Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di AREZZO e l'Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo - 27 ottobre 2021

27 ottobre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

 

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra

 

il Ministero della Giustizia

e

Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, a norma degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il tribunale in composizione monocratica può sostituire, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con l’allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta la delega di cui in premessa,

e

l’Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione Lorenzo Falsini, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo avente sede in Arezzo, via Anconetana n. 129/b5, CF 92044850516, PIVA 01909670513 consente che n. 1 (uno) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni da svolgersi nelle sedi di seguito elencate:

  • Attività di natura artistico sociale abbinata alla terapia di psicoterapeuta per il trattamento di disturbi emotivi in sedute rivolte in particolare a ragazzi e giovani, comprese persone disabili Sede: Arezzo, via Anconetana, n. 129/b5;
  • Attività di natura artistico sociale di partecipazione a tecniche di Meditazione, Rilassamento, Visualizzazioni guidate mirate all’autocontrollo rivolte in particolare a ragazzi e giovani, comprese persone disabili. Sede: Arezzo, via Anconetana, n. 129/b5;
  • Collaborazione nell’organizzazione di incontri culturali, conferenze e seminari, attività con tecniche psico-fisiche (motorie), con accoglienza degli utenti, riordino degli spazi interni della sede Sede: Arezzo, via Anconetana, n. 129/b5;
  • Promozione degli eventi organizzati dall’associazione tramite volantinaggio o promozione sul web.

L’Ente si impegna inoltre alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti;

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice di pace, a norma dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure il tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, indicano il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art. 3

L’Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

- Dr.ssa Sara Landini - Psicologa, Psicoterapeuta, Spec. Psicoterapia familiare, EMDR,

- Prof. Lorenzo Falsini – Presidente Accademia DaiShiDo, Master DaiShiDo,

Master Reiki, Dottore in Scienze Motorie, Preparatore atletico, Presidente

Accademia DaiShiDo, Tecnico II livello Riequilibrio posturale ad approccio globale con Pancafit Metodo Raggi, Nutripuntore.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all’ Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell’Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Nel caso in cui il condannato ai lavori di pubblica utilità disattenda, in merito alle mansioni da svolgere, le direttive impartite dall’Associazione di promozione sociale e culturale Accademia Daishido, quest'ultimo informerà il Pubblico Ministero, organo cui spetta il controllo sull'esecuzione della pena.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni.

Arezzo, 27 ottobre 2021

Associazione di promozione sociale e culturale Accademia DaiShiDo
Lorenzo FALSINI

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Il Presidente Valentino PEZZUTI