Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e l’Unione Comuni Terre di Castelli - 9 maggio 2024

9 maggio 2024

TRIBUNALE DI MODENA

 

Convenzione n. 128 p. 484/I

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

E

L’UNIONE COMUNI TERRE DI CASTELLI nella persona del legale rappresentante Emilia Muratori in qualità di Presidente (di seguito “l’Amministrazione”), giusta deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 11/04/2024;

il COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE nella persona del legale rappresentante Sindaco Massimo Paradisi (di seguito “l’Amministrazione”), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 27/02/2024;

il COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA nella persona del legale rappresentante Vice-Sindaca Giorgia Mezzacqui (di seguito “l’Amministrazione”) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 19/02/2024;

il COMUNE DI GUIGLIA nella persona del legale rappresentante Sindaco Iacopo Lagazzi (di seguito “l’Amministrazione”) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 15/02/2024;

il COMUNE DI MARANO SUL PANARO nella persona del legale rappresentante Sindaco Giovanni Galli (di seguito “l’Amministrazione”) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 07/03/2024;

il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO nella persona del legale rappresentante Sindaco Enrico Tagliavini (di seguito “l’Amministrazione”) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 11/03/2024;

il COMUNE DI SPILAMBERTO nella persona del legale rappresentante Sindaco Umberto Costantini (di seguito “l’Amministrazione”) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20/03/2024;

il COMUNE DI VIGNOLA nella persona del legale rappresentante Vice-Sindaca Anna Paragliola in qualità di (di seguito “l’Amministrazione”) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 010 del 19/02/2024;

il COMUNE DI ZOCCA nella persona del legale rappresentante Sindaco Federico Ropa (di seguito “l’Amministrazione”) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2024;

PREMESSO CHE

  • a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
  • che l’Amministrazione firmataria della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA

la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Art. 1
Attività da svolgere

Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:

  1. Unione Terre di Castelli: presso le strutture dei Servizi trasferiti dai Comuni all’Unione Terre di Castelli a seconda delle competenze professionali delle persone inviate; (Struttura Welfare Locale, Polizia Municipale.)
  2. Comune di Castelnuovo Rangone: presso lavori pubblici, patrimonio e verde pubblico a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;
  3. Comune di Castelvetro di Modena: presso il Settore Lavori Pubblici, Verde, Patrimonio e Sicurezza per la cura del verde pubblico, delle recinzioni e dei parchi del fiume Guerro, dei rifiuti, ecc. a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;
  4. Comune di Guiglia: presso i servizi comunali di area tecnica, edilizia, tributi, cultura e ragioneria a seconda delle competenze professionali della persona inviata;
  5. Comune di Marano sul Panaro: presso i servizi comunali di area tecnica, cultura, segreteria in supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza di uno specifico servizio a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;
  6. Comune di Savignano sul Panaro:
    • presso l’Area Affari Generali per il supporto anche informatico all’attività della struttura che comprende anche i servizi di cultura, sport, associazionismo e biblioteca in supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza di uno specifico servizio da definirsi in base alle competenze del lavoratore.
    • presso l’Area Lavori Pubblici per le attività di supporto, logistiche e operative per la messa in sicurezza e la manutenzione del patrimonio comunale e delle strade;
    • presso l’Area Ambiente per le attività di supporto, logistiche e operative per spazzamento delle aree pubbliche (strade, parcheggi, ecc ecc…) a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;
  7. Comune di Spilamberto:
    • presso Area tecnico manutentiva, cultura e biblioteca, servizi di segreteria e affari generali nonché economato a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;
  8. Comune di Vignola:
    • - presso i servizi Segreteria Generale, Rapporti con il Cittadino, Gare e Contratti per supporto, anche informatico, all’ordinaria attività dell’area;
    • - presso il servizio Lavori Pubblici, Manutenzione della Città, Patrimonio e Protezione Civile per supporto operativo al personale comunale in attività di manutenzione del patrimonio (edifici, aree verdi, strade);
    • - presso il servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata Ambiente e SUAP per supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza del servizio;
    • - presso il Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva per supporto all’ordinaria attività, anche di assistenza durante l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni;
    • - presso i servizi Bilancio e Programmazione, Entrate e Tributi per supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza del servizio
    • a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;
  9. Comune di Zocca: presso tutte le aree di attività dell’Ente in supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza di uno specifico servizio a seconda delle competenze professionali delle persone inviate. L’ Amministrazioni si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Amministrazione.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  1. per l’Unione Comuni Terre di Castelli: Dott.ssa Rita Lucchi Responsabile Servizio Sociale la quale potrà delegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1 punto 1;
  2. per il Comune di Castelnuovo Rangone: Dott.ssa Barbara Beltrami Responsabile dell’Area Amministrazione - Segreteria Generale – Atti amministrativi la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1, punto 2;
  3. per il Comune di Castelvetro di Modena: Dott.ssa Ivonne Bertoni Responsabile Settore Affari e Servizi Generali - Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1, punto 3;
  4. per il Comune di Guiglia: Dott.ssa Martini Margherita Responsabile Segreteria e Affari generali la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1, punto 4;
  5. per il Comune di Marano sul Panaro: Dott.ssa Jessica Rendina – Responsabile affari generali, istituzionali, segreteria generale la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1, punto 5;
  6. per il Comune di Savignano sul Panaro: Dott.ssa Jessica Rendina – Responsabile affari generali, istituzionali, segreteria generale la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1, punto 6;
  7. per il Comune di Spilamberto: Dott.ssa Antonella Tonielli – Responsabile Struttura Rapporti con il cittadino e Affari Generali, quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1, punto 7;
  8. per il Comune di Vignola: Dott.ssa Bosi Laura Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Vicesegretario del Comune la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1, punto 8;
  9. per il Comune di Zocca: Dott.ssa Beatrice Ilaria Bartolotti Responsabile Settore Affari generali la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all’art. 1, punto 9;

Il Responsabile dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Amministrazione ha lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.

La disponibilità dell’Amministrazione potrà essere verificata contattando la Sig.ra Valentina Balzano, dipendente dell’Unione Terre di Castelli Servizio Sociale Territoriale, telefonicamente al 059/777705 oppure tramite email valentina.balzano@terredicastelli.mo.it – servizi.sociali@terredicastelli.mo.it.

L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.

L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione/Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione/Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.

Modena li, 09.05.2024

Per l’Unione Terre di Castelli
La Presidente Emilia Muratori

Per il Comune di Castelnuovo Rangone
Il Sindaco Massimo Paradisi

Per il Comune di Castelvetro di Modena
La Vice-Sindaca Giorgia Mezzacqui

Per il Comune di Guiglia
Il Sindaco Iacopo Lagazzi

Per il Comune di Marano sul Panaro
Il Sindaco Giovanni Galli

Per il Comune di Savignano sul Panaro
Il Sindaco Enrico Tagliavini

Per il Comune di Spilamberto
Il Sindaco Umberto Costantini

Per il Comune di Vignola
La Vice-Sindaca Anna Paragliola

Per il Comune di Zocca
Il Sindaco Federico Ropa

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Emilia Salvatore