Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e l’Azienda USL di Modena - 24 luglio 2015 - 29 marzo 2022 - 7 maggio 2024
7 maggio 2024
TRIBUNALE DI MODENA
TRIBUNALE DI MODENA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2015
TRA
L’AZIENDA USL DI MODENA (C.F e P.I. 02241850367), con sede legale in Modena, Via S. Giovanni del cantone n. 23, nella persona del Direttore Generale, Dott. Massimo Annichiarico, (di seguito denominata AUSL) giusta delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 40 del 27 febbraio 2015;
E
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Vittorino Zanichelli Presidente del Tribunale ordinario di Modena, (di seguito denominato “il Tribunale”)
Premesso che
- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
- in data 8 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lvo 274/00,
si stipula quanto segue:
Art.1 - Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale disponibilità è comunque subordinata all’effettuazione di colloquio con l’imputato, nell’ambito del quale verrà verificata nello specifico se esistono le condizioni per declinare un’ipotesi progettuale.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni presso le diverse Aree dell’Ente, in particolare sono previste:
- supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi ospedaliere (site in: Baggiovara, Sassuolo, Carpi, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Vignola, Castelfranco e Finale Emilia);
- supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito territoriale da svolgersi presso il Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dipartimento di Salute Mentale, la sede centrale dell’Azienda USL di Modena ed i Distretti di: Modena, Castelfranco, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo nel Frignano;
- supporto alle attività assistenziali-alberghiere per ricoverati negli Ospedali di Comunità (OSCO) di Fanano e quelli di prossima attivazione, nonché Case della Salute di Finale, Novi Rovereto, Montefiorino, Pievepelago e Bomporto, nonché a quelle di prossima attivazione;
- supporto alle attività di educazione alla salute.
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 8 giugno 2015 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- la Dott.ssa Cinzia Zanoli (tel. 059.435727; fax 059.435233; e-mail c.zanoli@ausl.mo.it), funzionario afferente alla Direzione Socio-Sanitaria dell’Azienda USL di Modena (di seguito “il Coordinatore”);
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena.
Art. 4 - Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 - Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.
Art. 7 - Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8 - Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, lì 24 luglio 2015
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dr. Vittorio Zanichelli
Per Azienda USL di Modena
Il Direttore Generale
dott. Massimo Annichiarico
CONV. 44 Prot. 133/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015
Premesso che
- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464-quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale, ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
- in data 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168-bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lvo 274/2000,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e L’Azienda USL di Modena nella persona del legale Rappresentante - Direttore Generale Dott. Antonio Brambilla Direttore Generale A.USL di Modena (di seguito “l’Ente”).
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto diverse prestazioni presso i Settori dello stesso; in particolare sono previste:
- supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi ospedaliere (site in: Baggiovara, Sassuolo, Carpi, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Vignola, tecnico amministrative in ambito territoriale da svolgersi presso il Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dipartimento di Salute Mentale, la sede centrale dell’Azienda USL di Modena ed i Distretti di: Modena, Castelfranco, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo nel Frignano;
- supporto alle attività assistenziali-alberghiere per ricoverati negli Ospedali di Comunità (OSCO) di Fanano e quelli di prossima attivazione, nonché Case della Salute di Finale, Novi Rovereto, Montefiorino, Pievepelago e Bomporto, nonché quelle di prossima attivazione;
- supporto alle attività di educazione alla salute;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
Modalità di accesso e monitoraggio
Per una ottimale collocazione nelle strutture aziendali l’accesso avviene mediante colloquio iniziale e monitoraggio delle attività da parte della struttura (tutor) in cui l’attività verrà svolta. I Lavoratori di Pubblica Utilità dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Codice del Comportamento Aziendale, adottato dall’AUSL di Modena con delibera n. 143 del 29/05/2018, nonché al rispetto delle procedure aziendali inerenti i giudizi di idoneità disposte e aggiornate dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria in emergenza COVID. Con riferimento ai dati personali di terzi (utenti/pazienti) che si troveranno eventualmente a trattare nello svolgimento della loro attività, i Lavoratori di Pubblica Utilità dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal tutor mediante lo specifico atto di autorizzazione al trattamento loro consegnato e che dovrà essere sottoscritto per accettazione.
Art. 4
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il coordinatore Dott.ssa Milena Casalini che si avvale per tutte le attività del funzionario del servizio Sig.ra Rossana Olivieri (di seguito “il Coordinatore”);
- i soggetti (tutor) nominati dal coordinatore presso i Settori e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere nelle rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti responsabili dei Settori indicati.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra Rossana Olivieri telefonicamente al numero fisso 059.435529 o tramite mail r.olivieri@ausl.mo.it ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE sede a Modena via Sigonio n. 50/4, tel. 059.212230), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611).
Art. 5
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 6
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 7
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p.. o in violazione dei codici e delle procedure indicate all’art. 3.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.
Art. 8
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 9
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata fino al 31/12/2023 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, lì 29 marzo 2022
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
dott. Pasquale Liccardo
Per l’Azienda USL di Modena
Il Direttore Generale
dott. Antonio Brambilla
CONV. 96 Prot. 132/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
- a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 e l’art. 73 c. 5 D.P.R. 309 del 31 ottobre 1990, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Azienda USL di Modena nella persona del legale rappresentante, Dott. Antonio Brambilla Direttore generale A.USL di Modena, (di seguito “l’Amministrazione”):
Art. 1
Attività da svolgere
L’Amministrazione consente che n. 50 condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- supporto alle attività di accoglienza, di ricezione, di orientamento, logistiche e tecnico amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi ospedaliere di Baggiovara, Sassuolo, Carpi, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Vignola, Castelfranco Emilia e Finale Emilia;
- supporto alle attività di accoglienza, di ricezione, di orientamento, logistiche e tecnico amministrative, in ambito territoriale da svolgersi presso il Dipartimento Aziendale di Cure Primarie, il Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, la sede centrale dell’Azienda USL di Modena ed i Distretti di: Modena, Castelfranco, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo nel Frignano;
- supporto alle attività assistenziali-alberghiere per ricoverati, laddove si renda necessario, presso gli Ospedali di Comunità (OSCO), nonché presso le Case della Salute sul Territorio Provinciale di Modena;
- supporto alle attività di educazione alla salute.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Modalità di accesso e monitoraggio
Per una ottimale collocazione nelle strutture aziendali l’accesso avviene mediante colloquio iniziale e monitoraggio delle attività da parte della struttura (tutor) in cui l’attività verrà svolta. I Lavoratori di Pubblica Utilità dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Codice del Comportamento Aziendale, adottato dall’AUSL di Modena con delibera n. 143 del 29/05/2018, nonché al rispetto delle procedure aziendali inerenti i giudizi di idoneità disposte e aggiornate dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria in emergenza COVID. Con riferimento ai dati personali di terzi (utenti/pazienti) che si troveranno eventualmente a trattare nello svolgimento della loro attività, i Lavoratori di Pubblica Utilità dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal tutor mediante lo specifico atto di autorizzazione al trattamento loro consegnato e che dovrà essere sottoscritto per accettazione.
Art. 4
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il coordinatore Dott.ssa Milena Casalini che si avvale per tutte le attività del funzionario del servizio Sig.ra Rossana Olivieri (di seguito “il Coordinatore”);
- i soggetti (tutor) nominati dal coordinatore presso i Settori e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere nelle rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 7 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione successiva esterna.
L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra Rossana Olivieri: telefonicamente al numero fisso 059.435529 o tramite mail: r.olivieri@ausl.mo.it.
Art. 5
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 6
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 7
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) o in violazione dei codici e delle procedure indicate all’art. 3.
Al termine dell'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 8
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 9
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata annuale, fino al 31 dicembre 2023 Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 29 marzo 2022
Per l’Amministrazione
Il Direttore Generale
dott. Antonio Brambilla
Il Presidente del Tribunale di Modena
dott. Pasquale Liccardo
Convenzione n. 67 Prot. n. 500/I
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ CON MESSA ALLA PROVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., ART. 8 DELLA L. 28 APRILE 2014 N. 67 E ART. 2, COMMA 1 DEL D. M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Premesso che
- la Legge 28 aprile 2014 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
- con il Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle Convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto Regolamento prevede che nelle Convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che l’Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità con messa alla prova, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
si conviene e stipula
La presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e L’Azienda USL di Modena nella persona del legale Rappresentante - Dott.ssa Anna Maria Petrini Direttrice Generale A.USL di Modena (di seguito “l’Ente”).
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto diverse prestazioni presso i Settori dello stesso; in particolare sono previste:
- supporto alle attività di accoglienza, di ricezione, di orientamento, logistiche e tecnico amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi di Carpi, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Vignola, Castelfranco Emilia e Finale Emilia;
- supporto alle attività di accoglienza, di ricezione, di orientamento, logistiche e tecnico amministrative, in ambito territoriale da svolgersi presso il Dipartimento Aziendale di Cure Primarie, il Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, il Centro Servizi di Baggiovara, la sede centrale dell’Azienda USL di Modena ed i Distretti di: Modena, Castelfranco, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo nel Frignano;
- supporto alle attività alberghiere per utenti degli Ospedali di Comunità (OSCO) di Fanano e quelli di prossima attivazione, nonché Case della Salute di Finale, Novi Rovereto, Montefiorino, Pievepelago e Bomporto, nonché quelle di prossima attivazione;
- supporto alle attività di educazione alla salute.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita terrà conto dove possibile delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è possibilmente svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Per una ottimale collocazione nelle strutture aziendali l’accesso avviene mediante colloquio iniziale e monitoraggio delle attività da parte della struttura (tutor) in cui l’attività verrà svolta. I Lavoratori di Pubblica Utilità dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Codice del Comportamento Aziendale, adottato dall’AUSL di Modena con delibera n. 39 del 25/01/2024, nonché al rispetto delle procedure aziendali inerenti la sicurezza e i giudizi di idoneità disposte e aggiornate dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Con riferimento ai dati personali di terzi (utenti/pazienti) che si troveranno eventualmente a trattare nello svolgimento della loro attività, i Lavoratori di Pubblica Utilità dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal tutor mediante lo specifico atto di autorizzazione al trattamento loro consegnato e che dovrà essere sottoscritto per accettazione.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il funzionario delle attività Sig.ra Rossana Olivieri (di seguito “il referente”) che può essere contattata telefonicamente al numero 059.435529 o tramite mail: r.olivieri@ausl.mo.it
- i soggetti (tutor) presso i Settori e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere nelle rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al funzionario cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai documenti trasmessi dai tutor dei Settori indicati.
La disponibilità dell’Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando r.olivieri@ausl.mo.it ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230 - 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail prot.uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it , o via fax 059/214611.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra Rossana Olivieri telefonicamente al numero fisso 059.435529 o tramite mail r.olivieri@ausl.mo.it ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE sede a Modena via Sigonio n. 50/4, tel. 059.212230), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611).
Art. 5
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p.. o in violazione dei codici e delle procedure indicate all’art. 2.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, lì 7 maggio 2024
Per l’Azienda USL di Modena
Anna Matia Petrini Direttrice Generale
Anna Mari
Antonio Brambilla
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Emilia Salvatore
Conv. 129 prot. 499/I
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
- a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 e l’art. 73 c. 5 D.P.R. 309 del 31 ottobre 1990, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
- l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,
si conviene e si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Azienda USL di Modena nella persona del legale rappresentante, Dott.ssa Anna Maria Petrini Direttrice Generale A.USL di Modena, (di seguito “l’Amministrazione”):
Art. 1
Attività da svolgere
L’Amministrazione consente che massimo in un anno n. 40 condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino, presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- supporto alle attività di accoglienza, di ricezione, di orientamento, logistiche e tecnico amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi di Carpi, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Vignola, Castelfranco Emilia e Finale Emilia;
- supporto alle attività di accoglienza, di ricezione, di orientamento, logistiche e tecnico amministrative, in ambito territoriale da svolgersi presso il Dipartimento Aziendale di Cure Primarie, il Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, il Centro Servizi di Baggiovara, la sede centrale dell’Azienda USL di Modena ed i Distretti di: Modena, Castelfranco, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo nel Frignano;
- supporto alle attività alberghiere per utenti degli Ospedali di Comunità (OSCO) di Fanano e quelli di prossima attivazione, nonché Case della Salute di Finale, Novi Rovereto, Montefiorino, Pievepelago e Bomporto, nonché quelle di prossima attivazione;
- supporto alle attività di educazione alla salute.
L’ amministrazione precisa che l’accoglienza nei servizi/macrostrutture è possibile solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,00 – 18,00. Solo per alcuni servizi collocati a Modena l’accoglienza è possibile anche il sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00. L’amministrazione si riserva, di volta in volta, di valutare l’accoglienza in base anche alla compatibilità organizzativa della macrostruttura/servizio. A tal riguardo si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente le disponibilità di quei servizi e/o macrostrutture accoglienti che, a fronte di variazioni organizzative contingenti, inviino comunicazione al referente aziendale.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Per una ottimale collocazione nelle strutture aziendali l’accesso avviene mediante colloquio iniziale e monitoraggio delle attività da parte della struttura (tutor) in cui l’attività verrà svolta. I Lavoratori di Pubblica Utilità dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Codice della Privacy, nel Codice del Comportamento Aziendale adottato dall’AUSL di Modena con delibera n. 39 del 25/01/2024, nonché al rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure aziendali inerenti i giudizi di idoneità disposte e aggiornate dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Con riferimento ai dati personali di terzi (utenti/pazienti) che si troveranno eventualmente a trattare nello svolgimento della loro attività, i Lavoratori di Pubblica Utilità dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal tutor mediante lo specifico atto di autorizzazione al trattamento loro consegnato e che dovrà essere sottoscritto per accettazione.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il funzionario delle attività Sig.ra Rossana Olivieri (di seguito “il referente”) che può essere contattata telefonicamente al numero 059.435529 o tramite mail: r.olivieri@ausl.mo.it
- i soggetti (tutor) individuati presso i Settori e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere nelle rispettive strutture dell’Ente, con incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 7 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al referente per i seguiti di competenza.
L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a servirsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a fornire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) o in violazione dei codici e delle procedure indicate agli art. 1 e 2.
Al termine dell'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà validità a decorrere dalla sottoscrizione da entrambe le parti e durata fino al 31 dicembre 2026. La stessa si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata. Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 7 maggio 2024
Per l’Amministrazione
La Direttrice Generale
Anna Maria Petrini
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Emilia Salvatore