Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SASSARI e l’Ente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Ets Sezione Territoriale di Sassari - 9 giugno 2023

9 giugno 2023

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI:

DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;
DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART.73 COMMA 5 BIS;
DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.
DELL’ART. 168 BIS DEL CODICE PENALE, INTRODOTTO DALLA LEGGE 28/04/2014 N.67

Premesso

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice può, su richiesta dell’imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;

che infine la legge 28 aprile 2014 n.67, ha introdotto l’art. 168 bis nel codice penale, concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato, la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Ente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Ets Sezione Territoriale di Sassari con sede in Sassari Via Quarto n. 3 tel 079/233711 cell. 3713169049 e-mail uicss@uici.it pec: uicss@pec.it presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Francesco Santoro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 40 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 n.309, art. 73, comma 5 bis; sia ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente si dichiara inoltre disponibile ad accogliere presso la propria struttura anche gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art.168 bis del codice penale.

 L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Servizi di accoglienza in sede propria a ciechi, ipovedenti e famigliari; servizio di accompagnamento Sassari e provincia ai soci che ne fanno richiesta; lavori presso la sede di decoro e manutenzione, pulizia dei locali.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati o degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni siano: la Sig.ra Lai Maria Vincenza; la Sig.ra Barbara Lai e il Sig. Marco Solinas.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna altresì a che i condannati, e gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati, e agli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei suddetti condannati e imputati, contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. In particolare, l’Ente si atterrà alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 86 e 87 l. 232/2016 (legge di bilancio), come specificate dalla Circolare INAIL n. 8 del 17.2.2017, ed in particolare l’Ente chiederà all’INAIL l’attivazione della copertura assicurativa, a valere sull’apposito fondo, esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, con le modalità ivi descritte. La copertura assicurativa, pur in presenza dell’indicata comunicazione, sarà operativa solo dalla data in cui l’INAIL comunicherà l’attivazione.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Sassari, 09.06.2023

PRESIDENTE PROTEMPORE UICI
Francesco Santoro

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Massimo Zaniboni