Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CASTROVILLARI e il Comune di Terranova da Sibari - 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Convenzione con il Comune di Terranova da Sibari per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 e2 del D.M. 23 marzo 2001

PREMESSO

Che, a norna degli artt.54 D.Lvo 274/2000, 73 co. 5 bis D.P.R.309/90, 186 co.9 bis e 187 co.8 bis D.Lvo 285/92, il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art.2 co.1 D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’ art.54 co.6 D.Lvo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54D. L.vo274/2000;

tra il Ministro della Giustizia che interviene al presente atto nella persona di Natina Pratticò, Presidente del Tribunale di Castrovillari, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona di Lirangi Luigi, Sindaco, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’ente consente che n. 2 (due). condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 D.Lvo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;

- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;

- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna di prevenzione del randagismo degli animali;

- prestazioni di lavoro nella manutenzione e ne decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio;

- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  1. Sig.ra Maria Vincenza CAMPANA -Ufficio Servizi Sociali
  2. Sig. Franco BOSCARELLI -Ufficio Ambiente

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’ art.7 D.M. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Castrovillari, 18.12.2020

II Sindaco
Luigi Lirangi

Il Presidente del Tribunale
Natina Pratticò