Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e Il Ginepro Società Cooperativa Sociale - 11 maggio 2023

11 maggio 2023

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.V0 28 AGOSTO 2000 N. 74 e DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART 33 DELLA Legge 29 LUGLIO 2010 N. 120 NONCHE' DELL'ART. 168 BIS C.P. e DELL'ART. 165 C.P.

Premesso che:

L'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 prevede che il Giudice possa applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità ivi previste, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;

l'anzidetta sanzione, originariamente prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ora è applicabile a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella 'comunità e attualmente trova applicazione anche:

  • nei casi di violazione del Codice della strada, previsti dall'art. 186 comma 9-bis e art. 187

comma 8-bis del d.lgs.285/1992;

  • nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del

D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;

  • come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi

dell'art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67;

  • congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1,

comma 1, lett i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;

  • come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'alt 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;

Il sopra citato art. 168 bis C.P. prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente 'obbligatoriamente ad oggetto la prestazione gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi;

Il sopra citato art. 165 C.P. prevede che il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

L'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54 comma 6 del citato decreto legislativo 274/2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto Legislativo;

Che in assenza del Regolamento del Ministro della giustizia previsto dall'art 8 della legge 67/2014 debbano applicarsi per la disciplina delle Convenzioni con gli Enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168bis cp - diversi da Stato, Regione, Province, Comuni, Aziende sanitarie - presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art 168bis cp, le previsioni del D.M. 26 marzo 2001;

Tutto ciò premesso, tra

La PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di Reggio Emilia dott.ssa Cristina Beretti,

ed

Il GINEPRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Castelnovo ne’ Monti (RE) Via Ginepreto 7 - rappresentata dalla Presidente Legale Rappresentante pro-tempore, Sig.ra Rosanna Bacci per carica domiciliata in Via Ginepreto nr. 7 - Castelnovo ne’ Monti (RE)

si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nelle strutture della Cooperativa, i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all'art. 54 D.lgs 274/2000, dell'art. 168 bis C.P. e dell'art. 165 C.P., con efficacia immediata.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale è disponibile all’inserimento ad un massimo di 2 persone contemporaneamente, per assicurare una migliore supervisione del progetto; alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa;

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale acconsente che i soggetti inseriti, prestino presso i servizi e le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa;

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale specifica che svolge le proprie attività in diversi Comuni della Provincia di Reggio Emilia (Ventasso - Castelnovo ne’ Monti - Carpineti - - Baiso – Toano – Vetto – Canossa – Quattro Castella – S. Polo D’Enza) in Provincia di Parma (Traversetolo e Monchio delle Corti) in Provincia di Massa Carrara (Fivizzano) ed ha esperienza d’inserimento di persone svantaggiate;

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale svolge attività e servizi in favore della collettività, quali :

  • attività di cura del verde pubblico e privato;
  • attività di spazzamento delle vie dei paesi;
  • attività di pulizie locali pubblici (Uffici, Ambulatori, Centri Diurni per persone

disabili) e privati;

  • servizi ambientali quali: Sorveglianza Isole Ecologiche, raccolta carta-

cartone, raccolta ingombranti a domicilio;

  •  gestione di un laboratorio per persone disabili;
  • gestione di un appartamento per progetto Durante e Dopo di Noi;
  • gestione di un Agriturismo
  • servizio di mense scolastiche,
  • servizi di Educazione Ambientale e promozione del territorio.

Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta tenendo conto dell'attitudine del soggetto.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l'ambito dove la stessa è svolta e l'organo deputato al controllo, ovvero nell'ordinanza di messa alla prova in relazione al programma di trattamento elaborato dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna con previsione di lavoro di pubblica utilità

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" nel quale sarà esplicitato:

  • il nominativo del referente del Il Ginepro Società Cooperativa Sociale e dell'incaricato,

se diverso dal referente;

  • il servizio all'interno del quale i soggetti ospitati saranno impiegati, nonché le

mansioni che saranno svolte;

  •  l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
  •  gli obblighi del lavoratore.

Tale "accordo" sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività dalla persona richiedete il lavoro di pubblica utilità e dal referente de Il Ginepro Società Cooperativa Sociale con l'intervento del Tribunale di Reggio Emilia o dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterno.

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio di sé qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale e/o all'UEPE.

I soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità devono confermare la loro condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Il comportamento dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità devono essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

I soggetti impegnati nel lavoro di pubblica saranno sottoposti ai normali strumenti di rilevazione dell'orario di servizio presenti nella Cooperativa Il Ginepro ;

Art. 3

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale consente alla prestazione dell'attività non retribuita e individua nei Responsabili dei propri servizi le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile individuato segue i soggetti durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all'autorità

incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale sì impegna a comunicare eventuali variazioni del Responsabile servizio già individuato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Ginepro Società Cooperativa Sociale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tale servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto a Il Ginepro Società Cooperativa Sociale di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta, e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

E" obbligatoria ed è a carico de Il Ginepro Società Cooperativa Sociale l'assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Qualora Il Ginepro Società Cooperativa Sociale per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l'inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all'autorità incaricata del controllo, che informerà il Giudice competente.

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale ricorrendo i presupposti testé indicati potrà anche disporre per l'immediata sospensione del rapporto di lavoro di pubblica utilità dandone contestuale comunicazione all'autorità incaricata del controllo nonché ai Giudice competente.

Art.7

I Responsabili incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, dì coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura dei soggetti ammessi di acquisire da Il Ginepro Società Cooperativa Sociale la relazione, unitamente alla stampa di rilevazione delle presenze, in duplice copia, consegnarne una all'organo incaricato del controllo e depositare l'altra copia, con l'attestazione dell'avvenuta consegna all'organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell'estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.9

La presente convenzione avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tramite raccomandata a.r.. Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia, 11 maggio 2023

Il Ginepro Società Cooperativa Sociale
nella persona del delegato della Presidente
Rosanna Bacci

Il Ministero della giustizia
nella persona del Presidente del tribunale
Cristina Beretti