Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e il Comune di Poggiomarino - 22 marzo 2021

22 marzo 2021


Tribunale di Torre Annunziata

 

PROT. 687 DEL 24/03/2021

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre Ia messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per Ia messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il

presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegata, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice penale;

che I ‘Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento, tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta delega di cui all'atto in premessa, e I'Ente Comune di Poggiomarino, nella persona del Sindaco avv. Maurizio Falanga, rappresentante legale;

Si conviene e si stipula quanta segue:

Art. 1

l'Ente consente che n. 4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente tutti gli spazi e le aree sia all'interno della sede che all’esterno ma sempre afferenti all'ente, dislocate come da elenco allegato/oppure di seguito indicato: casa comunale via De Marinis, casa comunale via XXIV Aprile, Cimitero comunale, Parco Archeologico naturalistico di Longola.

L'ente informerà periodicamente Ia cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  1. Potranno prestare Ia loro attività in qualsiasi settore presso I‘Ente, laddove se ne ravvisi Ia necessità e tenendo conto delle specifiche professionalità, competenze e attitudini lavorative del soggetto;
  2. Potranno, inoltre, effettuare prestazioni di lavoro, accoglienza, indirizzo ed accompagnamento nei confronti di persone con difficolta;
  3. Prestazioni di lavoro per Ia fruibilità e Ia tutela del patrimonio artistico-archeologico-storico, ivi compresa Ia collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di protezione della flora, di cura del verde;
  4. Prestazioni di lavoro per Ia fruibilità e Ia tutela del patrimonio culturale e artistico;
  5. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi, pulizia e disinfettazione aree comuni;
  6. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alia cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, net rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile Ia conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente di corrispondere i soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alia sospensione del processo e messa alia prova.

Art. 4

L'ente garantisce Ia conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alia prova, secondo quanto previsto dal D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81. Garantisce inoltre l'adozione di tutte le misure atte alla prevenzione del covid.

Gli oneri per Ia copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alia responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati a lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. L'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti

costi nonché avvalersi del fondo e dei benefici previsti dalla circolare INAIL 8/2017 e ss per Ia copertura assicurativa INAIL.

Art. 5

L'ente comunicherà all’Uepe il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alia prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, di intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice dio procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché Ia visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alia prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all' 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141ter, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 luglio 1898 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto Ia sospensione del processo con Ia messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà Ia durata di 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per Ia pubblicazione sui sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso Ia cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria- Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Torre Annunziata, lì 22/03/2021

Il Sindaco
Avv. Maurizio Falanga

Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata
Dott. Ernesto Aghina