Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e il Comune di Gragnano - 27 settembre 2021

27 settembre 2021


Tribunale di Torre Annunziata

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBUCA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.Lvo 28/8/2000 n. 274 e 2 del D.M. 26/3/2001 nonché art. 3 della L 28 aprile 2014 n. 67, STIPULATA TRA ll TRIBUNALE Dl TORRE ANNUNZIATA ED IL COMUNE Dl GRAGNANO

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n.274, è possibile applicare su richiesta dell'imputato, Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retributiva in favore della collettività da svolgere presso lo Stato

le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l'art.2 comma 1del Decreto Ministeriale 28 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 5, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Visto l'art. 3 comma 1della L. 28 aprile 2014 n. 67 " modifiche al Codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova".

Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. ERNESTO AGHINA Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta Ia delega di cui in premessa e I ‘Ente sopraindicato, nella persona del Sindaco dott. Paolo CIMMINO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

II Comune di Gragnano (NA) consente che. 20 condannati e/o imputati/indagati in Messa alla Prova, ogni anno, alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme citate in premessa, prestino presso di sé Ia loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1del citato decreto ministeriale citato in premessa, avente ad oggetto le seguenti prestazioni: lavori di manovalanza e lavori di tipo impiegatizio, secondo Ia preparazione e le attitudini, nei settori dell'Ente.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, in base alle capacità attitudinali del soggetto preposto ai lavori di pubblica utilità, individua il settore in cui deve essere assegnato.

II caposettore (o un suo delegato) coordina Ia prestazione dell'attività lavorativa degli ammessi e impartisce a costoro le relative istruzioni.

Specificando che i settori dell'Ente a cui possono essere preposti i soggetti individuati sono i seguenti nove settori:

  1. Settore Affari Generali
  2. Settore Difesa del suolo e Protezione Civile
  3. Settore Affari Giuridico Legali
  4. Settore Lavori Pubblici
  5. Settore Edilizia Privata
  6. Settore Servizi al cittadino
  7. Settore Finanziario
  8. Settore Polizia Locale
  9. Settore Servizi sui Territorio

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità delle persone.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati centro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegate, salvo le eventuali responsabilità, a termini di Iegge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e potrà essere rinnovata previa trasmissione che ne determina Ia prosecuzione. Copia della presente convenzione verrà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché alla UIEPE Campania Napoli e al Ministero della Giustizia direzione generale degli affari penali.

Torre Annunziata, 27/09/2021

Per il comune di Gragnano
Il Sindaco
Paolo Cimmino

Per il Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente
Ernesto Aghina