Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SIRACUSA e il Comune di Francofonte - 21 novembre 2018 - 11 aprile 2024
11 aprile 2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.
Premesso
che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che l’art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:
- che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.
che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
TRA
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, Magistrato Coordinatore dell’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dal dott. Paolo Vittorio Lucchese, Presidente del Tribunale di Siracusa
E
L’ente locale Comune di Francofonte, con sede in Piazza Garibaldi,
nella persona dell’arch. Daniele Nunzio Lentini, Sindaco del Comune, giusta autorizzazione alla firma conferita con deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 14.09.2018
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n° 10 condannati ammessi lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- manutenzione strade
- manutenzione verde pubblico
- affissione manifesti
- lavori di piccola manutenzione
- lavori di pulizia
- personale di ausilio
Art. 2
L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel soggetto sotto indicato la persona incaricata a coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
TUTOR: dott.ssa Livia Barberi - Servizi sociali del Comune di Francofonte
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
Siracusa, 21 novembre 2018
IL SINDACO
Arch. Daniele Nunzio Lentini
IL MAGISTRATO
Dott.ssa Giuseppina Storaci
Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
Premesso
che l’art. 168 bis c.p. prevede che l’imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione gratuita di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso associazioni, anche internazionali, operanti in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato;
che il Ministro della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il presidente del tribunale, possono stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al citato art. 168 bis c.p. convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova (art. 8 legge 28.4.14 n. 67);
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
TRA
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dal Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa dott. Antonio Maiorana
E
L’ente locale Comune di Francofonte, con sede in Piazza Garibaldi, nella persona dell’arch. Daniele Nunzio Lentini, Sindaco del Comune, giusta autorizzazione alla firma conferita con deliberazione della Giunta Municipale n. 220 del 12/11/2018.
Art. 1
L’ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n. 10 indagati o imputati ammessi alla messa alla prova. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- manutenzione strade
- manutenzione verde pubblico
- affissione manifesti
- lavori di piccola manutenzione
- lavori di pulizia
- personale di ausilio
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività, sarà svolta secondo le modalità indicate nel programma di trattamento redatto dall’UEPE e approvato dal giudice, ai sensi degli artt. 464 quater c.p.p. e 141 ter disp. att. c.p.p.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel soggetto sotto indicato la persona incaricata a coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti messi alla prova e di impartire loro le relative istruzioni
TUTOR: dott.ssa Livia Barberi - Servizi sociali del Comune di Francofonte
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti messi alla prova, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna, altresì, affinché i suddetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei predetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti messi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminato il periodo di prestazione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il detto lavoro.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al DAP – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Siracusa, 21 novembre 2018
IL SINDACO
Arch. Daniele Nunzio Lentini
IL MAGISTRATO
Storaci dott.ssa Giuseppina
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
che l’ente firmatario (o l’organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dal Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa, dott.ssa D. Quartararo
E
Il Comune di Francofonte, con sede in Francofonte (SR) Piazza Garbiladi n. 18, C.F.: 82001050895, rappresentato ai fini della presente convenzione dalla Dott.ssa Roberta Di Stefano, Responsabile del IV Settore, giusta delega in atti conferitale dall’Arch. Daniele Nunzio Lentini, Sindaco pro tempore del Comune di Francofonte
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
L'ente consente che non più di n° 10 indagati o imputati contemporaneamente svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n° 4 dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l’attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:
-manutenzione strade
-manutenzione verde pubblico
-affissione manifesti
-lavori di piccola manutenzione
-lavori di pulizia
-personale di ausilio
L’ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.
Il REFERENTE/TUTOR per le suesposte attività è individuato nella seguente persona: Dott.ssa Roberta Di Stefano
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’ente comunicherà all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopraccitato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico che l’ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 6
I referenti indicati nell’art. 2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’indagato/imputato all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 7
In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Siracusa, 11 aprile 2024
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE COMUNE DI FRANCOFONTE
Roberta Di Stefano
IL MAGISTRATO
CARRUBBA dott.ssa Tiziana
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.
Premesso
che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che l’art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:
- che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.
che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
TRA
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dalla dott.ssa D. Quartararo, Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa
E
Il Comune di Francofonte, con sede in Francofonte (SR) Piazza Garbiladi n. 18, C.F.: 82001050895, rappresentato ai fini della presente convenzione dalla Dott.ssa Roberta Di Stefano, Responsabile del IV Settore, giusta delega in atti conferitale dall’Arch. Daniele Nunzio Lentini, Sindaco pro tempore del Comune di Francofonte
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
-manutenzione strade
-manutenzione verde pubblico
-affissione manifesti
-lavori di piccola manutenzione
-lavori di pulizia
-personale di ausilio
Art.2
L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
TUTOR: Dott.ssa Roberta Di Stefano
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Siracusa, 11 aprile 2024
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE COMUNE DI FRANCOFONTE
Roberta Di Stefano
IL MAGISTRATO
CARRUBBA dott.ssa Tiziana