Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di AREZZO e il Comune di Badia Tedalda - 8 ottobre 2011 - 7 ottobre 2016 - 28 settembre 2021
28 settembre 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra
il Ministero della Giustizia
e
il Comune di Badia Tedalda
Premesso
che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che, a norma degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il tribunale in composizione monocratica può sostituire, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia, con l’allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dario CENTONZE, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta la delega di cui in premessa,
e
il Comune di Badia Tedalda, nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione Sig. Fabrizio GIOVANNINI, Sindaco pro-tempore del Comune di Badia Tedalda, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Badia Tedalda consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il Comune di Badia Tedalda specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Attività di assistenza presso il canile comunale ;
- Attività di collaborazione con personale esterno per la manutenzione di aree esterne;
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice di pace, a norma dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure il tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, indicano il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
Art. 3
Il Comune di Badia Tedalda che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
- Sig. Oliviero TREBBI - responsabile dell'area tecnica;
- Sig. Paolo MONTINI – responsabile dell'area contabile ed amministrativa.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Badia Tedalda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Badia Tedalda si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto al Comune di Badia Tedalda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico del Comune di Badia Tedalda, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Nel caso in cui il condannato ai lavori di pubblica utilità disattenda, in merito alle mansioni da svolgere, le direttive impartite dal Comune di Badia Tedalda, quest'ultima informerà il Pubblico Ministero, organo cui spetta il controllo sull'esecuzione della pena.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Badia Tedalda
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Arezzo, 8 ottobre 2011
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Dario CENTONZE
Il Comune di Badia Tedalda
Il Sindaco pro-tempore
Sig. Fabrizio GIOVANNINI
Proroga
della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Badia Tedalda
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale di Arezzo
e
il Comune di Badia Tedalda, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco pro tempore Alberto Santucci in escuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 5 ottobre 2016 con cui viene approvata la proroga della convenzione con il Tribunale di Arezzo scaduta in data 8 ottobre 2016.
premesso
che in data 8 ottobre 2011 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Badia Tedalda, per n. 2 persone da accogliere;
che il Comune di Badia Tedalda ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque;
si conviene quanto segue:
Art. 1
La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Badia Tedalda, in data 8 ottobre 2011, è prorogata di anni cinque a decorrere dal 8 ottobre 2016;
Art. 2
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Arezzo,7 ottobre 2016
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. ssa Clelia GALANTINO
Il Comune di Badia Tedalda
Il Sindaco pro-tempore
Alberto Santucci
Proroga/Integrazione
della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Badia Tedalda (AR)
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo
e
il Comune di Badia Tedalda (AR), nella persona del legale rappresentante, Sig. SANTUCCI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO, si conviene e si stipula quanto segue:
premesso
che in data 8 ottobre 2011 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000,n.274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, successivamente prorogata per ulteriori cinque anni in data 7 ottobre 2016 con decorrenza 8 ottobre 2016, tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Badia Tedalda (AR) per n. 2 (due) persone da accogliere;
che il Comune di Badia Tedalda (AR),con Delibera n. 47 del 1° settembre 2021 e da comunicazione del 21 settembre 2021 ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque considerando la stessa tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle due parti entro due mesi dalla scadenza, impegnandosi inoltre alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti
si conviene quanto segue
Art. 1
La Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Badia Tedalda (AR) in data 8 ottobre 2011 nonché prorogata per la durata di anni cinque in data 7 ottobre 2016 con decorrenza 8 ottobre 2016, è integrata e prorogata di ulteriori anni cinque a decorrere dal 7 ottobre 2021 e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza.
L’Ente si impegna alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni.
Arezzo, 28 settembre 2021
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Valentino Pezzuti
Il Comune di Badia Tedalda
Il Sindaco
Sig Alberto Santucci
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005