Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e I'Ente Shalom - Progetto Famiglia OdV - 22 marzo 2021 - 8 gennaio 2024 - 30 settembre 2025

30 settembre 2025


Tribunale di Torre Annunziata

 

PROT.688 DEL 24/3/2021

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre Ia messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso Io Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per Ia messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni

indicate nell'art.1, comma 1del citato decreto ministeriale

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice penale;

che I'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta delega di cui all'atto in premessa, e I'Ente Shalom - Progetto Famiglia OdV, nella persona del Dott. Giuseppe Cutolo, Rappresentante Legale;

Si conviene e si stipula quanta segue:

Art. 1

L'Ente consente che n.10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente tutti gli spazi e le aree sia all'interno della sede che all'esterno ma sempre afferenti all'ente, dislocate come da elenco allegato/oppure di seguito indicate

Sede operativa di via Nazionale 860, Torre del Greco; si fa presente che I'Ente è impegnato in progetti di assistenza domiciliare, e che le attività poterebbero svolgersi anche presso il domicilio delle persone assistite.

L'ente informerà periodicamente Ia cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  1. Potranno prestare Ia lora attività in qualsiasi settore presso I'Ente, laddove se ne ravvisi Ia necessità e tenendo canto delle specifiche professionalità, competenze e attitudini lavorative del soggetto;
  2. Potranno, inoltre, effettuare prestazioni di lavoro, accoglienza, indirizzo ed accompagnamento nei confronti di persone con difficoltà;
  3. Prestazioni di lavoro per Ia fruibilità e Ia tutela del patrimonio artistico-archeologico-storico, ivi compresa Ia collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di protezione della flora, di cura del verde;
  4. Prestazioni di lavoro per Ia fruibilità e Ia tutela del patrimonio culturale a artistico;
  5. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi, pulizia e disinfettazione aree comuni;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanta disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanta possibile Ia conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce Ia conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81. Garantisce inoltre l'adozione di tutte le misure atte alla prevenzione del covid.

Gli oneri per Ia copertura assicurativa contra gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati a lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici

competenti. L'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi nonché avvalersi del fondo e dei benefici previsti dalla circolare INAIL 8/2017 e ss per Ia copertura assicurativa INAIL

Art. 5

L'ente comunicherà all’Uepe il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

  • referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alia prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, di intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché Ia visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141ter, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 luglio 1898 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto Ia sospensione del processo con Ia messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del OM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà Ia durata di 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per Ia pubblicazione sui sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso Ia cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria- Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Torre Annunziata, 22/03/2021

Il rappresentante dell’ente
Dott. Giuseppe Cutolo

Per il Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente Dr. Ernesto Aghina

 

Prot. 09/0l/2024.0000082.U

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

E

UFFICIO INTERDISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CAMPANIA

E

SHALOM PROGETTO FAMIGLIA ODV

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.3.2001 ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 E DM n. 88 dcl1'8.6.2015

L'anno 2024 il giorno 8/01/2024 alle ore 12,30 in Torre Annunziata, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di

Torre Annunziata, giusta Ia delega di cui alla seguente premessa, UIEPE Ufficio lnterdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per Ia Campania nella persona del Direttore Reggente Dott.ssa Claudia Nannola e I ‘Ente SHALOM PROGETTO FAMIGLIA ODV (di seguito chiamato semplicemente "Ente”) in persona del legale rappresentante Dr. Giuseppe Cutolo.

Premesso

  • che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l’ 165 del Codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare Ia sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
  • che Ia Legge 28 aprile 2014 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, che consente all'imputato di reati puniti con Ia sola pena pecuniaria o con Ia pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione- nonché peri delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova, Ia quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
  • che a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all’Uepe di predisporre con l'imputato il Programma di Tratta mento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da· svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
  • che I' 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanate a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale;
  • che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della Legge 67 del2014, il Decreto Ministeriale 88 adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1comma 1;
  • che il suddetto Regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che Ia prestazione del lavoro di pubblica utilità durante Ia messa alla prova può essere svolta anche presso un Ente convenzionato ai sensi dell' 54 del citato decreta legislative;
  • che l'Ente in premessa rientra fra quelli indicati dai M citati presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

si stipula

Ia presente convenzione (di seguito "Ia Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, giusta Ia delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale"), l'UIEPE Campania nella persona del Direttore Reggente Dott.ssa Claudia Nannola e l’ente Shalom Progetto famiglia ODV (di seguito chiamato "Ente") nella persona del legale rappresentante Dr. Giuseppe Cutolo.

Art.1
Attività da Svolgere

L'Ente si dichiara disponibile a ricevere i soggetti ammessi a lavoro di pubblica utilità derivante da messa alla prova ovvero lavoro di pubblica utilità con una previsione di non meno di 30 giorni di prestazione da svolgere presso Ia struttura del Tribunale di Torre Annunziata {e del Giudice di Pace) in modo non retribuito ed a favore della collettività.

A tal proposito I'Ente specifica che tali attività, conformemente a quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, si svolgeranno presso i locali del Tribunale di Torre Annunziata siti nel palazzo di Giustizia collocato al Corso Umberto I, 437, nonché gli uffici del Giudice di Pace, via Margherita di Savoia 221 nel seguente ambito:

Prestazioni di lavoro di pubblica utilità inerenti Ia specifica competenza e professionalità del soggetto che non riguarderanno in nessun caso i compiti istituzionali della autorità giudiziaria, né andranno a sostituire compiti degli operatori non avendo altro scopo se non quello concreto e simbolico della partecipazione del destinatario della messa alla prova ad attività di utilità pubblica.

In ogni caso, il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che l’ente è disponibile

a ricevere presso di sé destinati a svolgere le attività presso i locali di cui sopra non pub superare il numero delle presenze contemporanee pari a complessivamente 20 unità giornaliere.

l'Ente dichiara che tali unita saranno impegnate in prestazioni di lavoro consistenti in attività di supporto al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria, in particolare:

  • sistemazione archivio;
  • movimentazione materiale librario, documenti, oggetti e fascicoli; fotocopiatura di atti amministrativi, fascicolazione copie;
  • ritiro e consegna corrispondenza:
  • altre attivita connesse a specifiche abilità del

In particolare, a richiesta della parte interessata, l’ente si impegna ad esprimere formalmente Ia propria disponibilità ad accogliere i! soggetto rilasciandogli apposita attestazione e informata I'UEPE competente. Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, I'Ente definisce un apposito "accordo individuate" sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell'ente/associazione, nel quale si esplicita:

  • II nominativo del responsabile dell’ente o del soggetto da lui incaricato;
  • La sede di impiego, il settore, le prestazioni di lavoro di pubblica utilità tra quelle indicate e il nominativo del referente Individuato dal Tribunale di Torre Annunziata per i soggetti in considerazione dello specifico settore cui saranno assegnati;
  • L'articolazionedell'orariogiornalieroesettimanale;
  • Gli obblighi cui è tenuto il

Tale accordo è consegnato alla parte interessata in tempo utile per l'elaborazione del programma di

trattamento presso I'UEPE che valuterà- sulla base del criteri oggettivi contenuti nella presente convenzione e valutando altresì l’affidabilità del soggetto richiedente -l'opportunità e Ia fattibilità della effettuazione, per il richiedente, del lavoro di pubblica utilità presso I ‘Autorità giudiziaria, avendo cura di precisare nel programma, oltre alle ordinarie prescrizioni e quelle relative al lavoro di pubblica utilità, anche le caratteristiche e le modalità del percorso educative e formative, prevedendo nell'accordo individuale sottoscritto dal richiedente e quindi nella proposta del programma di trattamento che il richiedente si impegna a non svolgere Ia prestazione nell'ufficio del giudice che ha in carico il proprio procedimento penale.

L'accordo viene trasmesso dall’Ente al referente per il Tribunale della presente convenzione al fine di consentire I ‘apertura di un fascicolo nelle more della decisione dell'AG ed eventuale esecutività, qualora si tratti di sentenza per lavoro di pubblica utilità.

Art.2
Modalità di svolgimento

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento ovvero con quanto disposto nel dispositivo di lpu.

In caso di soggetto ammesso alla Messa alia Prova con lavoro di pubblica utilità prestato presso il Tribunale, I'U.E.P.E. competente in sede di redazione del programma, acquisita Ia disponibilità dell’ENTE e del soggetto richiedente a fornire Ia propria prestazione, Ia specificherà come parte del programma con l'impegno da parte del richiedente a non svolgere Ia prestazione presso I'Ufficio che ha in carico Ia propria procedura; il Tribunale di Torre Annunziata, attraverso il proprio referente, in sede di esecuzione effettiva della messa alla prova avrà cura di evitare che il richiedente svolga Ia prestazione di pubblica utilità nell’'ufficio del giudice che cura il proprio procedimento penale, favorendo l'effettuazione del lavoro in altro settore, così da impedire ogni forma di possibile contatto.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

l'UEPE individua un referente per Ia convenzione, che sarà successivamente nominato e che curerà i

rapporti con I'ENTE e I ‘Ufficio giudiziario, in particolare con i referenti per Ia convenzione.

II referente incaricato dal Tribunale di Torre Annunziata per Ia convenzione nonché per Ia cura dei rapporti tra l'ente Shalom e i responsabili dei settori, è individuato nel Funzionario Dott.ssa Patrizia Tucci.

L'Ente Shalom, a sua volta, individua nel dr. Giuseppe Cutolo il referente della presente convenzione, nonché nel dott. Ciro Massimiliano Cutolo-vicesegretario dell'associazione- Ia persona da questi incaricata e delegata della gestione della convenzione, altresì nel coordinare Ia prestazione dell'attività lavorativa degli ammessi al lpu ed alla messa alla prova e impartire a costoro le relative istruzioni, in collaborazione con il referente individuate dal Tribunale di Torre Annunziata che, a sua volta, curerà i rapporti coni Coordinatori del GIP, del Dibattimento, del Civile e dell'Archivio nonché del settore Amministrativo.

Inoltre, un referente dell’Ente sottoscrivente potrà accompagnare Ia prima volta il soggetto ammesso alla prova presso i locali interessati, impartire le relative istruzioni 1 in collaborazione con il referente del Tribunale e fornire ogni indicazione utile per il prosieguo delle attività. Le successive volte il soggetto richiedente accederà direttamente all'ufficio assegnatogli che, per il tramite dei responsabili dei settori, annoterà nell'apposito registro in cartella Ia presenza, con indicazione dell’orario di accesso e uscita, curando di fare apporre Ia firma in ingresso ed in uscita e controfirmandola, trasmettendo periodicamente, e comunque a conclusione del periodo, all’Ente copia del registro, a mezzo PEC o PEO.

L'Ente dovrà redigere le previste relazioni, periodiche e finale, che documentino l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal soggetto da trasmettersi alia Magistratura richiedente ed all’uepe competente. I nominativi dei referenti incaricati – dell’ente e del Tribunale di Torre Annunziata ove previamente individuati- sono espressamente indicati dall’ente nell’atto denominato '”Accordo individuale’.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art.4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente ed il tribunale di Torre Annunziata si impegnano, in ragione ed in base alle rispettive competenze, ad assicurare il rispetto delle norme e la

predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’ente ed il Tribunale di Torre Annunziata, in ragione ed in base alle rispettive competenze, assicurano nella prestazione del lavoro di pubblica utilità il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in vigore.

L’ente si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso (alle stesse condizioni praticate per il personale), ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’ente di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È comunque garantita, per l’attività in parola ed a valere per gli assegnati, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso terzi, anche mediante ricorso alla procedura di attivazione del Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reso stabile con decreto 123/2018.

Art. 6
Relazioni sul lavoro svolto

I responsabili dei settori provvederanno a relazionare periodicamente mediante report le attività svolte dagli ammessi alla prova e, a loro volta, i soggetti incaricati dall’Ente ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, sentito il referente del Tribunale di Torre Annunziata, dovranno redigere la prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto, da trasmettersi all’UEPE competente (in caso di messa alla prova) e alla Magistratura richiedente (in caso di lpu da sentenza).

La presenza è documentata attraverso la registrazione dell’orario di ingresso ed uscita, firmato dal soggetto e controfirmato dal responsabile del settore su registro cartaceo. I registri verranno, curati e custoditi dai responsabili dei settori di impiego, depositati presso il referente incaricato dal Tribunale di Torre Annunziata per la convenzione- il Funzionario Dott.ssa Patrizia Tucci. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.

Per la messa alla prova, l’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato. Il Tribunale si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte Ia propria attività, I'Ente provvede a raccogliere Ia documentazione giustificativa e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non Iavorata.

In ogni caso, per gli ammessi al lavoro di pubblica utilità o al lavoro di pubblica utilità derivante da messa alla prova, I'Ente ha l'onere di informare Ia Magistratura e l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti Ia prestazione lavorativa dell'ammesso alla prova (ad es. se egli, senza giustificato motive, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati dall'Ente ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovranno redigere una relazione-supportata dai report dei referenti del Tribunale e dalle registrazioni firma-da inviare alia Magistratura (in caso di lpu) ed a UEPE in caso di messa alla prova) che documenti l’assolvimento obblighi inerenti il lavoro svolto.

Art.7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi violazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art.8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà Ia durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alia Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’ elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per Ia pubblicazione sui sito web negli elenchi degli enti convenzionati.

Torre Annunziata, 8 gennaio 2024

Il Responsabile dell’Ente Shalom ODV
Il Direttore Reggente
Dr. Giuseppe Cutolo

Uiepe Campania Torre Annunziata
Dott.ssa Claudia Nannola

Per il Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente Dr. Ernesto Aghina

 

Identificativo della convenzione: 17554897

Prot. 3471 del 30/09/2025

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Giovanna Ceppaluni, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Shalom Progetto Famiglia ODV, nella persona del legale rappresentante Dott. Armando Prisco

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 3, dislocate sul territorio come da elenco allegato e precisamente:

  • Via Nazionale 865 Torre del Greco, presso la propria sede operativa, dal lun-ven (8:30-13:30);
  • Via Giovanni XXIII n. 50- Torre del Greco, presso associazione “Il Piccolo Sicomoro aps/Suore della Provvidenza, dal lun-ven negli orari antimeridiani e pomeridiani;
  • Via Plinio 81 Pompei, all’interno della struttura “Villino Squillante” Fondazione Emmaus ETS, dal lun-ven negli orari antimeridiani e pomeridiani.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

  • Attività di aiuto a favore di soggetti portatori di problematiche di dipendenza, handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti, extracomunitari, persone disagiate assistite da questa associazione
  • Attività rese a favore della tutela della flora, fauna, randagismo;
  • Manutenzione e decoro di ospedali, case di cura, beni demaniali, patrimonio pubblico o nella disponibilità di enti ecclesiastici o del terzo settore;
  • Cura del Verde/ agricoltura sociale;
  • Manutenzione dello stabile;
  • Pulizie;
  • Ogni attività relativa alle particolari abilità del soggetto, ivi compresa la gestione amministrativo-contabile dell’associazione.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Torre Annunziata, li 30/09/2025

II Rappresentante dell'Ente 
Dott. Armando Prisco

II Presidente del Tribunale
Dott.ssa Giovanna Ceppaluni