Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e I'Ente Parco Archeologico Pompei - 24 marzo 2021 e rinnovo 5 marzo 2026
5 marzo 2026
TRIBUNALE CIVILE E PENALE Dl TORRE ANNUNZIATA
Identificativo della convenzione: 1485
TRIBUNALE CIVILE E PENALE Dl TORRE ANNUNZIATA
E
UFFICIO INTERDISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CAMPANIA
E
ENTE PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.3.2001, ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell'8.6.2015
L'anno 2021 il giorno ventiquattro marzo in Torre Annunziata e nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta Ia delega di cui alla seguente premessa, I'UIEPE Campania Napoli che interviene nella persona del Direttore Reggente in missione dr.ssa Patrizia Calabrese e I'Ente “Parco Archeologico Pompei" (di seguito chiamato semplicemente “Ente Parco") in persona del legale rappresentante il Direttore Generale ad interim Prof.Massimo Osanna giusto DPCM del 21 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti al n°2295 il 02 dicembre 2020
Premesso
- Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre Ia messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinata all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014, 67 e dell'art. 2 comma 1del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per Ia messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia; o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1del citato decreto ministeriale;
- che a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie e risarcitorie, con l'affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.); e che I'Uepe è titolare di interventi ordinamentali a favore dell'esecuzione della "misura di comunità";
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice penale;
- che I'Ente "Parco Archeologico di Pompei è istituto del Ministero peri Beni e le attività Culturali e per il Turismo, dotato di autonomia speciale ed esercita le sue competenze nell'ambito della tutela della conservazione e della fruizione pubblica. L’istituto ha competenza territoriale, oltre che sull'area archeologica di Pompei, su altri istituti e luoghi della cultura ed immobili e/o complessi.
- l'Ente Parco, firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta delega di cui all'atto in premessa, I ‘Ufficio lnterdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per Ia Campania nella persona del Direttore Reggente in missione Dott.ssa Patrizia Calabrese e I'Ente "Parco Archeologico di Pompei" nella persona del Direttore Generate ad interim Prof.Massimo Osanna;
Art. 1
l'Ente consente che n. 20 (venti) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente tutti gli spazi e le aree di pertinenza dei siti afferenti al Parco Archeologico di Pompei:
- Sito archeologico di Pompei
- Scavi archeologici di Oplontis- Torre Annunziata
- Sito archeologico di Villa Regina- Boscoreale
- Reggia del Quisisana di Castellammare
- Scavi Archeologici di Stabiae- Villa Arianna
- Scavi Archeologici di Stabiae- Villa San Marco
L'ente informerà periodicamente Ia cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità potranno prestare, presso le strutture dell’'Ente come da elenco, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del M. n. 88/2015:
- Prestazioni di manutenzione, decoro e fruizione all'interno dei siti di competenza del Parco;
- Prestazioni di natura amministrativa di supporto agli uffici tra cui Ia digitalizzazione ed archiviazione di documenti;
- Prestazione di attività in qualsiasi settore presso I'Ente, laddove se ne ravvisi Ia necessità e tenendo canto delle specifiche professionalità, competenze e attitudini lavorative del
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alia cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanta disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanta possibile Ia conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente di corrispondere i soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce Ia conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanta previsto dal D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81.
Gli oneri per Ia copertura assicurativa contra gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati a lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'Ente Parco individua nella persona della Dott.ssa Maria Antonella Brunetto Ia Referente della presente convenzione e comunicherà all’'Uepe i nominativi di eventuali delegati, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni. referente dell’Ente Parco si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna l'eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnalerà inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alia prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, di intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché Ia visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'Ufficio lnterdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per Ia Campania informerà I'Ente del nominativo del Funzionario di Servizio Sociale referente per Ia presente convenzione.
Art. 6
II referente indicato all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna che assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141ter, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 luglio 1898 n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attività di lavoro, I ‘Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il Giudice che ha disposto Ia sospensione del processo con Ia messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del OM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà Ia durata di 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero di Giustizia per Ia pubblicazione sui sito internet ed inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso Ia cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari interni ed al Dipartimento per Ia Giustizia Minorile e di Comunità- Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella allegata al D.P.R. n.642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n.Bl/1986.
Torre Annunziata, lì 24/03/2021
Per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale ad interim
Prof. Massimo Osanna
Per l’Uiepe Campania
Il Direttore Reggente in missione
Dott.ssa Patrizia Calabrese
Per il Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente
Ernesto Aghina
Prot. 794 del 5/03/2026
A seguito di comunicazioni intercorse con l’Ente Parco Archeologico Pompei -richiesta Prot.05/03/2026. 0000788.E- l’Ente ha comunicato la disponibilità alla proroga quinquennale della convenzione già stipulata nel marzo 2021 e in scadenza, alle medesime condizioni.
L’ente, con sede in Via Plinio 26- 80045 Pompei (NA), è disponibile, pertanto, all’accoglienza di n. 20 persone condannate alla messa alla prova.