Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SASSARI e l’Ente San Damiano Cooperativa Sociale - 30 gennaio 2020 - 23 maggio 2025

23 maggio 2025

TRIBUNALE DI SASSARI

PRESIDENZA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI:

DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;
DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART.73 COMMA 5 BIS;
DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.
DELL’ART. 168 BIS DEL CODICE PENALE, INTRODOTTO DALLA LEGGE 28/04/2014 N.67

Premesso

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice può, su richiesta dell’imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;

che infine la legge 28 aprile 2014 n.67, ha introdotto l’art. 168 bis nel codice penale, concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato, la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Ente San Damiano Cooperativa Sociale con sede in Sorso Via La Marmora, 11 tel. 079/3055051 Fax 079/3055051 e-mail sandamiano@apg23.org – presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Spanu Antonello, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 n.309, art. 73, comma 5 bis; sia ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente si dichiara inoltre disponibile ad accogliere presso la propria struttura anche gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art.168 bis del codice penale.

 L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: supporto nella gestione del servizio trasporto, supporto nella gestione del servizio mensa, supporto nella gestione dei servizi di animazione e nei laboratori ergoterapici per adulti con disabilità fisica e psichica, supporto attività di pulizia, riordino e/o piccole manutenzioni.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati o degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni siano: il Sig. Spanu Antonello e il sig. Congia Matteo.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna altresì a che i condannati, e gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati, e agli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

E’ obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei suddetti condannati e imputati, contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. In particolare, l’Ente si atterrà alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 86 e 87 l. 232/2016 (legge di bilancio), come specificate dalla Circolare INAIL n. 8 del 17.2.2017, ed in particolare l’Ente chiederà all’INAIL l’attivazione della copertura assicurativa, a valere sull’apposito fondo, esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, con le modalità ivi descritte. La copertura assicurativa, pur in presenza dell’indicata comunicazione, sarà operativa solo dalla data in cui l’INAIL comunicherà l’attivazione.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Sassari, 30 gennaio 2020

L’ENTE
Spanu Antonello

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Massimo Zaniboni

 

Identificativo della convenzione: 17522187

Convenzione tra il TRIBUNALE DI SASSARI

e

l'Ente SAN DAMIANO COOPERATIVA SOCIALE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Massimo Zaniboni, Presidente del TRIBUNALE DI SASSARI, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente SAN DAMIANO COOPERATIVA SOCIALE (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Domenico Pascaretta in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. San Damiano Società Cooperativa Sociale - via La Marmora

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Matteo Congia

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Sassari, lì 23/05/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Domenico Pascaretta

Il Presidente del TRIBUNALE DI SASSARI,
Massimo Zaniboni