Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di NOLA e l’Ente Circolo MCL S. Biagio - 8 febbraio 2024

8 febbraio 2024

TRIBUNALE DI NOLA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Premesso che

 

  • L’art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 c.p., ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 co. 2, 3, 4 e 6) del D. lgs. n. 274 del 2000;
  • L’art. 73 comma 5 bis DPR 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai fatti di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309 del 1990 commessi da tossicodipendenti o da assuntori di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su istanza dell’imputato e, sentito il PM, qualora non debba ordinare la sospensione condizionale della pena, di applicare il lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D. lgs. 274 del 2000 secondo le modalità previste, in sostituzione della pena detentiva;
  • L’art. 224 bis del D. lgs. 285 del 1992 (codice della strada) prevede che, in caso di condanna per un delitto non colposo commesso con violazione delle norme sul codice della strada il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità:
  • L’art. 186 comma 9 bis e l’art. 187 bis D. lgs. 285 del 1992 prevedono che le pene per i suddetti reati possono essere sostituite, purchè non ricorra l’aggravante del provocato incidente stradale, con quella della prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • La legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova nel processo penale a carico di imputati maggiorenni;
  • Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • La norma dell’art. 464-quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  • Tale istituto prevede condotte riparatorie/risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168-bis 3 c.p.);
  • In data 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • Il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168-bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lgs. 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dr.ssa Paola Del Giudice, Presidente del Tribunale ordinario di Nola, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente Circolo MCL legale rappresentante dott.ssa Nocerino Rosa, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXX nella qualità di Presidente del Circolo MCL S. Biagio con sede in Palma Campania alla Via Nuova Nola 12, c.f. 92042580636;

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che n. 4 imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità ovvero destinatari del diverso provvedimento con il quale il Giudice applica tale misura, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività, da parametrare in modo individualizzato in base alle propensioni ed alle capacità del richiedente, ha per oggetto diverse prestazioni di seguito specificate, tra cui a titolo esemplificativo:

  • supporto nei lavori di vario tipo (assemblaggi, montaggi, servizi informatici, agricoltura sociale) svolti dall’Ente;
  • supporto nelle attività benefiche e caritatevoli svolte dall’Ente;
  • attività di archivistica;
  • attività di manutenzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati o indagati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice ovvero in altro provvedimento previsto dalla legge, in cui verrà indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, sarà svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 con il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

Dott. Nocerino Rosa, Responsabile del Personale e Inserimenti lavorativi

per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato o indagato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Napoli, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti responsabili dei Settori indicati.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando telefonicamente al numero fisso 0813656197--0815630455 o tramite mail: presidenzacampania@mcl.it oppure circolomclpalmacampania@gmail.com ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Napoli Via Vespucci 172 tel. 081–5630958), per la redazione del programma o agli indirizzi mail UEPE: uepe.napoli@giustiziacert.it; serviziosociale.uepe.napoli@giustiziacert.it

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168-quater c.p. e in ogni caso consequenziali provvedimenti da parte del Giudice.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione di entrambe le parti fino al 8/2/2026 e si intenderà tacitamente rinnovata per la pari durata di un anno in assenza di espressa volontà contraria di una delle parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

NOLA, lì 8/2/2024

Per l’Ente Circolo Movimento Cristiano Lavoratori Palma Campania
dr.ssa Rosa Nocerino

Per il Tribunale di Nola
Il Presidente
dr. ssa Paola del Giudice