesaro per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.

Letto, confermato e sottoscritto

Pesaro, lì 12/09/2023

COMUNE DI MONDOLFO
Dott.ssa Samanta Del Moro

TRIBUNALE DI PESARO
Dott.ssa Lorena Mussoni

 

Identificativo della convenzione: 17722730 

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PESARO

e

IL COMUNE DI MONDOLFO (PU)

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che a norma dell’art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Lorena Mussoni, Presidente del TRIBUNALE DI PESARO, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e il Comune di Mondolfo nella persona della Dott.ssa Samanta Del Moro, in qualità di Responsabile del 3^ Settore, che debitamente autorizzata agisce nell’interesse dell’Ente;

Art. 1
Attività da svolgere

Il Comune di Mondolfo consente che n. 3 soggetti, nell’arco di ogni anno, sottoposti alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, possano svolgere, uno alla volta, presso questo Ente, attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;
  2. prestazioni presso la biblioteca comunale, musei e spazi culturali di competenza comunale;
  3. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto interessato all’interno di spazi/attività comunali.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto Responsabile del 3^ Settore, “Servizi Demografici e Sociali”, la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei soggetti e di impartire a costoro le relative istruzioni nei diversi settori impiegati.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti interessati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei soggetti interessati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti interessati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Pesaro-Mondolfo, lì 09/09/2026

COMUNE DI MONDOLFO
Dott.ssa Samanta Del Moro

TRIBUNALE DI PESARO
Dott.ssa Lorena Mussoni